§ 6.2.157 - L.R. 23 novembre 2012, n. 45.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:23/11/2012
Numero:45


Sommario
Art. 1. 1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto indicato [...]
Art. 2. 1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla sua [...]
Art. 3. 1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato [...]
Art. 4. 1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo [...]
Art. 5. 1. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento"
Art. 6. 1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012" [...]
Art. 7. 1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, sono apportate le seguenti [...]
Art. 8. 1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni [...]
Art. 9. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto


§ 6.2.157 - L.R. 23 novembre 2012, n. 45.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012.

(B.U. 27 novembre 2012, n. 98)

 

Art. 1.

1. Con la presente legge è approvato l’assestamento del bilancio regionale per l’esercizio 2012 sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, secondo quanto indicato nei successivi articoli.

 

     Art. 2.

1. Ai sensi dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario negativo risultante alla chiusura dell’esercizio 2011 è determinato in euro 839.976.929,97. Alla sua copertura si provvede con la presente legge.

 

2. Il fondo iniziale di cassa è rideterminato in euro 1.138.691.992,52.

 

3. I residui attivi e passivi sono rideterminati negli importi singoli e complessivi riportati nell’allegata Tabella A.

 

     Art. 3.

1. L’importo complessivo delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’Elenco 1, è definitivamente determinato in euro 1.576.945.496,03.

 

     Art. 4.

1. Conseguentemente all’applicazione del saldo finanziario negativo, di cui all’articolo 2, e delle reiscrizioni derivanti da economie su stanziamenti di spesa finanziati da assegnazioni con vincolo di destinazione, di cui all’articolo 3, il disavanzo di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, è rideterminato in euro 2.446.922.426,00. Di detto ammontare è dato riscontro:

a) per euro 30.000.000,00 nell’allegato "Quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato" alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14;

b) per euro 2.416.922.426,00 nella tabella F "Riscontro degli impegni complessivamente assunti negli esercizi precedenti al 2012 per spese di investimento da finanziarsi mediante ricorso all’indebitamento, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi prestiti autorizzati", allegata alla presente legge [1].

 

2. Per far fronte al maggior disavanzo determinatosi a seguito dell’applicazione delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio 2011, la Giunta regionale è autorizzata per l’anno 2012 a contrarre prestiti nella forma di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, d’importo complessivo non superiore ad euro 788.945.470,06 (upb E0174) alle medesime condizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 [2].

 

3. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 2, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 47.229.000,00 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2013 e 2014 nella parte spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 (upb U0199).

 

4. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, è rideterminato in complessivi euro 2.446.922.426,00, al netto di quanto necessario al rifinanziamento dell’estinzione di prestiti in ammortamento.

 

     Art. 5.

1. Al comma 4 dell’articolo 25 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, le parole: "venticinque per cento" sono sostituite dalle seguenti: "venti per cento".

 

     Art. 6.

1. Per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 8 della legge 12 novembre 2011, n. 183 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2012" ", è approvato il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall’indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata Tabella G "Impegni assunti alla data del 14 novembre 2011, ai sensi del comma 2-bis, articolo 8 della legge n. 183/2011".

 

     Art. 7.

1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2012, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B "Variazioni allo stato previsionale dell’entrata 2012":

 

 

Competenza

Cassa

Variazione netta:

768.646.370,06

416.231.569,84

 

     Art. 8.

1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2012 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 14 sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C "Variazioni allo stato previsionale della spesa 2012":

 

 

Competenza

Cassa

Variazione netta:

768.646.370,06

416.231.569,84

 

2. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la Tabella A allegata alla legge regionale 6 aprile 2012, n. 13, riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa, è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D "Variazione alla Tab. A della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Rifinanziamento di leggi settoriali di spesa" ".

 

     Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2013, n. 4.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 aprile 2013, n. 4.