§ 12.6.130 - D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:12. Banche e istituti di credito
Capitolo:12.6 disciplina generale
Data:30/07/2012
Numero:130


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210
Art. 4.  Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142
Art. 5.  Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209
Art. 6.  Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252
Art. 7.  Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Art. 8.  Disposizioni finanziarie


§ 12.6.130 - D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.

Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

(G.U. 8 agosto 2012, n. 184)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati;

     Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

     Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

     Visto il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, di attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli;

     Visto il decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, di attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario;

     Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;

     Visto il decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, recante disciplina delle forme pensionistiche complementari;

     Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonchè della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

     Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 15 contenente principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/78/UE;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

     «h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

     1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

     5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

     6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».

     2. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «intendendosi attribuiti al Governatore della Banca d'Italia i poteri per l'adozione degli atti amministrativi generali previsti da dette disposizioni» sono soppresse.

     3. L'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

     «Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

     2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.

     3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

     4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonchè ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

     4. All'articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 5 le parole: «la COVIP, l'ISVAP e l'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «la COVIP e l'ISVAP»;

     b) al comma 6 le parole: «le autorità competenti degli Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità e i comitati che compongono il SEVIF»;

     c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

     «10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.».

     5. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

     6. All'articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sempre che, entro il medesimo termine, il caso non sia stato rinviato all'ABE ai fini della procedura per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

     7. All'articolo 69, comma 1-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: «informa tempestivamente» sono inserite le seguenti: «l'ABE, il CERS,».

     8. All'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole: «dandone comunicazione all'autorità competente» sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

     «d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

     1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

     5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

     6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».

     2. L'articolo 2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

     «Art. 2 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.

     2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.

     3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.».

     3. All'articolo 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole: «, l'Isvap e l'Ufficio italiano cambi» sono sostituite dalle seguenti: «e l'Isvap»;

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.»;

     c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

     «2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

     «c-bis) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;»;

     b) alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».

     2. All'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonchè al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.».

     3. All'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».

     4. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, è inserito il seguente:

     «Art. 11-bis (Collaborazione con l'AESFEM). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.».

 

     Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera ff) è aggiunta, in fine, la seguente:

     «ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

     1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

     5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010;

     6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.».

     2. All'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, le parole: «la Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «il comitato congiunto».

     3. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto»;

     b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.»;

     c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;

     d) il comma 9 è sostituito dal seguente:

     «9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.».

     4. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, dopo la lettera c) è aggiunta, in fine, la seguente:

     «c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.».

     5. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142, il comma 3 è sostituito dal seguente:

     «3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.».

 

     Art. 5. Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     «g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

     1) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     2) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

     5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

     6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».

     2. All'articolo 5 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.

     1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. »;

     b) il comma 4 è abrogato.

     3. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF»;

     b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'Unione europea».

     4. All'articolo 10 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

     «7. L'ISVAP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.»;

     b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     «7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

 

     Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252

     1. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:

     1) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     2) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;

     4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010, del regolamento (UE) n. 1095/2010;

     5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010;

     6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010;».

     2. All'articolo 15-bis, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La COVIP informa tempestivamente l'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, circa l'avvenuto rilascio di detta autorizzazione.».

     3. All'articolo 15-ter del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonchè i relativi aggiornamenti.».

     4. All'articolo 15-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità»;

     b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»;

     c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

     «1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.

     1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.

     1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.

     1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.

     1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite.

     1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».

     5. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è inserito il seguente:

     «Art. 18-bis (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.

     2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.».

     6. All'articolo 19 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.»;

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.»;

     c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.»;

     d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

     «7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».

     7. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

     «6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, che risultino rivolte a soli pensionati, devono presentare alla COVIP, con cadenza triennale, documentazione idonea a dimostrare la sussistenza delle condizioni necessarie ad assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni. La COVIP verifica la sussistenza delle predette condizioni.».

 

     Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

     1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo la lettera g) è inserita la seguente:

     «g-bis) "Autorità di vigilanza europee" indica:

     1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010;

     2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010;

     3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010;».

     2. All'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.».

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.