§ 3.8.90 - L.R. 26 ottobre 2012, n. 42.
Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 fiere, mercati, commercio
Data:26/10/2012
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni
Art. 2.  Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni
Art. 3.  Interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni
Art. 4.  Novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni
Art. 5.  Disposizioni transitorie


§ 3.8.90 - L.R. 26 ottobre 2012, n. 42. [1]

Interpretazione autentica degli articoli 8, 10 e 12 e novellazione dell'articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l'insediamento di attività commerciali nel Veneto".

(B.U. 2 novembre 2012, n. 90)

 

Art. 1. Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. L’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" si interpreta nel senso che la nuova struttura di vendita, in cui si riuniscono medie e/o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell’ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda, è ubicata in un luogo diverso dalle strutture oggetto di concentrazione.

 

     Art. 2. Interpretazione autentica dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. L’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che:

a) agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita ubicate all’interno dei parchi commerciali oggetto di ricognizione ai sensi del comma 7 dell’articolo 10 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni;

b) le modifiche della ripartizione interna della superficie di vendita dei parchi commerciali, richieste nei limiti della superficie di vendita complessiva del parco commerciale, non sono assoggettate agli obiettivi di sviluppo della programmazione regionale di cui all’allegato B alla legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Interpretazione autentica dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. L’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni si interpreta nel senso che il rilascio dell’autorizzazione commerciale relativa all’outlet è consentito anche a favore dei soggetti che operano in nome e per conto dell’azienda produttiva.

 

     Art. 4. Novellazione dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 "Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto" e successive modificazioni

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15 e successive modificazioni è inserito il seguente comma:

"1 bis. La verifica in ordine alla qualificazione giuridica dei soggetti interessati è effettuata dal comune competente ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale.".

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie

1. I procedimenti amministrativi aventi ad oggetto l’autorizzazione commerciale relativa alle fattispecie di cui agli articoli 1, 2 e 3, attivati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, sono riesaminati ad istanza di parte tenuto conto degli articoli 1, 2 e 3 della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 30 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 50.