§ 4.3.85 - L.R. 10 agosto 2012, n. 33.
Modifica all'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.3 trasporti
Data:10/08/2012
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"
Art. 2.  Disposizioni transitorie per l’applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.3.85 - L.R. 10 agosto 2012, n. 33.

Modifica all'articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale" e disposizioni transitorie in materia di convalida del titolo di viaggio per gli utenti del trasporto pubblico locale.

(B.U. 17 agosto 2012, n. 67)

 

Art. 1. Modifica dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale"

1. Il comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 è così sostituito:

 

"4. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche quando l’utente titolare di abbonamento nominativo non sia in grado di esibirlo all’agente accertatore al momento della richiesta, ovvero entro i successivi dieci giorni presso una qualunque biglietteria o attraverso procedure informatizzate individuate dal soggetto gestore, purché l’abbonamento non risulti regolarizzato successivamente all’accertamento. Si applica una sanzione pecuniaria di 6 euro nel caso in cui l’utente non abbia provveduto, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio.".

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie per l’applicazione della sanzione prevista dal comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 [1]

[1. La norma del comma 4 dell’articolo 37 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, come modificata dall’articolo 1 della presente legge, che prevede la sanzione pecuniaria di 6 euro per l’utente che non abbia provveduto a convalidare il titolo di viaggio anche all’inizio di ogni singola tratta del viaggio, si applica successivamente all’attivazione del sistema di bigliettazione unica regionale.]

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 31 dicembre 2012, n. 55.