§ 9.4.68 - Regolamento 9 ottobre 2012, n. 967.
Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:09/10/2012
Numero:967


Sommario
Art. 1. Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 la sezione 2 del capo XI è sostituita dalla seguente
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 9.4.68 - Regolamento 9 ottobre 2012, n. 967.

Regolamento (UE) n. 967/2012 del Consiglio, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda i regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi

(G.U.U.E. 20 ottobre 2012, n. L 290)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

 

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto [1], in particolare l’articolo 397,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2006/112/CE prevede che a decorrere dal 1 gennaio 2015 tutti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione e i servizi elettronici siano tassati nello Stato membro in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente ("Stato membro di consumo"), a prescindere dal luogo di stabilimento del soggetto passivo che presta tali servizi.

 

(2) Per facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali nei casi in cui tali servizi siano forniti a persone non soggetti passivi è stato introdotto un regime speciale per i soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non nello Stato membro in cui i servizi sono prestati ("regime UE"). L’altro regime speciale per i soggetti passivi non stabiliti nella Comunità ("regime non UE") attualmente in vigore è stato esteso in modo da comprendere tutti i suddetti servizi. Questo consentirà ai soggetti passivi non stabiliti di designare uno Stato membro di identificazione come punto unico di contatto elettronico per l’identificazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e per le dichiarazioni IVA.

 

(3) Un soggetto passivo stabilito in più Stati membri può, in virtù del regime UE, designare uno degli Stati membri interessati come lo Stato membro di identificazione, a meno che la sede della sua attività economica si trovi nella Comunità. In tal caso lo Stato membro di identificazione è quello in cui il soggetto passivo ha la sede della sua attività economica.

 

(4) Al fine di evitare oneri eccessivi a carico dei soggetti passivi che si avvalgono del regime UE, è opportuno chiarire in che modo può essere cambiato lo Stato membro di identificazione qualora il soggetto passivo trasferisca la sua stabile organizzazione o la sede della propria attività economica secondo modalità tali da rendere necessario un cambiamento dello Stato membro di identificazione affinché il soggetto passivo possa continuare ad avvalersi di tale regime.

 

(5) I servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici prestati negli Stati membri in cui il soggetto passivo ha stabilito la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione non rientrano in nessuno dei regimi speciali. È opportuno chiarire che tali prestazioni dovrebbero essere dichiarate direttamente allo Stato membro interessato.

 

(6) Poiché entrambi i regimi speciali sono facoltativi, un soggetto passivo non stabilito può decidere in qualsiasi momento di cessare di avvalersene. Occorre precisare da quando decorrono gli effetti di tali decisioni.

 

(7) Tuttavia, per evitare oneri inutili per le autorità fiscali è opportuno che a un soggetto passivo che decida di non avvalersi più di uno dei regimi speciali sia negato per un certo periodo un nuovo accesso a tale regime.

 

(8) Per tenere aggiornati i dati di registrazione contenuti nella propria banca dati, lo Stato membro di identificazione si basa sulle informazioni ricevute dal soggetto passivo. Al fine di garantire l’aggiornamento tempestivo delle banche dati è necessario stabilire un termine entro il quale il soggetto passivo che si avvale dei regimi speciali dovrebbe comunicare le informazioni pertinenti concernenti la cessazione o la variazione di attività e le modifiche delle informazioni pertinenti già fornite.

 

(9) Occorre attribuire un numero di identificazione IVA al soggetto passivo non stabilito che desideri avvalersi di un regime speciale. Per impedire che i soggetti passivi già identificati ai fini dell’IVA utilizzino involontariamente tali regimi in modo retroattivo è necessario chiarire a partire da quale momento dovrebbero applicarsi i regimi speciali.

 

(10) Per evitare dubbi su quale Stato membro abbia la competenza è opportuno specificare lo Stato membro che può escludere un soggetto passivo da un regime speciale. Dovrebbero altresì essere specificate le circostanze nelle quali detto Stato membro deve prendere la sua decisione sull’esclusione, come anche il termine a partire dal quale decorrono gli effetti di detta decisione.

 

(11) È opportuno precisare il concetto di cessazione delle attività di un soggetto passivo non stabilito che può beneficiare di uno dei regimi speciali, come anche il concetto di inosservanza persistente da parte di un soggetto passivo non stabilito.

 

(12) Per promuovere il rispetto delle norme ed evitare oneri inutili per le autorità fiscali è opportuno che a un soggetto passivo che sia escluso da uno dei regimi speciali a causa di inosservanza persistente sia negato per un certo periodo l’accesso ai regimi speciali.

 

(13) È opportuno precisare che, se un soggetto passivo cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali, è escluso da uno di essi o cambia lo Stato membro di identificazione, deve adempiere a tutti gli obblighi tributari concernenti i periodi a cui la dichiarazione si riferisce anteriori a detta cessazione, esclusione o cambiamento presso lo Stato membro che, prima di detta cessazione, esclusione o cambiamento, era lo Stato membro di identificazione.

 

(14) È opportuno considerare separatamente ciascun periodo a cui la dichiarazione si riferisce in modo da facilitare il controllo da parte degli Stati membri di consumo e le modifiche dovrebbero essere apportate unicamente alla dichiarazione IVA interessata.

 

(15) Per motivi di controllo è opportuno che i soggetti passivi non stabiliti presentino le dichiarazioni IVA agli Stati membri di identificazione anche se nel periodo a cui la dichiarazione si riferisce non sono stati prestati servizi. È opportuno altresì precisare che va indicato l’importo esatto dell’IVA, senza arrotondare per eccesso o per difetto.

 

(16) In relazione alle modifiche delle dichiarazioni IVA occorre stabilire un termine entro il quale le dichiarazioni possano essere presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione. È opportuno che gli Stati membri di consumo siano in ogni caso in grado di accettare le informazioni pertinenti provenienti direttamente dal soggetto passivo, o di chiedere direttamente allo stesso tali informazioni, e di procedere agli accertamenti IVA conformemente alle proprie norme nazionali.

 

(17) Se lo Stato membro di identificazione non ha l’euro come propria valuta, i soggetti passivi non stabiliti dovrebbero essere vincolati alla decisione di detto Stato membro relativa alla valuta che dovrebbe essere utilizzata in tutte le dichiarazioni IVA nell’ambito dei regimi speciali.

 

(18) Fatte salve le norme nazionali degli Stati membri di consumo in materia di compensazione dei pagamenti in eccesso e al solo scopo di garantire un’amministrazione efficiente dei regimi speciali da parte dello Stato membro di identificazione e di evitare oneri amministrativi eccessivi a carico di tale Stato membro e degli Stati membri di consumo, è opportuno provvedere a che i soggetti passivi non possano imputare a più di una dichiarazione gli importi dell’IVA pagati, sin dall’inizio o in successivi adeguamenti.

 

(19) In caso di mancato pagamento, pagamento in difetto o pagamento in eccesso effettuato da soggetti passivi non stabiliti e con riguardo a interessi, sanzioni e altri oneri accessori, è importante specificare i rispettivi obblighi dello Stato membro di identificazione e degli Stati membri di consumo in modo da facilitare la riscossione dell’IVA e assicurare che l’importo esatto sia versato per i servizi prestati nell’ambito dei regimi speciali.

 

(20) La documentazione conservata dai soggetti passivi non stabiliti deve essere sufficientemente dettagliata per consentire alle autorità fiscali degli Stati membri di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA. È opportuno pertanto precisare quali informazioni minime devono essere contenute in tale documentazione.

 

(21) Per facilitare l’attuazione dei regimi speciali e consentire che i servizi forniti a decorrere dal 1 gennaio 2015 siano contemplati da tali regimi dovrebbe essere possibile per i soggetti passivi non stabiliti comunicare, a decorrere dal 1 ottobre 2014, i rispettivi dati di registrazione allo Stato membro da essi designato quale Stato membro di identificazione.

 

(22) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio [2],

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Nel regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 la sezione 2 del capo XI è sostituita dalla seguente:

 

"SEZIONE 2

 

Regimi speciali applicabili ai soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi (articoli da 358 a 369 duodecies della Direttiva 2006/112/CE)

 

Sottosezione 1

 

Definizioni

 

Art. 57 bis

 

Ai fini della presente sezione si intende per:

 

1) "regime non UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici forniti da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità di cui alla direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 2;

 

2) "regime UE", il regime speciale per i servizi di telecomunicazione, i servizi di teleradiodiffusione o i servizi elettronici forniti da soggetti passivi stabiliti nella Comunità, ma non stabiliti nello Stato membro di consumo, di cui alla direttiva 2006/112/CE, titolo XII, capo 6, sezione 3;

 

3) "regime speciale", il "regime non UE" e/o il "regime UE", a seconda del contesto;

 

4) "soggetto passivo", un soggetto passivo non stabilito nella Comunità come definito all’articolo 358 bis, punto 1), della direttiva 2006/112/CE, o un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo, come definito all’articolo 369 bis, primo comma, punto 1), della stessa direttiva.

 

Sottosezione 2

 

Applicazione del regime UE

 

Art. 57 ter

 

Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui è stabilita detta sede è lo Stato membro di identificazione.

 

Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE ha fissato la sede della propria attività economica fuori della Comunità, ma dispone di più di una stabile organizzazione nella Comunità, può scegliere qualsiasi Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione come Stato membro di identificazione, a norma dell’articolo 369 bis, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE.

 

Sottosezione 3

 

Ambito di applicazione del regime UE

 

Art. 57 quater

 

Il regime UE non si applica ai servizi di telecomunicazione, ai servizi di teleradiodiffusione o ai servizi elettronici forniti in uno Stato membro in cui il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione. Le prestazioni di tali servizi sono dichiarate alle competenti autorità fiscali di tale Stato membro nella dichiarazione IVA prevista a norma dell’articolo 250 della direttiva 2006/112/CE.

 

Sottosezione 4

 

Identificazione

 

Art. 57 quinquies

 

Se un soggetto passivo comunica allo Stato membro di identificazione che intende avvalersi di uno dei regimi speciali, tale regime speciale si applica a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo.

 

Tuttavia, se la prima prestazione di servizi rientrante in detto regime speciale è effettuata anteriormente alla data di cui al primo comma, il regime speciale si applica a decorrere dalla data di tale prima prestazione, purché il soggetto passivo comunichi allo Stato membro di identificazione l’inizio delle proprie attività rientranti nel regime entro il decimo giorno del mese successivo a detta prima prestazione.

 

Art. 57 sexies

 

Lo Stato membro di identificazione identifica il soggetto passivo che si avvale del regime UE mediante il proprio numero di identificazione IVA di cui agli articoli 214 e 215 della direttiva 2006/112/CE.

 

Art. 57 septies

 

1. Se un soggetto passivo che si avvale del regime UE cessa di soddisfare le condizioni definite all’articolo 369 bis, primo comma, punto 2), della direttiva 2006/112/CE, lo Stato membro in cui è stato identificato cessa di essere lo Stato membro di identificazione. Se detto soggetto passivo soddisfa ancora le condizioni per avvalersi di tale regime speciale, deve, al fine di continuare ad avvalersi di detto regime, indicare, quale nuovo Stato membro di identificazione, lo Stato membro in cui ha fissato la sede della propria attività economica oppure, se non ha fissato la sede della propria attività nella Comunità, uno Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

 

2. Se lo Stato membro di identificazione cambia a norma del paragrafo 1, tale cambiamento si applica a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo cessa di disporre di una stabile organizzazione o di una sede della propria attività economica nello Stato membro precedentemente designato quale Stato membro di identificazione.

 

Art. 57 octies

 

Un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale può cessare di utilizzare detto regime speciale indipendentemente dal fatto che continui o meno a prestare servizi che possono rientrare in detto regime. Il soggetto passivo informa lo Stato membro di identificazione almeno quindici giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello nel quale intende cessare di avvalersi del regime. La cessazione ha effetto a partire dal primo giorno del trimestre civile successivo.

 

L’adempimento degli obblighi in materia di IVA inerenti alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione o elettronici sorti dopo la data in cui la cessazione ha avuto effetto avviene direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

 

Il soggetto passivo che cessa di avvalersi di un regime speciale a norma del primo comma è escluso da tale regime in tutti gli Stati membri per due trimestri civili a decorrere dalla data della cessazione.

 

Sottosezione 5

 

Obblighi di comunicazione

 

Art. 57 nonies

 

1. Entro il decimo giorno del mese successivo un soggetto passivo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione:

 

- la cessazione delle sue attività che rientrano in un regime speciale;

 

- eventuali cambiamenti delle sue attività che rientrano in un regime speciale ove non soddisfi più le condizioni richieste per avvalersi di detto regime speciale; e

 

- tutte le modifiche concernenti le informazioni precedentemente fornite allo Stato membro di identificazione.

 

2. Se cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies, il soggetto passivo ne informa entrambi gli Stati membri interessati entro il decimo giorno del mese successivo al trasferimento della sede. Esso comunica al nuovo Stato membro di identificazione i dati di registrazione richiesti quando un soggetto passivo si avvale di un regime speciale per la prima volta.

 

Sottosezione 6

 

Esclusione

 

Art. 58

 

Se almeno uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 363 o 369 sexies della direttiva 2006/112/CE si applica a un soggetto passivo che si avvale di uno dei regimi speciali, lo Stato membro di identificazione esclude detto soggetto passivo da tale regime.

 

Solo lo Stato membro di identificazione può escludere un soggetto passivo da uno dei regimi speciali.

 

Lo Stato membro di identificazione basa la propria decisione di esclusione su qualunque informazione disponibile, comprese quelle fornite da un altro Stato membro.

 

L’esclusione ha effetto a decorrere dal primo giorno del trimestre civile successivo al giorno in cui la decisione di esclusione è inviata al soggetto passivo per via elettronica.

 

Tuttavia, qualora l’esclusione sia dovuta a un trasferimento della sede dell’attività economica o della stabile organizzazione, l’esclusione ha effetto a decorrere dalla data di tale trasferimento.

 

Art. 58 bis

 

Se un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha effettuato per un periodo di otto trimestri civili consecutivi prestazioni di servizi contemplate da detto regime in nessuno Stato membro di consumo, si considera che abbia cessato le attività imponibili rispettivamente ai sensi dell’articolo 363, lettera b), o dell’articolo 369 sexies, lettera b), della direttiva 2006/112/CE. Tale cessazione non gli preclude di avvalersi di un regime speciale qualora riprenda le sue attività contemplate da entrambi i regimi.

 

Art. 58 ter

 

1. Un soggetto passivo che è escluso da uno dei regimi speciali per inosservanza persistente delle norme relative a tale regime rimane escluso da entrambi i regimi in tutti gli Stati membri per gli otto trimestri civili successivi a quello in cui è stato escluso.

 

2. Si considera che un soggetto passivo persista a non osservare le norme relative a uno dei regimi speciali, ai sensi dell’articolo 363, lettera d), o dell’articolo 369 sexies, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, almeno in uno dei casi seguenti:

 

a) se sono stati emessi i solleciti nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 60 bis dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA per ciascuno, nessuno escluso, di detti trimestri civili non è stata presentata entro dieci giorni dall’emissione del sollecito;

 

b) se sono stati emessi i solleciti nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 63 bis dallo Stato membro di identificazione relativamente ai tre trimestri civili immediatamente precedenti e l’intero importo dell’IVA dichiarata non è stato dallo stesso versato per ciascuno, nessuno escluso, di detti trimestri entro dieci giorni dall’emissione del sollecito, eccetto qualora la somma non ancora versata sia inferiore a 100 EUR per ciascun trimestre civile;

 

c) se a seguito di una richiesta dello Stato membro di identificazione o dello Stato membro di consumo e un mese dopo un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione, non ha messo a disposizione per via elettronica la documentazione di cui agli articoli 369 e 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE.

 

Art. 58 quater

 

Un soggetto passivo che è stato escluso da uno dei regimi speciali adempie a tutti gli obblighi in materia di IVA inerenti alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione o elettronici sorti dopo la data in cui l’esclusione ha avuto effetto direttamente presso le autorità fiscali dello Stato membro di consumo interessato.

 

Sottosezione 7

 

Dichiarazione IVA

 

Art. 59

 

1. Ciascun periodo a cui la dichiarazione si riferisce di cui all’articolo 364 o all’articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE costituisce un periodo indipendente a cui la dichiarazione si riferisce.

 

2. Qualora, a norma dell’articolo 57 quinquies, secondo comma, si applichi un regime speciale a decorrere dalla data della prima prestazione, il soggetto passivo presenta una dichiarazione IVA separata per il trimestre civile in cui ha avuto luogo la prima prestazione.

 

3. Il soggetto passivo registrato in ciascuno dei regimi speciali durante un periodo a cui la dichiarazione si riferisce presenta allo Stato membro di identificazione nell’ambito di ciascun regime le dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti per le prestazioni rese e i periodi contemplati da tale regime.

 

4. Se lo Stato membro di identificazione cambia a norma dell’articolo 57 septies dopo il primo giorno del trimestre civile in questione, il soggetto passivo presenta sia al precedente sia al nuovo Stato membro di identificazione le dichiarazioni IVA ed esegue i corrispondenti pagamenti che riguardano le prestazioni rese durante i rispettivi periodi nei quali gli Stati membri erano designati quali Stati membri di identificazione.

 

Art. 59 bis

 

Se in un periodo al quale la dichiarazione si riferisce, un soggetto passivo che si avvale di un regime speciale non ha fornito servizi in nessuno Stato membro di consumo nell’ambito di detto regime speciale, esso presenta una dichiarazione IVA indicante che in tale periodo non sono state effettuate prestazioni (dichiarazione IVA pari a zero).

 

Art. 60

 

Gli importi delle dichiarazioni IVA presentate nell’ambito dei regimi speciali non sono arrotondati all’unità monetaria intera più vicina. Viene indicato e versato l’importo esatto dell’IVA.

 

Art. 60 bis

 

Lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica ai soggetti passivi che non hanno presentato una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 364 o dell’articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE l’obbligo di presentare tale dichiarazione. Lo Stato membro di identificazione emette il sollecito il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione e comunica per via elettronica agli altri Stati membri che il sollecito è stato emesso.

 

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini dell’accertamento e della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato.

 

A prescindere dai solleciti emessi e dai provvedimenti adottati da parte di uno Stato membro di consumo, il soggetto passivo presenta la dichiarazione IVA allo Stato membro di identificazione.

 

Art. 61

 

1. Le modifiche delle cifre contenute in una dichiarazione IVA sono effettuate successivamente alla presentazione della stessa soltanto mediante modifiche di tale dichiarazione e non mediante rettifiche operate in una dichiarazione successiva.

 

2. Le modifiche di cui al paragrafo 1 sono presentate per via elettronica allo Stato membro di identificazione entro tre anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata.

 

Rimangono tuttavia impregiudicate le norme dello Stato membro di consumo in materia di accertamento e modifica.

 

Art. 61 bis

 

Se un soggetto passivo:

 

a) cessa di avvalersi di uno dei regimi speciali;

 

b) è escluso da uno dei regimi speciali; o

 

c) cambia lo Stato membro di identificazione a norma dell’articolo 57 septies,

 

esso presenta l’ultima dichiarazione IVA e il corrispondente pagamento, nonché eventuali correzioni di precedenti dichiarazioni o dichiarazioni tardive e i corrispondenti pagamenti allo Stato membro che, al momento della cessazione, dell’esclusione o del cambiamento, era lo Stato membro di identificazione.

 

Sottosezione 8

 

Valuta

 

Art. 61 ter

 

Se uno Stato membro di identificazione la cui valuta non è l’euro decide che le dichiarazioni IVA devono essere compilate nella propria valuta nazionale, tale decisione si applica alle dichiarazioni IVA di tutti i soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali.

 

Sottosezione 9

 

Pagamenti

 

Art. 62

 

Fatti salvi l’articolo 63 bis, terzo comma, e l’articolo 63 ter, un soggetto passivo effettua i pagamenti allo Stato membro di identificazione.

 

I pagamenti dell’IVA effettuati dal soggetto passivo a norma dell’articolo 367 o dell’articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE si riferiscono specificamente alla dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 364 o dell’articolo 369 septies di tale direttiva. Qualsiasi rettifica successiva degli importi pagati è operata dal soggetto passivo soltanto in relazione a tale dichiarazione e non può essere imputato a un’altra dichiarazione, né apportato in una dichiarazione successiva. Ciascun pagamento menziona il numero di riferimento di tale dichiarazione specifica.

 

Art. 63

 

Uno Stato membro di identificazione che riceve un pagamento superiore all’importo indicato nella dichiarazione IVA presentata a norma dell’articolo 364 o dell’articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE rimborsa l’importo in eccedenza direttamente al soggetto passivo interessato.

 

Se uno Stato membro di identificazione ha ricevuto un importo per una dichiarazione IVA che è successivamente risultata non corretta e tale Stato membro ha già distribuito l’importo agli Stati membri di consumo, tali Stati membri di consumo rimborsano, ciascuno per la parte rispettiva, l’eventuale importo in eccedenza direttamente al soggetto passivo.

 

Tuttavia, se l’eccedenza si riferisce a periodi che includono l’ultimo periodo d’imposta del 2018, lo Stato membro di identificazione rimborsa la quota pertinente della parte corrispondente dell’importo trattenuto a norma dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 904/2010 e lo Stato membro di consumo rimborsa l’eccedenza al netto dell’importo rimborsato dallo Stato membro di identificazione.

 

Gli Stati membri di consumo comunicano per via elettronica allo Stato membro di identificazione l’importo di detti rimborsi.

 

Art. 63 bis

 

Se un soggetto passivo ha presentato una dichiarazione IVA a norma dell’articolo 364 o dell’articolo 369 septies della direttiva 2006/112/CE ma non è stato effettuato alcun pagamento o il pagamento è inferiore a quello risultante dalla dichiarazione, lo Stato membro di identificazione notifica per via elettronica al soggetto passivo l’importo dell’IVA ancora da versare il decimo giorno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento conformemente all’articolo 367 o all’articolo 369 decies della direttiva 2006/112/CE.

 

Lo Stato membro di identificazione informa per via elettronica gli Stati membri di consumo che il sollecito è stato inviato.

 

I successivi solleciti e i provvedimenti adottati ai fini della riscossione dell’IVA sono di competenza dello Stato membro di consumo interessato. Qualora tali successivi solleciti siano stati emessi da uno Stato membro di consumo, l’IVA corrispondente è versata a detto Stato membro.

 

Lo Stato membro di consumo comunica per via elettronica allo Stato membro di identificazione l’avvenuta emissione del sollecito.

 

Art. 63 ter

 

Se non è stata presentata alcuna dichiarazione IVA o se la dichiarazione IVA è stata presentata in ritardo o è incompleta o non corretta, oppure se il pagamento dell’IVA è effettuato in ritardo, eventuali interessi, sanzioni o altri oneri sono calcolati e accertati dallo Stato membro di consumo. Il soggetto passivo versa direttamente allo Stato membro di consumo tali interessi, sanzioni o altri oneri eventuali.

 

Sottosezione 10

 

Documentazione

 

Art. 63 quater

 

1. Per essere considerata sufficientemente dettagliata ai sensi degli articoli 369 e 369 duodecies della direttiva 2006/112/CE, la documentazione conservata dal soggetto passivo deve contenere le informazioni seguenti:

 

a) lo Stato membro di consumo in cui il servizio è prestato;

 

b) il tipo di servizio prestato;

 

c) la data della prestazione del servizio;

 

d) la base imponibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

 

e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;

 

f) l’aliquota IVA applicata;

 

g) l’importo dell’IVA esigibile con l’indicazione della valuta utilizzata;

 

h) la data e l’importo dei pagamenti ricevuti;

 

i) eventuali acconti ricevuti prima della prestazione del servizio;

 

j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;

 

k) il nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;

 

l) le informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l’indirizzo permanente o è abitualmente residente.

 

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna prestazione di servizi."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere dal 1 gennaio 2015.

 

Gli Stati membri autorizzano tuttavia i soggetti passivi non stabiliti a presentare a decorrere dal 1 ottobre 2014 le informazioni di cui all’articolo 360 o all’articolo 369 quater della direttiva 2006/112/CE, ai fini della registrazione nell’ambito dei regimi speciali applicabili a soggetti passivi non stabiliti che forniscono servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione o servizi elettronici a persone non soggetti passivi.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

 

[2] GU L 77 del 23.3.2011, pag. 1.