§ 1.4.206 - Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 41.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:26/04/2012
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Termine finale del procedimento.
Art. 5.  Norme finali.


§ 1.4.206 - Decreto Presidenziale 26 aprile 2012, n. 41.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica.

(G.U.R. 22 giugno 2012, n. 25 - S.O.)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Viste la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche e integrazioni;

 

Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010, di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte, in ultimo, dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

 

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

 

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale dell'urbanistica;

 

Visto l'allegato A) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

 

Visto il parere n. 2571/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 21 febbraio 2012;

 

Vista la D.G.R. n. 91 del 22 marzo 2012;

 

Su proposta dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente;

 

Emana il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'urbanistica, di seguito denominato Dipartimento, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nella tabella allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresì, l'indicazione dell'organo o dell'ufficio competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nella tabella allegata, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del competente ufficio del Dipartimento, della richiesta o della proposta.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre nuovamente dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Termine finale del procedimento.

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il ramo di amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa, nell'ambito della propria attività di coordinamento, inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta del vertice politico competente. Tale periodo è compreso nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del ramo di amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica dei provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

     Art. 5. Norme finali.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo all'entrata in vigore.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

Allegato A

Tabella A - Procedimenti i cui termini di conclusione sono compresi tra 31 e 60 giorni - Art. 2, comma 2-bis, legge regionale n. 10/1991