§ 17.2.73 - Regolamento 4 luglio 2012, n. 650.
Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e [...]


Settore:Normativa europea
Materia:17. libera circolazione, cooperazione giudiziaria, diritto asilo
Capitolo:17.2 cooperazione giudiziaria in materia civile
Data:04/07/2012
Numero:650


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Competenza in materia di successione all’interno degli Stati membri
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Competenza generale
Art. 5.  Accordi di scelta del foro
Art. 6.  Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge
Art. 7.  Competenza in caso di scelta di legge
Art. 8.  Chiusura del procedimento aperto d’ufficio in caso di scelta di legge
Art. 9.  Competenza fondata sulla comparizione
Art. 10.  Competenza sussidiaria
Art. 11.  Forum necessitatis
Art. 12.  Limitazione del procedimento
Art. 13.  Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima
Art. 14.  Adizione dell’organo giurisdizionale
Art. 15.  Verifica della competenza
Art. 16.  Verifica della ricevibilità
Art. 17.  Litispendenza
Art. 18.  Connessione
Art. 19.  Provvedimenti provvisori e cautelari
Art. 20.  Applicazione universale
Art. 21.  Criterio generale
Art. 22.  Scelta di legge
Art. 23.  Ambito di applicazione della legge applicabile
Art. 24.  Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori
Art. 25.  Patti successori
Art. 26.  Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte
Art. 27.  Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto
Art. 28.  Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia
Art. 29.  Disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni
Art. 30.  Norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni
Art. 31.  Adattamento dei diritti reali
Art. 32.  Commorienza
Art. 33.  Eredità vacante
Art. 34.  Rinvio
Art. 35.  Ordine pubblico
Art. 36.  Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale
Art. 37.  Ordinamenti plurilegislativi a base personale
Art. 38.  Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi
Art. 39.  Riconoscimento
Art. 40.  Motivi di diniego del riconoscimento
Art. 41.  Divieto di riesame del merito
Art. 42.  Sospensione del procedimento di riconoscimento
Art. 43.  Esecutività
Art. 44.  Determinazione del domicilio
Art. 45.  Competenza territoriale
Art. 46.  Procedimento
Art. 47.  Mancata produzione dell’attestato
Art. 48.  Dichiarazione di esecutività
Art. 49.  Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
Art. 50.  Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività
Art. 51.  Impugnazione della decisione emessa sul ricorso
Art. 52.  Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività
Art. 53.  Sospensione del procedimento
Art. 54.  Provvedimenti provvisori e cautelari
Art. 55.  Esecutività parziale
Art. 56.  Patrocinio a spese dello Stato
Art. 57.  Assenza di garanzie, cauzioni o depositi
Art. 58.  Assenza di imposte, diritti o tasse
Art. 59.  Accettazione degli atti pubblici
Art. 60.  Esecutività degli atti pubblici
Art. 61.  Esecutività delle transazioni giudiziarie
Art. 62.  Istituzione di un certificato successorio europeo
Art. 63.  Scopo del certificato
Art. 64.  Competenza a rilasciare il certificato
Art. 65.  Domanda di certificato
Art. 66.  Esame della domanda
Art. 67.  Rilascio del certificato
Art. 68.  Contenuto del certificato
Art. 69.  Effetti del certificato
Art. 70.  Copie autentiche del certificato
Art. 71.  Rettifica, modifica o revoca del certificato
Art. 72.  Procedure di ricorso
Art. 73.  Sospensione degli effetti del certificato
Art. 74.  Legalizzazione o altra formalità analoga
Art. 75.  Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore
Art. 76.  Relazioni con il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio
Art. 77.  Informazioni messe a disposizione dei cittadini
Art. 78.  Informazioni concernenti gli estremi e le procedure
Art. 79.  Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2
Art. 80.  Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67
Art. 81.  Procedura di comitato
Art. 82.  Riesame
Art. 83.  Disposizioni transitorie
Art. 84.  Entrata in vigore


§ 17.2.73 - Regolamento 4 luglio 2012, n. 650.

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo

(G.U.U.E. 27 luglio 2012, n. L 201)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’Unione si è prefissata l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio, l’Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al corretto funzionamento del mercato interno.

 

(2) A norma dell’articolo 81, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.

 

(3) Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha approvato il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie in quanto fondamento della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l’attuazione di tale principio.

 

(4) Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale [3], comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all’armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l’elaborazione di uno strumento in materia di testamenti e successioni.

 

(5) Il Consiglio europeo, riunito a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004, ha adottato un nuovo programma, dal titolo "Programma dell’Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea" [4]. Tale programma sottolinea la necessità di adottare uno strumento in materia di successioni che tratti, in particolare, le questioni del conflitto di leggi, della competenza del reciproco riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni nel settore delle successioni e un certificato successorio europeo.

 

(6) Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l’ 11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale, denominato "Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini" [5]. Nel programma secondo il Consiglio europeo si dovrebbe estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali successioni e testamenti, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, tra cui l’ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.

 

(7) È opportuno contribuire al corretto funzionamento del mercato interno rimuovendo gli ostacoli alla libera circolazione di persone che attualmente incontrano difficoltà nell’esercizio dei loro diritti nell’ambito di una successione con implicazioni transfrontaliere. Nello spazio europeo di giustizia, i cittadini devono poter organizzare in anticipo la propria successione. I diritti di eredi e legatari, di altre persone vicine al defunto nonché dei creditori dell’eredità devono essere garantiti in maniera efficace.

 

(8) Per conseguire tali obiettivi è opportuno che il presente regolamento raggruppi le disposizioni relative alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento — o, secondo il caso, all’accettazione, — all’esecutività e all’esecuzione di decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie e alla creazione di un certificato successorio europeo.

 

(9) L’ambito d’applicazione del presente regolamento dovrebbe estendersi a tutti gli aspetti di diritto civile della successione a causa di morte, ossia qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un atto volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima.

 

(10) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla materia fiscale, né alla materia amministrativa di diritto pubblico. Pertanto dovrebbe spettare alla legislazione nazionale determinare, per esempio, le modalità di calcolo e versamento delle imposte e degli altri tributi di diritto pubblico, se dette imposte siano a carico del defunto al momento della morte o ogni altro tipo di tassa di successione da riscuotere dal patrimonio ereditario o dai beneficiari. Dovrebbe anche spettare al diritto nazionale determinare se il rilascio di beni della successione ai beneficiari ai sensi del presente regolamento o l’iscrizione di beni della successione in un registro possano essere soggetti al pagamento di imposte.

 

(11) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi a settori del diritto civile diversi dalla successione. A fini di chiarezza, diverse questioni che si potrebbero ritenere legate alla materia successoria dovrebbero essere esplicitamente escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento.

 

(12) Il presente regolamento non si dovrebbe pertanto applicare alle questioni inerenti ai regimi patrimoniali tra coniugi, comprese le convenzioni matrimoniali riconosciute in alcuni sistemi giuridici nella misura in cui non trattino questioni di successione, e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che si considera abbiano effetti comparabili al matrimonio. Le autorità che, a norma del presente regolamento, sono competenti per una determinata successione dovrebbero tener conto, in funzione della situazione, dello scioglimento del regime patrimoniale tra coniugi o del regime patrimoniale assimilabile del defunto ai fini della determinazione dell’eredità del defunto e delle rispettive quote dei beneficiari.

 

(13) Anche le questioni inerenti alla costituzione, al funzionamento e allo scioglimento di trust dovrebbero essere escluse dall’ambito d’applicazione del presente regolamento, senza che ciò sia inteso come un’esclusione generale dei trust. In caso di costituzione di trust testamentari o legali in connessione con una successione legittima si dovrebbe applicare la legge applicabile alla successione in forza del presente regolamento per quanto riguarda la devoluzione dei beni e la determinazione dei beneficiari.

 

(14) I diritti di proprietà, gli interessi e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, per esempio a titolo di donazione, dovrebbero essere altresì esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, dovrebbe spettare alla legge designata dal presente regolamento, quale legge applicabile alla successione, determinare se le donazioni o altre forme di disposizioni inter vivos che comportano l’acquisizione precedente alla morte di un diritto reale debbano essere oggetto di collazione e riduzione ai fini del calcolo delle quote dei beneficiari secondo la legge applicabile alla successione.

 

(15) Il presente regolamento dovrebbe consentire la creazione o il trasferimento per successione di un diritto su un bene immobile o mobile secondo la legge applicabile alle successioni. Non dovrebbe tuttavia incidere sul numero limitato ("numerus clausus") dei diritti reali conosciuti nel diritto nazionale di taluni Stati membri. Uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a riconoscere un diritto reale su un bene situato in tale Stato membro se il diritto reale in questione non è contemplato dal suo diritto patrimoniale.

 

(16) Per consentire tuttavia ai beneficiari di godere in un altro Stato membro dei diritti che sono stati creati o trasferiti loro per successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’adattamento di un diritto reale non riconosciuto al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale altro Stato membro. Nel procedere all’adattamento occorre tener conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti. Ai fini della determinazione del diritto reale nazionale equivalente più vicino, le autorità o le persone competenti dello Stato la cui legge si applica alla successione possono essere contattate per ulteriori informazioni sulla natura e sugli effetti del diritto. A tale scopo, si potrebbero utilizzare le reti esistenti nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale nonché qualsiasi altro mezzo disponibile che agevoli la comprensione di una legge straniera.

 

(17) L’adattamento di diritti reali non riconosciuti come esplicitamente previsto dal presente regolamento non dovrebbe precludere altre forme di adattamento nel contesto dell’applicazione del presente regolamento.

 

(18) I requisiti relativi all’iscrizione in un registro di un diritto su beni immobili o mobili dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Spetterebbe pertanto alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro determinare (per i beni immobili, la lex rei sitae) le condizioni legali e le modalità dell’iscrizione nonché le autorità incaricate, come registri fondiari o notai, di verificare che tutti i requisiti siano rispettati e che la documentazione presentata o prodotta sia sufficiente o contenga le informazioni necessarie. In particolare, le autorità possono verificare che il diritto del defunto ai beni della successione di cui al documento presentato per la registrazione sia un diritto iscritto in quanto tale nel registro o sia altrimenti dimostrato in conformità alla legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro. Per evitare la duplicazione dei documenti, le autorità preposte alla registrazione dovrebbero accettare i documenti redatti dalle autorità competenti di un altro Stato membro la cui circolazione è prevista dal presente regolamento. In particolare, il certificato successorio europeo rilasciato in applicazione del presente regolamento dovrebbe costituire un documento idoneo per l’iscrizione dei beni della successione nel registro di uno Stato membro. Ciò non dovrebbe tuttavia precludere alle autorità preposte alla registrazione la facoltà di chiedere alla persona che sollecita la registrazione di fornire ulteriori informazioni o di presentare documenti aggiuntivi richiesti in virtù della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro, per esempio informazioni o documenti relativi ai pagamenti fiscali. L’autorità competente può indicare alla persona che chiede la registrazione le modalità per fornire le informazioni o i documenti mancanti.

 

(19) Gli effetti dell’iscrizione di un diritto nel registro dovrebbero altresì essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere la legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro a determinare se l’iscrizione ha, per esempio, un effetto dichiarativo o costitutivo. Ove, per esempio, l’acquisizione di un diritto su un bene immobile debba essere iscritta in un registro a norma della legge dello Stato membro in cui è tenuto il registro al fine di assicurare efficacia erga omnes dei registri o di tutelare le transazioni giuridiche, il momento di detta acquisizione deve essere disciplinato dalla legge di tale Stato membro.

 

(20) Il presente regolamento dovrebbe rispettare i diversi sistemi che trattano questioni di successione applicati negli Stati membri. Ai fini del presente regolamento al termine "organo giurisdizionale" occorrerebbe pertanto attribuire un significato ampio, che comprenda non solo gli organi giurisdizionali veri e propri che esercitano funzioni giudiziarie, ma anche i notai o gli uffici del registro di alcuni Stati membri che, in taluni casi di successione, esercitano funzioni giudiziarie come gli organi giurisdizionali, nonché i notai e i professionisti legali che, in alcuni Stati membri, esercitano funzioni giudiziarie in una data successione per delega di competenza di un organo giurisdizionale. Tutti gli organi giurisdizionali quali definiti nel presente regolamento dovrebbero essere soggetti alle norme di competenza contenute nel regolamento stesso. Per contro, il termine "organo giurisdizionale" non dovrebbe comprendere le autorità non giudiziarie degli Stati membri abilitate dalla legge nazionale a trattare questioni di successione, come i notai della maggior parte degli Stati membri, qualora, come accade generalmente, non esercitino funzioni giudiziarie.

 

(21) Il presente regolamento dovrebbe consentire a tutti i notai competenti in materia di successioni negli Stati membri di esercitare tale competenza. I notai di un determinato Stato membro sono vincolati o meno dalle norme di competenza previste dal presente regolamento a seconda che rientrino o meno nella definizione di "organo giurisdizionale" ai fini del regolamento stesso.

 

(22) Gli atti rilasciati dai notai in materia di successioni negli Stati membri dovrebbero circolare in virtù del presente regolamento. Quando esercitano funzioni giudiziarie, i notai sono vincolati dalle norme di competenza e le decisioni da essi emesse dovrebbero circolare conformemente alle disposizioni relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni. Quando non esercitano funzioni giudiziarie, i notai non sono vincolati dalle norme di competenza e gli atti pubblici da essi rilasciati dovrebbero poter circolare conformemente alle disposizioni relative agli atti pubblici.

 

(23) In considerazione della crescente mobilità dei cittadini e al fine di assicurare la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione e di garantire un criterio di collegamento oggettivo tra la successione e lo Stato membro nel quale è esercitata la competenza, il presente regolamento prevede come criterio di collegamento generale ai fini della determinazione sia della competenza che della legge applicabile la residenza abituale del defunto al momento della morte. Al fine di determinare la residenza abituale, l’autorità che si occupa della successione dovrebbe procedere a una valutazione globale delle circostanze della vita del defunto negli anni precedenti la morte e al momento della morte, che tenga conto di tutti gli elementi fattuali pertinenti, in particolare la durata e la regolarità del soggiorno del defunto nello Stato interessato nonché le condizioni e le ragioni dello stesso. La residenza abituale così determinata dovrebbe rivelare un collegamento stretto e stabile con lo Stato interessato tenendo conto degli obiettivi specifici del presente regolamento.

 

(24) In taluni casi può risultare complesso determinare la residenza abituale del defunto. Un caso di questo genere può presentarsi, in particolare, qualora per motivi professionali o economici il defunto fosse andato a vivere all’estero per lavoro, anche per un lungo periodo, ma avesse mantenuto un collegamento stretto e stabile con lo Stato di origine. In un siffatto caso si potrebbe ritenere che il defunto, alla luce delle circostanze della fattispecie, avesse ancora la propria residenza abituale nello Stato di origine in cui è situato il centro degli interessi della sua famiglia e della sua vita sociale. Altri casi complessi possono presentarsi qualora il defunto fosse vissuto alternativamente in più Stati o si fosse trasferito da uno Stato all’altro senza essersi stabilito in modo permanente in alcuno di essi. Se il defunto era cittadino di uno di tali Stati o vi possedeva tutti i suoi beni principali, la sua cittadinanza o il luogo in cui sono situati tali beni potrebbero costituire un elemento speciale per la valutazione generale di tutte le circostanze fattuali.

 

(25) Per quanto riguarda la determinazione della legge applicabile alla successione, l’autorità che si occupa della successione può, in casi eccezionali in cui, per esempio, il defunto si fosse trasferito nello Stato di residenza abituale in un momento relativamente prossimo alla sua morte e tutte le circostanze del caso indichino che aveva collegamenti manifestamente più stretti con un altro Stato, concludere che la legge applicabile alla successione non debba essere la legge dello Stato di residenza abituale del defunto, bensì la legge dello Stato con il quale il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti. I collegamenti manifestamente più stretti tuttavia non dovrebbero essere invocati come criterio di collegamento sussidiario ogni qual volta la determinazione della residenza abituale del defunto al momento della morte risulti complessa.

 

(26) Nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire a un organo giurisdizionale di applicare meccanismi intesi a contrastare l’elusione della legge, come la frode alla legge nel contesto del diritto internazionale privato.

 

(27) Le disposizioni del presente regolamento sono concepite in modo da far sì che l’autorità che si occupa della successione applichi, nella maggior parte delle situazioni, la propria legge. Il presente regolamento prevede pertanto una serie di meccanismi che entrano in gioco ove il defunto abbia scelto come legge applicabile quella di uno Stato membro di cui era cittadino.

 

(28) Uno di detti meccanismi dovrebbe permettere alle parti interessate alla successione di concludere un accordo relativo alla scelta del foro a favore degli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta. Dovrebbe essere determinato, caso per caso, in base, in particolare, alla questione oggetto dell’accordo relativo alla scelta del foro, se l’accordo debba essere concluso tra tutte le parti interessate alla successione o se alcune di esse possano convenire di sottoporre una specifica questione all’organo giurisdizionale scelto dove la decisione di quell’organo su tale questione non incida sui diritti delle altre parti interessate alla successione.

 

(29) L’organo giurisdizionale investito d’ufficio di una successione, come accade in alcuni Stati membri, dovrebbe chiudere il procedimento se le parti convengono di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro della legge scelta. Se l’organo giurisdizionale non è investito d’ufficio, il presente regolamento non dovrebbe impedire alle parti di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale, per esempio davanti a un notaio, in uno Stato membro di loro scelta ove ciò sia ammesso dalla legge di tale Stato membro. Questo dovrebbe valere anche qualora la legge applicabile alla successione non sia la legge di tale Stato membro.

 

(30) Per far sì che gli organi giurisdizionali di tutti gli Stati membri possano, in base agli stessi motivi, esercitare la competenza in ordine alla successione di persone non abitualmente residenti in uno Stato membro al momento della morte, il presente regolamento dovrebbe elencare tassativamente, in ordine gerarchico, i motivi in base ai quali è possibile esercitare la competenza sussidiaria.

 

(31) Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta all’organo giurisdizionale di uno Stato membro di decidere su una successione che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il beneficiario intenti o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis dovrebbe tuttavia essere esercitata soltanto se la causa presenta un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

 

(32) Per semplificare la vita a eredi e legatari abitualmente residenti in uno Stato membro diverso da quello in cui la successione è o sarà trattata nel presente regolamento occorre permettere a tutti gli aventi diritto, in forza della legge applicabile alla successione, di rendere una dichiarazione concernente l’accettazione ovvero la rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione ai debiti ereditari, di rendere tali dichiarazioni dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro. Ciò non dovrebbe ostare a che le dichiarazioni in questione siano rese davanti ad altre autorità di tale Stato membro, competenti a ricevere dichiarazioni secondo la legislazione nazionale. Dovrebbero essere le stesse persone che scelgono di avvalersi della possibilità di rendere dichiarazioni nello Stato membro di residenza abituale a informare l’organo giurisdizionale o l’autorità che si occupa o si occuperà della successione dell’esistenza di tali dichiarazioni entro i termini stabiliti dalla legge applicabile alla successione.

 

(33) Non dovrebbe essere possibile per una persona che intenda limitare la propria responsabilità per i debiti ereditari conseguire questo obiettivo attraverso una semplice dichiarazione in tal senso resa davanti agli organi giurisdizionali o ad altre autorità competenti dello Stato membro in cui ha la residenza abituale qualora la legge applicabile alla successione le imponga di avviare una specifica procedura giuridica, ad esempio una procedura inventariale, davanti all’organo giurisdizionale competente. Una dichiarazione resa in tali circostanze da una persona nello Stato membro in cui ha la residenza abituale nella forma prevista dalla legge di tale Stato membro non dovrebbe pertanto essere formalmente valida ai fini del presente regolamento, né gli atti istitutivi della procedura giuridica in quanto tale dovrebbero essere considerati dichiarazioni ai fini del presente regolamento.

 

(34) Nell’interesse del funzionamento armonioso della giustizia, dovrebbero essere evitate decisioni tra loro incompatibili in Stati membri diversi. A tal fine è opportuno che il presente regolamento contempli norme generali di procedura simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

 

(35) Una di queste norme di procedura è la norma sulla litispendenza che interviene qualora per la stessa causa di successione siano aditi organi giurisdizionali diversi in Stati membri diversi. Tale norma determinerà quale organo giurisdizionale debba occuparsi della causa di successione.

 

(36) Poiché in alcuni Stati membri le questioni di successione possono essere esaminate da autorità non giudiziarie, quali i notai, che non sono soggette alle norme di competenza in base al presente regolamento, non può essere escluso che una transazione stragiudiziale amichevole e un procedimento giudiziario relativi alla stessa successione o due transazioni stragiudiziali amichevoli relative alla stessa successione siano avviati parallelamente in Stati membri diversi. In una siffatta situazione, spetterebbe alle parti interessate, una volta a conoscenza dei procedimenti paralleli, convenire fra loro il modo di procedere. Nell’impossibilità di un accordo, dovrebbe spettare agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento esaminare la successione e decidere sulla medesima.

 

(37) Affinché i cittadini possano beneficiare, nel rispetto della certezza del diritto, dei vantaggi offerti dal mercato interno, è necessario che il presente regolamento consenta loro di conoscere in anticipo la legge applicabile alla loro successione. Occorre introdurre norme armonizzate sul conflitto di leggi per evitare risultati contraddittori. La regola principale dovrebbe garantire che la successione sia regolata da una legge prevedibile con la quale presenta collegamenti stretti. Ai fini della certezza del diritto e onde evitare la frammentazione della successione, tale legge dovrebbe regolare l’intera successione, ossia tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro natura o dal fatto che siano situati in un altro Stato membro o in uno Stato terzo.

 

(38) Il presente regolamento dovrebbe consentire ai cittadini di organizzare in anticipo la loro successione scegliendo la legge applicabile alla stessa. Tale scelta dovrebbe essere limitata alla legge di uno Stato di cui abbiano la cittadinanza al fine di assicurare un collegamento tra il defunto e la legge scelta e di evitare che una legge sia scelta nell’intento di frustrare le aspettative legittime di persone aventi diritto ad una quota di legittima.

 

(39) La scelta di legge dovrebbe essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di disposizione a causa di morte o risultare dai termini di una tale disposizione. Si può ritenere che la scelta di legge risulti da una disposizione a causa di morte qualora, per esempio, nella sua disposizione il defunto abbia fatto riferimento a specifiche disposizioni della legge del suo Stato di cittadinanza o abbia altrimenti menzionato tale legge.

 

(40) La scelta di legge effettuata in base al presente regolamento dovrebbe essere valida anche ove la legge scelta non preveda di scegliere la legge in materia di successioni. Dovrebbe essere tuttavia la legge scelta a determinare la validità sostanziale dell’atto di scelta, vale a dire se si può ritenere che la persona che ha effettuato la scelta sia consapevole della sua azione al momento della scelta e vi abbia acconsentito. Altrettanto dovrebbe valere per l’atto che modifica o revoca una scelta di legge.

 

(41) Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, la determinazione della cittadinanza o delle cittadinanze plurime di una persona è questione da risolvere in via preliminare. Considerare una persona cittadina di un dato Stato è una questione che esula dall’ambito di applicazione del presente regolamento e che è disciplinata dalla legislazione nazionale, comprese, se del caso, le convenzioni internazionali, nel pieno rispetto dei principi generali dell’Unione europea.

 

(42) La legge designata come legge applicabile alla successione dovrebbe regolare la successione dall’apertura di quest’ultima fino al trasferimento della proprietà dei beni che fanno parte dell’eredità ai beneficiari determinati da detta legge. Essa dovrebbe estendersi alle questioni riguardanti l’amministrazione dell’eredità e la responsabilità per i debiti ereditari. Il pagamento dei debiti ereditari può, in funzione in particolare della legge applicabile alla successione, tener conto di uno specifico ordine di priorità tra i creditori.

 

(43) Le norme di competenza stabilite dal presente regolamento, in talune circostanze, porterebbero ad una situazione in cui l’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione non applica la propria legge. Quando si verifica una siffatta situazione in uno Stato membro la cui legge prevede la nomina obbligatoria di un amministratore dell’eredità, il presente regolamento dovrebbe consentire all’organo giurisdizionale dello Stato membro, ove adito, di nominare uno o più amministratori a norma della propria legge. Ciò dovrebbe avvenire senza pregiudicare la scelta delle parti di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale in un altro Stato membro, ove possibile secondo la legge del medesimo. Al fine di garantire un agevole coordinamento tra la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro che nomina l’organo giurisdizionale, l’organo giurisdizionale dovrebbe nominare la persona o le persone che avrebbero il diritto di amministrare l’eredità in virtù della legge applicabile alla successione, come ad esempio l’esecutore testamentario del defunto o gli eredi stessi oppure, se la legge applicabile alla successione lo richiede, un amministratore terzo. L’organo giurisdizionale, tuttavia, in casi specifici in cui la sua legge lo richieda, ha la facoltà di nominare amministratore un terzo, anche se ciò non è previsto dalla legge applicabile alla successione. Se il defunto aveva nominato un esecutore testamentario, questa persona non può essere privata dei suoi poteri a meno che la legge applicabile alla successione ammetta l’estinzione del suo mandato.

 

(44) I poteri esercitati dagli amministratori nominati nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito dovrebbero essere i poteri di amministrazione che essi possono esercitare a norma della legge applicabile alla successione. Pertanto, se, ad esempio, l’erede è nominato amministratore, dovrebbe avere i poteri di amministrare l’eredità che un erede avrebbe a norma di tale legge. Qualora i poteri di amministrazione che possono essere esercitati a norma della legge applicabile alla successione non siano sufficienti per preservare i beni dell’eredità o per tutelare i diritti dei creditori o di altri garanti dei debiti del defunto, l’amministratore o gli amministratori nominati nello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito possono, in via residuale, esercitare i poteri di amministrazione previsti a tal fine dalla legge di tale Stato membro. Tali poteri residui potrebbero comprendere, ad esempio, stilare un elenco dei beni del patrimonio e dei debiti ereditari, informare i creditori dell’apertura della successione e invitarli a rendere noti i loro crediti, e prendere eventuali provvedimenti provvisori, anche cautelari, intesi a preservare i beni dell’eredità. Gli atti eseguiti da un amministratore, in forza dei poteri residui, dovrebbero rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento di proprietà dei beni successori, comprese eventuali transazioni avviate dai beneficiari anteriormente alla nomina dell’amministratore, la responsabilità per i debiti ereditari e i diritti dei beneficiari, compreso, se del caso, il diritto di accettare la successione o di rinunciarvi. Tali atti potrebbero, ad esempio, comportare soltanto l’alienazione dei beni o il pagamento dei debiti ove ciò fosse consentito dalla legge applicabile alla successione. Laddove, a norma della legge applicabile alla successione, la nomina di un amministratore terzo modifica la responsabilità degli eredi, tale modifica della responsabilità dovrebbe essere rispettata.

 

(45) Il presente regolamento non dovrebbe ostare a che i creditori, per esempio attraverso un rappresentante, possano prendere ulteriori provvedimenti eventualmente disponibili in virtù del diritto nazionale, se del caso, in conformità degli strumenti pertinenti dell’Unione, al fine di tutelare i propri diritti.

 

(46) Il presente regolamento dovrebbe consentire che ai potenziali creditori in altri Stati membri in cui si trovano i beni siano fornite informazioni sull’apertura della successione. Nel contesto dell'applicazione del presente regolamento si dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di istituire un meccanismo, se opportuno attraverso il portale "e-Justice", inteso a consentire ai potenziali creditori in altri Stati membri di accedere alle informazioni pertinenti in modo da poter rendere noti i loro crediti.

 

(47) La legge applicabile alla successione dovrebbe determinare chi siano i beneficiari in una data successione. In base alla maggior parte delle leggi il termine "beneficiari" comprende eredi, legatari e aventi diritto a una quota di legittima sebbene, per esempio, la posizione giuridica dei legatari non sia la stessa secondo tutte le leggi. Secondo alcune leggi, il legatario può ricevere una quota diretta dell’eredità, mentre secondo altre il legatario può acquisire solo un diritto nei confronti degli eredi.

 

(48) Al fine di garantire la certezza del diritto per le persone che desiderano pianificare in anticipo la loro successione, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma specifica sul conflitto di leggi relativa all’ammissibilità e alla validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. Al fine di assicurare l’applicazione uniforme di detta norma, il presente regolamento dovrebbe elencare gli elementi che dovrebbero essere considerati pertinenti alla validità sostanziale. L’esame della validità sostanziale di una disposizione a causa di morte può portare alla conclusione che tale disposizione sia priva di esistenza giuridica.

 

(49) Un patto successorio è un tipo di disposizione a causa di morte la cui ammissibilità e accettazione variano nei diversi Stati membri. Al fine di agevolare l’accettazione negli Stati membri dei diritti successori acquisiti per effetto di un patto successorio, il presente regolamento dovrebbe determinare quale legge disciplina l’ammissibilità di tali patti, la loro validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti nonché le condizioni del loro scioglimento.

 

(50) La legge che, in base al presente regolamento, disciplinerà l’ammissibilità e la validità sostanziale di una disposizione a causa di morte nonché, per quanto riguarda i patti successori, gli effetti vincolanti di tali patti tra le parti, non dovrebbe pregiudicare i diritti di chiunque, in forza della legge applicabile alla successione, abbia diritto a una quota di legittima o abbia un altro diritto di cui non può essere privato dalla persona della cui successione si tratta.

 

(51) Qualora nel presente regolamento sia fatto riferimento alla legge che sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione a causa di morte se fosse deceduta, rispettivamente, il giorno in cui la disposizione è stata fatta, modificata o revocata, tale riferimento dovrebbe essere inteso o alla legge dello Stato in cui la persona risiedeva abitualmente in quel momento o, se avesse scelto una legge ai sensi del presente regolamento, alla legge dello Stato di cui possedeva la cittadinanza in quel momento.

 

(52) Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la validità quanto alla forma di tutte le disposizioni a causa di morte scritte attraverso norme coerenti con quelle della Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie. Nel determinare la validità formale di una determinata disposizione a causa di morte in base al presente regolamento, l’autorità competente dovrebbe ignorare un elemento internazionale creato in modo fraudolento per eludere le norme relative alla validità formale.

 

(53) Ai fini del presente regolamento, dovrebbero essere considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse di disposizioni a causa di morte in riferimento a determinate qualità personali della persona che fa la disposizione, ad esempio l’età. Ciò non dovrebbe essere interpretato nel senso che la legge applicabile alla validità formale di una disposizione a causa di morte in base al presente regolamento debba determinare se un minore abbia la capacità di effettuare una disposizione a causa di morte. Detta legge dovrebbe limitarsi a determinare se una qualità personale, come ad esempio la minore età, debba impedire a una persona di effettuare una disposizione a causa di morte in una determinata forma.

 

(54) Per ragioni legate a considerazioni economiche, familiari o sociali, alcuni immobili, imprese e altre categorie determinate di beni sono soggetti a determinate norme nello Stato membro in cui sono situati che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest’ultima relativamente a detti beni. Il presente regolamento dovrebbe garantire l’applicazione di queste determinate norme. È tuttavia necessario che questa eccezione all’applicazione della legge applicabile alla successione sia interpretata in modo restrittivo per essere compatibile con l’obiettivo generale del presente regolamento. Pertanto, né le norme sul conflitto di leggi che assoggettano i beni immobili a una legge diversa da quella applicabile ai beni mobili, né le disposizioni che prevedono una quota di legittima maggiore di quella prevista dalla legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento possono considerarsi norme speciali che stabiliscono restrizioni che riguardano la successione o influiscono su quest’ultima relativamente a determinati beni.

 

(55) Al fine di assicurare una disciplina uniforme della fattispecie in cui è incerto in quale ordine sono decedute due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse, il presente regolamento dovrebbe prevedere una norma che stabilisca che nessuna di tali persone ha diritto di succedere all’altra o alle altre.

 

(56) In alcuni casi un’eredità può risultare vacante. Le varie leggi regolano questi casi in modo diverso. Secondo alcune leggi, lo Stato può reclamare l’eredità vacante come un erede indipendentemente dal luogo in cui sono situati i beni. Secondo altre leggi, lo Stato può acquisire solo i beni situati sul suo territorio. Il presente regolamento dovrebbe pertanto prevedere una norma che stabilisca che l’applicazione della legge applicabile alla successione non dovrebbe ostare al diritto di uno Stato membro di acquisire, in base alla propria legge, i beni situati sul suo territorio. Tuttavia, affinché questa norma non rechi pregiudizio ai creditori dell’eredità, dovrebbe essere aggiunta una clausola che consenta ai creditori dell’eredità di chiedere la soddisfazione dei loro crediti con tutti i beni oggetto dell’eredità, indipendentemente dalla loro ubicazione.

 

(57) Le norme sul conflitto di leggi previste dal presente regolamento possono portare all’applicazione della legge di uno Stato terzo. In tal caso, si dovrebbe tenere conto delle norme di diritto internazionale privato di tale Stato. Se dette norme prevedono un rinvio alla legge di uno Stato membro o alla legge di uno Stato terzo che applicherebbe alla successione la propria legge, tale rinvio dovrebbe essere accettato per assicurare la coerenza internazionale. Il rinvio dovrebbe tuttavia essere escluso nei casi in cui il defunto avesse effettuato una scelta di legge a favore della legge di uno Stato terzo.

 

(58) In presenza di circostanze eccezionali, per ragioni di interesse pubblico gli organi giurisdizionali e altre autorità competenti in materia di successione degli Stati membri dovrebbero poter disapplicare determinate disposizioni di una legge straniera qualora, in una precisa fattispecie, l’applicazione di tali disposizioni risultasse manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico dello Stato membro interessato. Tuttavia, agli organi giurisdizionali o alle altre autorità competenti non dovrebbe essere consentito di avvalersi dell’eccezione di ordine pubblico per disapplicare la legge di un altro Stato membro ovvero per rifiutare di riconoscere — o, se del caso, accettare, — o per eseguire una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziale emessi in un altro Stato membro, qualora ciò avvenisse in violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare del suo articolo 21 che vieta qualsiasi forma di discriminazione.

 

(59) Alla luce dell’obiettivo generale, ossia il riconoscimento reciproco delle decisioni emesse negli Stati membri in materia di successioni, indipendentemente dal fatto che dette decisioni siano emesse in procedimenti contenziosi o non contenziosi, il presente regolamento dovrebbe prevedere norme relative al riconoscimento, all’esecutività e all’esecuzione delle decisioni simili a quelle di altri strumenti dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.

 

(60) Per tenere conto dei diversi sistemi che trattano questioni di successione negli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento assicuri l’accettazione e l’esecutività in tutti gli Stati membri degli atti pubblici in materia di successioni.

 

(61) Gli atti pubblici dovrebbero avere in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che hanno nello Stato membro d’origine, o gli effetti più comparabili. Nel determinare l’efficacia probatoria di un determinato atto pubblico in un altro Stato membro o gli effetti più comparabili è opportuno fare riferimento alla natura e alla portata degli effetti probatori dell’atto pubblico nello Stato membro d’origine. L’efficacia probatoria di un atto pubblico in un altro Stato membro sarà perciò determinata dalla legge dello Stato membro d’origine.

 

(62) L’"autenticità" dell’atto pubblico dovrebbe essere un concetto autonomo comprendente elementi quali la genuinità dell’atto, i presupposti formali dell’atto, i poteri dell’autorità che redige l’atto e la procedura secondo la quale l’atto è redatto. Dovrebbe comprendere altresì gli elementi fattuali registrati dall’autorità interessata nell’atto pubblico, quali il fatto che le parti indicate sono comparse davanti a tale autorità nella data indicata e che hanno reso le dichiarazioni indicate. La parte che intenda contestare l’autenticità di un atto pubblico dovrebbe farlo davanti all’organo giurisdizionale competente dello Stato membro di origine dell’atto pubblico secondo la legge di tale Stato membro.

 

(63) I termini "i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico" dovrebbero essere intesi come riferiti al contenuto e alla sostanza registrati nell’atto pubblico. I negozi giuridici registrati in un atto pubblico possono consistere, ad esempio, nell’accordo tra le parti riguardo alla divisione o distribuzione dell’eredità ovvero in un testamento, in un patto successorio o in altra dichiarazione di volontà. I rapporti giuridici possono riguardare, ad esempio, la determinazione degli eredi e di altri beneficiari ai sensi della legge applicabile alla successione, le loro quote rispettive e l’esistenza di una quota di legittima, ovvero qualsiasi altro elemento stabilito secondo la legge applicabile alla successione. La parte che intenda contestare i negozi giuridici o i rapporti giuridici registrati in un atto pubblico dovrebbe farlo davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento, che dovrebbero decidere conformemente alla legge applicabile alla successione.

 

(64) Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti ad un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale dovrebbe essere competente a decidere tale questione.

 

(65) Un atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine fintanto che la contestazione sia pendente. Se la contestazione riguarda solo una questione specifica relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico, l’atto pubblico contestato non dovrebbe avere efficacia probatoria in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d’origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente. Un atto pubblico dichiarato invalido in seguito a una contestazione dovrebbe cessare di produrre qualsiasi effetto probatorio.

 

(66) L’autorità alla quale, nel contesto dell’applicazione del presente regolamento, fossero presentati due atti pubblici incompatibili dovrebbe valutare a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità, tenendo conto delle circostanze del caso specifico. Se da tali circostanze non dovesse emergere con chiarezza a quale atto pubblico, eventualmente, debba essere attribuita priorità, la questione dovrebbe essere definita dagli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento o, qualora la questione fosse sollevata in via incidentale nel corso di un procedimento, dall’organo giurisdizionale investito del procedimento. In caso di incompatibilità tra un atto pubblico e una decisione, si dovrebbe tener conto dei motivi di rifiuto di riconoscimento delle decisioni previsti dal presente regolamento.

 

(67) Affinché una successione con implicazioni transfrontaliere all’interno dell’Unione sia regolata in modo rapido, agevole ed efficace, l’erede, il legatario, l’esecutore testamentario o l’amministratore dell’eredità dovrebbero dimostrare con facilità la sua qualità e/o i suoi diritti e poteri in un altro Stato membro, ad esempio in uno Stato membro in cui si trovano beni della successione. A tal fine, è opportuno che il presente regolamento preveda la creazione di un certificato uniforme, il certificato successorio europeo (in appresso denominato "certificato"), da rilasciare per essere utilizzato in un altro Stato membro. In osservanza al principio di sussidiarietà, il certificato non dovrebbe prendere il posto di eventuali documenti interni utilizzati a scopi analoghi negli Stati membri.

 

(68) L’autorità che rilascia il certificato dovrebbe attenersi alle formalità richieste per la registrazione di beni immobili nello Stato membro in cui è tenuto il registro. A tal fine il presente regolamento dovrebbe prevedere uno scambio di informazioni su dette formalità tra gli Stati membri.

 

(69) L’uso del certificato non dovrebbe essere obbligatorio. Ciò significa che le persone aventi il diritto di richiedere un certificato non dovrebbero essere obbligate a farlo, ma dovrebbero essere libere di avvalersi degli altri strumenti messi a disposizione dal presente regolamento (decisioni, atti pubblici e transazioni giudiziarie). Tuttavia, nessuna autorità o persona davanti alla quale sia stato presentato un certificato rilasciato in un altro Stato membro dovrebbe poter chiedere la presentazione di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria al posto del certificato.

 

(70) Il certificato dovrebbe essere rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti ai sensi del presente regolamento. Dovrebbe spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna quali autorità debbano essere competenti a rilasciare il certificato, che si tratti degli organi giurisdizionali definiti ai fini del presente regolamento oppure di altre autorità competenti in materia di successioni, ad esempio i notai. Dovrebbe altresì spettare a ciascuno Stato membro determinare nella rispettiva legislazione interna se l’autorità di rilascio possa coinvolgere altri organi competenti nel processo di rilascio, ad esempio organi competenti a ricevere un atto notorio sostitutivo del giuramento. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le informazioni pertinenti relative alle rispettive autorità di rilascio affinché tali informazioni siano rese disponibili al pubblico.

 

(71) Il certificato dovrebbe produrre gli stessi effetti in tutti gli Stati membri. Non dovrebbe essere di per sé un titolo esecutivo ma avere forza probatoria e si dovrebbe presumere che dimostri con esattezza gli elementi accertati in forza della legge applicabile alla successione o di altra legge applicabile a elementi specifici, come la validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte. La forza probatoria del certificato non dovrebbe estendersi a elementi non disciplinati dal presente regolamento, ad esempio la questione dell’affiliazione o la questione se un determinato bene appartenesse o meno al defunto. A chiunque effettui pagamenti o consegni beni della successione a una persona designata nel certificato come avente diritto ad accettare tali pagamenti o beni in qualità di erede o legatario dovrebbe essere riconosciuta adeguata protezione se ha agito in buona fede confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato. La stessa protezione andrebbe riconosciuta a chiunque, confidando nell’esattezza delle informazioni contenute nel certificato, acquisti o riceva beni della successione da una persona designata nel certificato come avente diritto a disporre dei beni interessati. La protezione andrebbe fornita qualora siano prodotte copie autenticate che sono ancora valide. Non dovrebbe essere determinato dal presente regolamento se siffatta acquisizione di beni da parte di terzi produca o meno effetti.

 

(72) L’autorità competente dovrebbe rilasciare il certificato su richiesta. L’originale del certificato dovrebbe essere conservato dall’autorità di rilascio che dovrebbe rilasciare una o più copie autenticate del certificato al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse. Queste disposizioni non dovrebbero precludere la facoltà di uno Stato membro di consentire, conformemente alle norme nazionali in materia di accesso del pubblico ai documenti, la diffusione di copie del certificato a membri del pubblico. Il presente regolamento dovrebbe prevedere strumenti di ricorso contro le decisioni dell’autorità di emissione, comprese le decisioni di rifiutare il rilascio di un certificato. Ove il certificato sia rettificato, modificato o ritirato, l’autorità di rilascio dovrebbe informare le persone cui sono state rilasciate copie autenticate, al fine di evitare un uso illecito di tali copie.

 

(73) Il rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dagli Stati membri comporta che il presente regolamento lasci impregiudicata l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti al momento dell’adozione del presente regolamento. In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della Convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, dovrebbero poter continuare ad applicare le disposizioni di tale convenzione anziché quelle del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi. La coerenza con gli obiettivi generali del presente regolamento esige tuttavia che, tra gli Stati membri, esso prevalga sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

 

(74) Il presente regolamento non preclude agli Stati membri parte della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità di continuare ad applicare talune disposizioni della convenzione stessa, riveduta dall’accordo intergovernativo tra gli Stati che ne sono parte.

 

(75) Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento, è opportuno prevedere l’obbligo in capo agli Stati membri di comunicare talune informazioni concernenti la loro legislazione e le loro procedure in materia di successioni nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, istituita con decisione 2001/470/CE del Consiglio [6]. Per consentire la tempestiva pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di tutte le informazioni rilevanti per l’applicazione pratica del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero comunicare tali informazioni anche alla Commissione prima che il presente regolamento inizi ad applicarsi.

 

(76) Sempre per facilitare l’applicazione del presente regolamento e permettere l’uso delle tecnologie di comunicazione moderne, occorre prevedere moduli standard per le attestazioni da fornire nel quadro della domanda di dichiarazione di esecutività di una decisione, un atto pubblico o una transazione giudiziaria nonché per la domanda volta a ottenere un certificato successorio europeo e per il certificato stesso.

 

(77) Per il calcolo dei tempi e dei termini previsti dal presente regolamento, si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [7].

 

(78) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la costituzione e la successiva modifica delle attestazioni e delle forme riguardanti la dichiarazione di esecutività delle decisioni, delle transazioni giudiziarie e gli atti pubblici e il certificato successorio europeo. Tali competenze devono essere esercitate in conformità al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione [8].

 

(79) Per l’adozione degli atti di esecuzione che istituiscono e successivamente modificano gli attestati e i moduli di cui al presente regolamento si dovrebbe far ricorso alla procedura consultiva, conformemente alla procedura di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011,

 

(80) Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la libera circolazione delle persone, l’organizzazione anticipata da parte dei cittadini europei della loro successione in un contesto europeo, e la protezione dei diritti degli eredi e dei legatari, e delle persone vicine al defunto nonché dei creditori della successione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del regolamento, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(81) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Gli organi giurisdizionali e le altre autorità competenti degli Stati membri devono applicare il presente regolamento nel rispetto di tali diritti e principi.

 

(82) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, tali Stati membri non partecipano all’adozione del presente regolamento e non sono vincolati da esso, né sono soggetti alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito e l’Irlanda di notificare la loro intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità all’articolo 4 del suddetto protocollo.

 

(83) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è vincolata da esso né è soggetta alla sua applicazione,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

CAPO I

 

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle successioni a causa di morte. Esso non concerne la materia fiscale, doganale e amministrativa.

 

2. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

 

a) lo status delle persone fisiche, i rapporti di famiglia e i rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili;

 

b) la capacità delle persone fisiche, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 23, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 26;

 

c) le questioni riguardanti la scomparsa, l’assenza o la morte presunta di una persona fisica;

 

d) le questioni riguardanti i regimi patrimoniali tra coniugi e i regimi patrimoniali relativi a rapporti che secondo la legge applicabile a questi ultimi hanno effetti comparabili al matrimonio;

 

e) le obbligazioni alimentari diverse da quelle a causa di morte;

 

f) la validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte oralmente;

 

g) i diritti e i beni creati o trasferiti con strumenti diversi dalla successione, quali le donazioni, la comproprietà con reversibilità a favore del comproprietario superstite, i piani pensione, i contratti di assicurazione e accordi analoghi, fatto salvo l’articolo 23, paragrafo 2, lettera i);

 

h) le questioni disciplinate dal diritto applicabile alle società, alle associazioni e alle persone giuridiche, quali le clausole degli atti costitutivi e degli statuti di società, associazioni e persone giuridiche che stabiliscono la destinazione delle quote di partecipazione alla morte dei loro membri;

 

i) lo scioglimento, l’estinzione e la fusione di società, associazioni e persone giuridiche;

 

j) la costituzione, il funzionamento e lo scioglimento di trust;

 

k) la natura dei diritti reali;

 

l) qualsiasi iscrizione in un registro di diritti su beni mobili o immobili, compresi i requisiti legali relativi a tale iscrizione, e gli effetti dell’iscrizione o della mancata iscrizione di tali diritti in un registro.

 

     Art. 2. Competenza in materia di successione all’interno degli Stati membri

Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza delle autorità degli Stati membri a trattare questioni di successione.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

 

a) "successione", la successione a causa di morte, comprendente qualsiasi modalità di trasferimento di beni, diritti e obbligazioni a causa di morte, che si tratti di un trasferimento volontario per disposizione a causa di morte ovvero di un trasferimento per effetto di successione legittima;

 

b) "patto successorio", l’accordo, anche derivante da testamenti reciproci, che conferisce, modifica o revoca, con o senza corrispettivo, diritti nella successione futura di una o più persone parti dell’accordo;

 

c) "testamento congiuntivo", il testamento redatto in un unico documento da due o più persone;

 

d) "disposizione a causa di morte", un testamento, un testamento congiuntivo o un patto successorio;

 

e) "Stato membro d’origine", lo Stato membro in cui, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria, è stato redatto l’atto pubblico o è stato rilasciato il certificato successorio europeo;

 

f) "Stato membro dell’esecuzione", lo Stato membro in cui sono richieste la dichiarazione di esecutività o l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

 

g) "decisione", qualsiasi decisione in materia di successioni emessa da un organo giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, compresa una decisione sulla determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere;

 

h) "transazione giudiziale", la transazione in materia di successioni approvata dall’organo giurisdizionale o conclusa davanti all’organo giurisdizionale nel corso di un procedimento;

 

i) "atto pubblico", qualsiasi documento in materia di successioni che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico in uno Stato membro e la cui autenticità:

 

i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; nonché

 

ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata dallo Stato membro di origine;

 

2. Ai fini del presente regolamento il termine "organo giurisdizionale" indica qualsiasi autorità giudiziaria e tutte le altre autorità e i professionisti legali competenti in materia di successioni che esercitano funzioni giudiziarie o agiscono su delega di un’autorità giudiziaria o sotto il controllo di un’autorità giudiziaria, purché tali altre autorità e professionisti legali offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui operano:

 

a) possano formare oggetto di ricorso o riesame davanti a un’autorità giudiziaria; e

 

b) abbiano forza ed effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

 

Gli Stati membri notificano alla Commissione, conformemente all’articolo 79, le altre autorità e i professionisti legali di cui al primo comma.

 

CAPO II

 

COMPETENZA

 

     Art. 4. Competenza generale

Sono competenti a decidere sull’intera successione gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

 

     Art. 5. Accordi di scelta del foro

1. Se la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, le parti interessate possono convenire che un organo giurisdizionale o gli organi giurisdizionali di tale Stato membro hanno competenza esclusiva a decidere su qualsiasi questione legata alla successione.

 

2. L’accordo relativo alla scelta del foro è concluso per iscritto, datato e firmato dalle parti interessate. Si considera equivalente alla forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell’accordo.

 

     Art. 6. Dichiarazione di incompetenza in caso di scelta di legge

Quando la legge scelta dal defunto per regolare la sua successione conformemente all’articolo 22 è la legge di uno Stato membro, l’organo giurisdizionale adito ai sensi dell'articolo 4 o dell'articolo 10:

 

a) può, su richiesta di una delle parti del procedimento, dichiarare la propria incompetenza se ritiene che gli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta siano più adatti a decidere sulla successione tenuto conto delle circostanze pratiche di quest’ultima, quali la residenza abituale delle parti e il luogo in cui sono situati i beni; oppure

 

b) dichiara la propria incompetenza se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali dello Stato membro della legge scelta.

 

     Art. 7. Competenza in caso di scelta di legge

Gli organi giurisdizionali dello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22 sono competenti a decidere sulla successione:

 

a) se un organo giurisdizionale preventivamente adito ha dichiarato la propria incompetenza nella stessa causa ai sensi dell’articolo 6;

 

b) se le parti del procedimento hanno convenuto, ai sensi dell’articolo 5, di conferire la competenza a un organo giurisdizionale o agli organi giurisdizionali di tale Stato membro; oppure

 

c) se le parti del procedimento hanno espressamente accettato la competenza dell’organo giurisdizionale adito.

 

     Art. 8. Chiusura del procedimento aperto d’ufficio in caso di scelta di legge

L’organo giurisdizionale che ha aperto d’ufficio un procedimento in materia di successioni ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10 chiude il procedimento se le parti del procedimento hanno convenuto di regolare la successione amichevolmente in sede stragiudiziale nello Stato membro la cui legge sia stata scelta dal defunto conformemente all’articolo 22.

 

     Art. 9. Competenza fondata sulla comparizione

1. Se, nel corso del procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro che esercita la competenza ai sensi dell’articolo 7, risulta che non tutte le parti del procedimento sono parte dell’accordo relativo alla scelta del foro, l’organo giurisdizionale continua a esercitare la competenza quando le parti che non sono parte dell’accordo compaiono senza contestare la competenza dell’organo giurisdizionale.

 

2. Se la competenza dell’organo giurisdizionale di cui al paragrafo 1 è contestata dalle parti del procedimento che non sono parte dell’accordo in questione, l’organo giurisdizionale dichiara la propria incompetenza.

 

In tal caso, la competenza a decidere sulla successione spetta agli organi giurisdizionali competenti ai sensi dell’articolo 4 o dell’articolo 10.

 

     Art. 10. Competenza sussidiaria

1. Se, al momento della morte, il defunto non risiedeva abitualmente in uno Stato membro, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere sull’intera successione, nella misura in cui:

 

a) il defunto possedeva la cittadinanza di quello Stato membro al momento della morte; o, in mancanza,

 

b) la precedente residenza abituale del defunto era stabilita in quello Stato membro, purché nel momento in cui l’organo giurisdizionale è adito non sia trascorso un periodo superiore a cinque anni dal cambiamento di tale residenza abituale.

 

2. Se nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi del paragrafo 1, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui si trovano beni ereditari sono comunque competenti a decidere su tali beni.

 

     Art. 11. Forum necessitatis

Qualora nessun organo giurisdizionale di uno Stato membro sia competente in forza di altre disposizioni del presente regolamento, in casi eccezionali, gli organi giurisdizionali di uno Stato membro possono decidere sulla successione se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la causa ha uno stretto collegamento.

 

La causa deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

 

     Art. 12. Limitazione del procedimento

1. Se l’eredità comprende beni situati in uno Stato terzo, l’organo giurisdizionale adito per decidere sulla successione può, su richiesta di una delle parti, astenersi dal decidere su uno o più di tali beni qualora si possa supporre che la sua decisione sui beni in questione non sarà riconosciuta né, se del caso, dichiarata esecutiva in tale Stato terzo.

 

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle parti di limitare l’oggetto del procedimento ai sensi della legge dello Stato membro dell’organo giurisdizionale adito.

 

     Art. 13. Accettazione o rinuncia dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima

Oltre all’organo giurisdizionale competente a decidere sulla successione ai sensi del presente regolamento, gli organi giurisdizionali dello Stato membro di residenza abituale di qualsiasi persona che, in base alla legge applicabile alla successione, può rendere dinanzi a un organo giurisdizionale una dichiarazione di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota, oppure una dichiarazione diretta a limitare la responsabilità della persona interessata in relazione alle passività ereditarie, sono competenti a ricevere tali dichiarazioni quando, in base alla legge di tale Stato membro, dette dichiarazioni possono essere rese dinanzi ad un organo giurisdizionale.

 

     Art. 14. Adizione dell’organo giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un organo giurisdizionale è considerato adito:

 

a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’organo giurisdizionale, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto;

 

b) se l’atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’organo giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il richiedente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’organo giurisdizionale; o

 

c) se i procedimenti sono aperti d’ufficio, alla data in cui l’autorità giurisdizionale decide di aprire il procedimento o, ove tale decisione non sia richiesta, alla data in cui la causa è registrata dall’autorità giurisdizionale.

 

     Art. 15. Verifica della competenza

L’organo giurisdizionale di uno Stato membro investito di una causa in materia di successione per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

 

     Art. 16. Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’organo giurisdizionale competente sospende il procedimento fino a quando sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o, che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

 

2. In luogo del paragrafo 1 del presente articolo, si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ("notificazione o comunicazione degli atti") [9], qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro a un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

 

3. Ove non sia applicabile il regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.

 

     Art. 17. Litispendenza

1. Qualora davanti a organi giurisdizionali di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, l’organo giurisdizionale successivamente adito sospende d’ufficio il procedimento fino a quando sia stata accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito.

 

2. Ove sia accertata la competenza dell’organo giurisdizionale preventivamente adito, l’organo giurisdizionale successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del primo.

 

     Art. 18. Connessione

1. Ove più cause connesse siano pendenti davanti agli organi giurisdizionali di Stati membri differenti, l’organo giurisdizionale successivamente adito può sospendere il procedimento.

 

2. Se tali cause sono pendenti in primo grado, l’organo giurisdizionale successivamente adito può parimenti dichiarare la propria incompetenza su richiesta di una delle parti a condizione che l’organo giurisdizionale preventivamente adito sia competente a conoscere delle domande proposte e la sua legge consenta la riunione dei procedimenti.

 

3. Agli effetti del presente articolo sono connesse le cause aventi tra di loro un collegamento così stretto da rendere opportune una trattazione e una decisione uniche per evitare decisioni tra loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente.

 

     Art. 19. Provvedimenti provvisori e cautelari

I provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti agli organi giurisdizionali di tale Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta agli organi giurisdizionali di un altro Stato membro.

 

CAPO III

 

LEGGE APPLICABILE

 

     Art. 20. Applicazione universale

La legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

 

     Art. 21. Criterio generale

1. Salvo quanto diversamente previsto dal presente regolamento, la legge applicabile all’intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte.

 

2. Se, in via eccezionale, dal complesso delle circostanze del caso concreto risulta chiaramente che, al momento della morte, il defunto aveva collegamenti manifestamente più stretti con uno Stato diverso da quello la cui legge sarebbe applicabile ai sensi del paragrafo 1, la legge applicabile alla successione è la legge di tale altro Stato.

 

     Art. 22. Scelta di legge

1. Una persona può scegliere come legge che regola la sua intera successione la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

 

Una persona con più di una cittadinanza può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta o al momento della morte.

 

2. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso a mezzo di dichiarazione resa nella forma di una disposizione a causa di morte o risultare dalle clausole di tale disposizione.

 

3. La validità sostanziale dell’atto con cui è stata fatta la scelta di legge è disciplinata dalla legge scelta.

 

4. La modifica o la revoca della scelta di legge devono soddisfare le condizioni di forma previste per la modifica o la revoca di una disposizione a causa di morte.

 

     Art. 23. Ambito di applicazione della legge applicabile

1. La legge designata a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22 regola l’intera successione.

 

2. Tale legge regola in particolare:

 

a) le cause, il momento e il luogo dell’apertura della successione;

 

b) l’individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;

 

c) la capacità di succedere;

 

d) la diseredazione e l’indegnità;

 

e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell’accettazione dell’eredità o del legato ovvero della rinuncia all’eredità o al legato;

 

f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell’eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all’articolo 29, paragrafi 2 e 3;

 

g) la responsabilità per i debiti ereditari;

 

h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell’eredità o degli eredi;

 

i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;

 

j) la divisione dell’eredità.

 

     Art. 24. Disposizioni a causa di morte diverse dai patti successori

1. Una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio è disciplinata, per quanto riguarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione della persona che ha fatto la disposizione se fosse deceduta il giorno in cui è stata fatta la disposizione.

 

2. In deroga a quanto stabilito al paragrafo 1, una persona può scegliere come legge regolatrice della sua disposizione a causa di morte, per quanto riguarda l’ammissibilità e la validità sostanziale, la legge che avrebbe potuto scegliere conformemente all’articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.

 

3. Il paragrafo 1 si applica, in quanto compatibile, alla modifica o alla revoca di una disposizione a causa di morte diversa da un patto successorio. In caso di scelta di legge a norma del paragrafo 2, la modifica o la revoca sono disciplinate dalla legge scelta.

 

     Art. 25. Patti successori

1. Un patto successorio avente a oggetto la successione di una sola persona è disciplinato, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni di scioglimento, dalla legge che, in forza del presente regolamento, sarebbe stata applicabile alla successione di tale persona se questa fosse deceduta il giorno della conclusione del patto.

 

2. Un patto successorio avente a oggetto la successione di più persone è ammissibile solo se è ammissibile in base a ciascuna delle leggi che, in forza del presente regolamento, avrebbero regolato la successione di ciascuna di tali persone se esse fossero decedute il giorno della conclusione del patto.

 

Un patto successorio ammissibile ai sensi del primo comma del presente paragrafo è disciplinato, per quanto riguarda la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, dalla legge con la quale presenta il collegamento più stretto tra quelli menzionati al primo comma del presente paragrafo.

 

3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le parti possono scegliere come legge regolatrice del loro patto successorio, per quanto riguarda l’ammissibilità, la validità sostanziale e gli effetti vincolanti tra le parti, comprese le condizioni per il suo scioglimento, la legge che la persona o una delle persone della cui successione si tratta avrebbe potuto scegliere ai sensi dell’articolo 22, alle condizioni ivi indicate.

 

     Art. 26. Validità sostanziale delle disposizioni a causa di morte

1. Ai fini degli articoli 24 e 25 i seguenti elementi sono attinenti alla validità sostanziale:

 

a) la capacità della persona che fa la disposizione a causa di morte di fare tale disposizione;

 

b) le cause specifiche che impediscono alla persona che fa la disposizione di disporre a favore di determinate persone o che impediscono a una persona di ricevere beni della successione dalla persona che fa la disposizione;

 

c) l’ammissibilità della rappresentanza ai fini di una disposizione a causa di morte;

 

d) l’interpretazione della disposizione;

 

e) il dolo, la violenza, l’errore e qualsiasi altra questione legata al consenso o alla volontà della persona che fa la disposizione.

 

2. Se una persona ha la capacità di fare una disposizione a causa di morte secondo la legge applicabile a norma dell’articolo 24 o dell’articolo 25, una successiva modifica della legge applicabile lascia impregiudicata la sua capacità di modificare o revocare une tale disposizione.

 

     Art. 27. Validità formale delle disposizioni a causa di morte fatte per iscritto

1. Una disposizione a causa di morte fatta per iscritto è valida quanto alla forma se questa è conforme alla legge:

 

a) dello Stato in cui la disposizione è stata fatta o il patto successorio è stato concluso; o

 

b) di uno degli Stati di cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio possedeva la cittadinanza al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

 

c) di uno degli Stati in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva il domicilio al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

 

d) dello Stato in cui il testatore o almeno una delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio aveva la residenza abituale al momento in cui la disposizione è stata fatta o il patto è stato concluso, o al momento della morte; o

 

e) per quanto riguarda i beni immobili, dello Stato in cui i beni immobili sono situati.

 

Per determinare se il testatore o ogni persona la cui successione è interessata dal patto successorio hanno o meno il proprio domicilio in un determinato Stato si applica la legge di tale Stato.

 

2. Il paragrafo 1 si applica anche alle disposizioni a causa di morte che modificano o revocano una precedente disposizione. La modifica o la revoca è parimenti valida quanto alla forma se è conforme a una delle leggi in virtù delle quali, ai sensi del paragrafo 1, era valida la disposizione a causa di morte modificata o revocata.

 

3. Ai fini del presente articolo, sono considerate attinenti alla forma le disposizioni di legge che limitano le forme ammesse delle disposizioni a causa di morte con riferimento all’età, alla cittadinanza o ad altre qualità personali del testatore o delle persone la cui successione è interessata da un patto successorio. Lo stesso vale per i requisiti che devono possedere i testimoni richiesti per la validità di una disposizione a causa di morte.

 

     Art. 28. Validità formale della dichiarazione riguardante l’accettazione o la rinuncia

La dichiarazione riguardante l’accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima o la rinuncia ad essi, ovvero la dichiarazione volta a limitare la responsabilità della persona che effettua la dichiarazione è valida quanto alla forma se soddisfa i requisiti previsti:

 

a) dalla legge applicabile alla successione a norma dell’articolo 21 o dell’articolo 22; o

 

b) dalla legge dello Stato in cui la persona che fa la dichiarazione ha la propria residenza abituale.

 

     Art. 29. Disposizioni specifiche in materia di nomina e poteri di un amministratore dell’eredità in determinate situazioni

1. Qualora la nomina di un amministratore sia obbligatoria ovvero obbligatoria su richiesta ai sensi della legislazione dello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a decidere sulla successione in conformità al presente regolamento e qualora la legge applicabile alla successione sia una legge straniera, gli organi giurisdizionali di tale Stato membro possono, quando aditi, nominare uno o più amministratori della successione conformemente alla propria legge nazionale, fatte salve le condizioni stabilite nel presente articolo.

 

L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono abilitati a eseguire il testamento del defunto e/o amministrare l’eredità a norma della legge applicabile alla successione. Se tale legge non prevede l’amministrazione dell’eredità da parte di una persona che non è un beneficiario, gli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l’amministratore deve essere nominato possono nominare un amministratore terzo ai sensi della propria legge nazionale qualora quest’ultima lo richieda e sussista un grave conflitto di interessi tra i beneficiari o tra i beneficiari e i creditori o altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto ovvero un disaccordo tra i beneficiari sull’amministrazione dell’eredità o qualora l’eredità sia di complessa amministrazione a causa della natura dei beni.

 

L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del presente paragrafo sono gli unici soggetti abilitati a esercitare i poteri di cui ai paragrafi 2 o 3.

 

2. L’amministratore o gli amministratori nominati ai sensi del paragrafo 1 esercitano i poteri di amministrare l’eredità ai quali sono abilitati a norma della legge applicabile alla successione. L’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può determinare nella sua decisione condizioni specifiche per l’esercizio di detti poteri in conformità alla legge applicabile alla successione.

 

Se la legge applicabile alla successione non prevede poteri sufficienti per conservare i beni dell’eredità o proteggere i diritti dei creditori o di altre persone che abbiano garantito i debiti del defunto, l’organo giurisdizionale che provvede alla nomina può decidere di permettere all’amministratore o agli amministratori di esercitare, in via residuale, i poteri previsti a tal fine dalla propria legge e nella relativa decisione può fissare condizioni specifiche per l’esercizio di tali poteri in conformità alla legge.

 

Nell’esercizio di tali poteri residuali l’amministratore o gli amministratori devono tuttavia rispettare la legge applicabile alla successione per quanto riguarda il trasferimento della proprietà dei beni ereditari, le responsabilità per i debiti ereditari, i diritti dei beneficiari, tra cui, se del caso, il diritto di accettare l’eredità o di rinunciare ad essa e, se del caso, i poteri dell’esecutore testamentario.

 

3. In deroga al paragrafo 2, l’organo giurisdizionale che nomina uno o più amministratori ai sensi del paragrafo 1 può, in via eccezionale, qualora la legge applicabile alla successione sia la legge di uno Stato terzo, decidere di conferire agli amministratori tutti i poteri di amministrazione previsti dal diritto dello Stato membro in cui sono nominati.

 

Nell’esercizio di tali poteri, tuttavia, gli amministratori rispettano, in particolare, l’individuazione dei beneficiari e i loro diritti successori, incluso il diritto alla quota di legittima o le loro rivendicazioni nei confronti dell’eredità o degli eredi ai sensi della legge applicabile alla successione.

 

     Art. 30. Norme speciali che impongono restrizioni alla successione di determinati beni

Se la legge dello Stato in cui sono situati determinati beni immobili, imprese o altre categorie particolari di beni contiene norme speciali che, per ragioni di carattere economico, familiare o sociale, impongono restrizioni alla successione di tali beni, tali norme speciali si applicano alla successione purché, in base alla legge di tale Stato, esse si applichino indipendentemente dalla legge applicabile alla successione.

 

     Art. 31. Adattamento dei diritti reali

Se una persona invoca un diritto reale che le spetta secondo la legge applicabile alla successione e la legge dello Stato membro in cui il diritto è invocato non conosce il diritto reale in questione, tale diritto è adattato, se necessario e nella misura del possibile, al diritto reale equivalente più vicino previsto dalla legge di tale Stato, tenendo conto degli obiettivi e degli interessi perseguiti dal diritto reale in questione nonché dei suoi effetti.

 

     Art. 32. Commorienza

Quando due o più persone le cui successioni sono regolate da leggi diverse decedono in circostanze che non consentono di determinare l’ordine dei decessi e quelle leggi regolano la fattispecie in maniera differente ovvero non la regolano affatto, nessuna di tali persone ha diritto di succedere all’altra o alle altre.

 

     Art. 33. Eredità vacante

Nella misura in cui, secondo la legge applicabile alla successione ai sensi del presente regolamento, non vi siano disposizioni a causa di morte che istituiscano eredi o legatari, né persone fisiche che abbiano diritto di succedere per legge, l’applicazione della legge così determinata non osta al diritto di uno Stato membro o di un’istituzione designata dalla legge di quello Stato di acquisire a norma della propria legge i beni ereditari situati sul suo territorio, a condizione che i creditori possano chiedere di soddisfare i propri crediti con tutti i beni caduti in successione.

 

     Art. 34. Rinvio

1. Quando il presente regolamento prescrive l’applicazione della legge di uno Stato terzo, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in tale Stato, comprese le norme di diritto internazionale privato, nella misura in cui tali norme rinviino:

 

a) alla legge di uno Stato membro; o

 

b) alla legge di un altro Stato terzo che applicherebbe la propria legge.

 

2. Il rinvio non opera con riferimento alle leggi indicate all’articolo 21, paragrafo 2, all’articolo 22, all’articolo 27, all’articolo 28, lettera b), e all’articolo 30.

 

     Art. 35. Ordine pubblico

L’applicazione di una disposizione della legge di uno Stato designata dal presente regolamento può essere esclusa solo qualora tale applicazione risulti manifestamente incompatibile con l’ordine pubblico del foro dell’autorità giurisdizionale o di altra autorità competente che si occupa della successione.

 

     Art. 36. Ordinamenti plurilegislativi a base territoriale

1. Se la legge designata dal presente regolamento è quella di uno Stato che si compone di più unità territoriali, ciascuna delle quali ha una propria normativa in materia di successione, le norme interne di tale Stato in materia di conflitti di legge determinano l’unità territoriale pertinente la cui normativa si applica.

 

2. In mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge:

 

a) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla residenza abituale del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte;

 

b) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata dalle disposizioni che si riferiscono alla cittadinanza del defunto, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il defunto aveva il collegamento più stretto;

 

c) ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata da disposizioni che si riferiscono ad altri elementi quali criteri di collegamento, come riferimento alla legge dell’unità territoriale in cui l’elemento in questione è situato.

 

3. In deroga al paragrafo 2, ogni riferimento alla legge dello Stato di cui al paragrafo 1 deve intendersi, ai fini della determinazione della legge designata ai sensi dell’articolo 27 e in mancanza di norme interne in materia di conflitti di legge in tale Stato, come riferimento alla legge dell’unità territoriale con cui il testatore o le persone la cui successione è interessata da un patto successorio avevano il collegamento più stretto.

 

     Art. 37. Ordinamenti plurilegislativi a base personale

Se uno Stato ha due o più sistemi giuridici o complessi di norme applicabili a categorie diverse di persone in materia di successione, ogni riferimento alla legge di tale Stato deve intendersi come riferimento al sistema giuridico o al complesso di norme determinato dalle norme in vigore in tale Stato. In mancanza di tali norme, si applica il sistema giuridico o il complesso di norme con cui il defunto aveva il collegamento più stretto.

 

     Art. 38. Non applicazione del presente regolamento ai conflitti interni di leggi

Uno Stato membro che si compone di più unità territoriali, ciascuna con una propria normativa in materia di successione, non è tenuto ad applicare il presente regolamento ai conflitti di legge che riguardano unicamente tali unità.

 

CAPO IV

 

RICONOSCIMENTO, ESECUTIVITÀ ED ESECUZIONE DELLE DECISIONI

 

     Art. 39. Riconoscimento

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento particolare.

 

2. In caso di contestazione, ogni parte interessata che chieda il riconoscimento in via principale di una decisione può far accertare, secondo il procedimento di cui agli articoli da 45 a 58, che la decisione sia riconosciuta.

 

3. Se il riconoscimento è richiesto in via incidentale in un procedimento davanti a un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, tale autorità giurisdizionale è competente al riguardo.

 

     Art. 40. Motivi di diniego del riconoscimento

Le decisioni non sono riconosciute:

 

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

 

b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da consentirgli di presentare la propria difesa, eccetto qualora, pur avendone avuto la possibilità, egli non abbia impugnato la decisione;

 

c) se sono incompatibili con una decisione emessa in un procedimento tra le stesse parti nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento;

 

d) se sono incompatibili con una decisione emessa precedentemente tra le stesse parti in un altro Stato membro o in un paese terzo, in un procedimento avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora tale decisione soddisfi le condizioni necessarie per essere riconosciuta nello Stato membro in cui è richiesto il riconoscimento.

 

     Art. 41. Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione emessa in uno Stato membro può formare oggetto di un riesame del merito.

 

     Art. 42. Sospensione del procedimento di riconoscimento

L’organo giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale è chiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario nello Stato membro di origine.

 

     Art. 43. Esecutività

Le decisioni emesse in uno Stato membro e ivi esecutive sono eseguite in un altro Stato membro dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza di una parte interessata secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

 

     Art. 44. Determinazione del domicilio

Per determinare se, ai fini della procedura di cui agli articoli da 45 a 58, una parte sia domiciliata nello Stato membro dell’esecuzione, l’organo giurisdizionale adito applica la legge interna di tale Stato membro.

 

     Art. 45. Competenza territoriale

1. La domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è proposta all’organo giurisdizionale o all’autorità competente dello Stato membro dell’esecuzione comunicata da tale Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 78.

 

2. La competenza territoriale è determinata dal luogo di domicilio della parte contro cui è chiesta l’esecuzione, o dal luogo dell’esecuzione.

 

     Art. 46. Procedimento

1. Il procedimento è disciplinato dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.

 

2. L’istante non è tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione.

 

3. La domanda è corredata dei seguenti documenti:

 

a) una copia della decisione che soddisfi le condizioni necessarie per stabilirne l’autenticità;

 

b) l’attestato rilasciato dall’organo giurisdizionale o dall’autorità competente dello Stato membro di origine utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2, fatto salvo quanto stabilito all’articolo 47.

 

     Art. 47. Mancata produzione dell’attestato

1. Qualora l’attestato di cui all’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), non venga prodotto, il giudice o l’autorità competente può fissare un termine per la sua presentazione o accettare un documento equivalente ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

 

2. Qualora l’organo giurisdizionale o l’autorità competente lo richieda, deve essere presentata una traduzione dei documenti. La traduzione è effettuata da una persona abilitata a eseguire traduzioni in uno degli Stati membri.

 

     Art. 48. Dichiarazione di esecutività

La decisione è dichiarata esecutiva non appena espletate le formalità di cui all’articolo 46 senza alcun esame ai sensi dell’articolo 40. La parte contro cui l’esecuzione viene chiesta non può, in tale fase del procedimento, presentare osservazioni.

 

     Art. 49. Notificazione della decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1. La decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività è immediatamente notificata all’istante secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

 

2. La dichiarazione di esecutività è notificata o comunicata alla parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, corredata della decisione qualora quest’ultima non sia già stata notificata o comunicata a tale parte.

 

     Art. 50. Ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività

1. Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione relativa alla domanda volta a ottenere una dichiarazione di esecutività.

 

2. Il ricorso è proposto davanti all’organo giurisdizionale comunicato dallo Stato membro interessato alla Commissione in conformità all’articolo 78.

 

3. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio.

 

4. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non compare davanti all’organo giurisdizionale investito del ricorso nel procedimento riguardante l’azione proposta dall’istante, si applicano le disposizioni dell’articolo 16 anche se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione non è domiciliata nel territorio di uno degli Stati membri.

 

5. Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività è proposto entro trenta giorni dalla data di notificazione o comunicazione della stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l’esecuzione è domiciliata in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per proporre ricorso è di sessanta giorni a decorrere dalla data della notificazione o comunicazione, sia mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario che nella residenza. Tale termine non è prorogabile per ragioni inerenti alla distanza.

 

     Art. 51. Impugnazione della decisione emessa sul ricorso

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata solo nei modi comunicati dallo Stato membro interessato alla Commissione conformemente all’articolo 78.

 

     Art. 52. Rifiuto o revoca di una dichiarazione di esecutività

L’organo giurisdizionale davanti al quale è stato proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rigetta o revoca la dichiarazione di esecutività solo per uno dei motivi contemplati dall’articolo 40. Esso si pronuncia senza indugio.

 

     Art. 53. Sospensione del procedimento

L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51, su istanza della parte contro la quale è chiesta l’esecuzione, sospende il procedimento se l’esecutività della decisione è sospesa nello Stato membro d’origine per la presentazione di un ricorso.

 

     Art. 54. Provvedimenti provvisori e cautelari

1. Qualora una decisione debba essere riconosciuta in conformità del presente capo, nulla osta a che l’istante chieda provvedimenti provvisori o cautelari in conformità della legge dello Stato membro di esecuzione, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 48.

 

2. La dichiarazione di esecutività implica di diritto l’autorizzazione a procedere a provvedimenti cautelari.

 

3. In pendenza del termine di cui all’articolo 50, paragrafo 5, per proporre il ricorso contro la dichiarazione di esecutività e fino a quando non sia stata adottata alcuna decisione su di esso, si può procedere solo a provvedimenti cautelari sui beni della parte contro cui è chiesta l’esecuzione.

 

     Art. 55. Esecutività parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e la dichiarazione di esecutività non può essere rilasciata per tutti i capi, l’organo giurisdizionale o l’autorità competente rilasciano la dichiarazione di esecutività solo per uno o più di essi.

2. L’istante può richiedere una dichiarazione di esecutività parziale della decisione.

 

     Art. 56. Patrocinio a spese dello Stato

L’istante che nello Stato membro d’origine ha beneficiato in tutto o in parte del patrocinio a spese dello Stato o dell’esenzione dai costi o dalle spese beneficia, nel procedimento per la dichiarazione di esecutività, del patrocinio più favorevole o dell’esenzione più ampia previsti dalla legge dello Stato membro di esecuzione.

 

     Art. 57. Assenza di garanzie, cauzioni o depositi

Alla parte che chiede il riconoscimento, l’esecutività o l’esecuzione in uno Stato membro di una decisione emessa in un altro Stato membro non devono essere imposte garanzie, cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di domicilio o residenza nello Stato membro dell’esecuzione.

 

     Art. 58. Assenza di imposte, diritti o tasse

Nei procedimenti relativi al rilascio di una dichiarazione di esecutività non sono riscossi, nello Stato membro di esecuzione, imposte, diritti o tasse proporzionali al valore della controversia.

 

CAPO V

 

ATTI PUBBLICI E TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

 

     Art. 59. Accettazione degli atti pubblici

1. Un atto pubblico redatto in uno Stato membro ha in un altro Stato membro la stessa efficacia probatoria che ha nello Stato membro d’origine o produce gli effetti più comparabili, a condizione che ciò non sia manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

 

Una persona che intende utilizzare un atto pubblico in un altro Stato membro può chiedere all’autorità che redige l’atto pubblico nello Stato membro d’origine di compilare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2 precisando quali sono gli effetti probatori che l’atto pubblico ha nello Stato membro d’origine.

 

2. Qualsiasi contestazione riguardo all’autenticità di un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali dello Stato membro d’origine ed è decisa secondo la legge di tale Stato. L’atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli altri Stati membri fino a quando la contestazione è pendente davanti all’organo giurisdizionale competente.

 

3. Qualsiasi contestazione riguardo ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico è proposta davanti agli organi giurisdizionali competenti ai sensi del presente regolamento ed è decisa secondo la legge applicabile a norma del capo III. L’atto pubblico contestato non ha nessuna efficacia probatoria negli Stati membri diversi dallo Stato membro d’origine per quanto concerne i punti contestati fino a quando la contestazione è pendente davanti all’organo giurisdizionale competente.

 

4. Se una questione relativa ai negozi giuridici o ai rapporti giuridici registrati in un atto pubblico in materia di successioni è sollevata in via incidentale in un procedimento davanti a un organo giurisdizionale di uno Stato membro, tale organo giurisdizionale è competente a decidere tale questione.

 

     Art. 60. Esecutività degli atti pubblici

1. L’atto pubblico esecutivo nello Stato membro d’origine è dichiarato esecutivo in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

 

2. Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l’autorità che ha redatto l’atto pubblico, su istanza della parte interessata, rilascia un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

 

3. L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione dell’atto pubblico è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

 

     Art. 61. Esecutività delle transazioni giudiziarie

1. Le transazioni giudiziarie esecutive nello Stato membro d’origine sono dichiarate esecutive in un altro Stato membro, su istanza della parte interessata, secondo la procedura di cui agli articoli da 45 a 58.

 

2. Ai fini dell’articolo 46, paragrafo 3, lettera b), l’organo giurisdizionale che ha approvato la transazione o dinanzi al quale essa è stata conclusa, rilascia, su istanza della parte interessata, un attestato utilizzando il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

 

3. L’organo giurisdizionale davanti al quale è proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 50 o dell’articolo 51 rifiuta o revoca la dichiarazione di esecutività solo se l’esecuzione della transazione giudiziaria è manifestamente contraria all’ordine pubblico dello Stato membro di esecuzione.

 

CAPO VI

 

CERTIFICATO SUCCESSORIO EUROPEO

 

     Art. 62. Istituzione di un certificato successorio europeo

1. Il presente regolamento istituisce un certificato successorio europeo ("certificato") che è rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro e produce gli effetti di cui all’articolo 69.

 

2. L’uso del certificato non è obbligatorio.

 

3. Il certificato non sostituisce i documenti interni utilizzati per scopi analoghi negli Stati membri. Tuttavia, una volta rilasciato per essere utilizzato in un altro Stato membro, il certificato produce gli effetti di cui all’articolo 69 anche nello Stato membro le cui autorità lo hanno rilasciato in forza del presente capo.

 

     Art. 63. Scopo del certificato

1. Il certificato è destinato a essere utilizzato dagli eredi, dai legatari che vantano diritti diretti sulla successione e dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità che, in un altro Stato membro, hanno necessità di far valere la loro qualità o di esercitare, rispettivamente, i loro diritti di eredi o legatari e/o i loro poteri come esecutori testamentari o amministratori dell’eredità.

 

2. Il certificato può essere utilizzato, in particolare, per dimostrare uno o più dei seguenti elementi:

 

a) la qualità e/o i diritti di ciascun erede ovvero di ciascun legatario menzionato nel certificato e le rispettive quote ereditarie;

 

b) l’attribuzione di uno o più beni determinati che fanno parte dell’eredità agli eredi ovvero ai legatari menzionati nel certificato;

 

c) i poteri della persona indicata nel certificato di dare esecuzione al testamento o di amministrare l’eredità.

 

     Art. 64. Competenza a rilasciare il certificato

Il certificato è rilasciato nello Stato membro i cui organi giurisdizionali sono competenti a norma dell’articolo 4, dell’articolo 7, dell’articolo 10 o dell’articolo 11. L’autorità di rilascio è:

 

a) un organo giurisdizionale quale definito all’articolo 3, paragrafo 2; o

 

b) un’altra autorità che in forza del diritto nazionale è competente in materia di successione.

 

     Art. 65. Domanda di certificato

1. Il certificato è rilasciato su richiesta di una delle persone di cui all’articolo 63, paragrafo 1 ("richiedente").

 

2. Ai fini della presentazione della domanda, il richiedente può utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

 

3. La domanda contiene le informazioni elencate di seguito, nella misura in cui il richiedente ne sia a conoscenza e siano necessarie per consentire all’autorità di rilascio di attestare gli elementi di cui il richiedente chiede la certificazione, ed è corredata di tutti i documenti pertinenti in originale o in copia autentica, fatto salvo l’articolo 66, paragrafo 2:

 

a) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;

 

b) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;

 

c) le generalità dell’eventuale rappresentante del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, indirizzo e potere di rappresentanza;

 

d) le generalità del coniuge o partner del defunto e, se del caso, degli ex coniugi o ex partner: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso) e indirizzo;

 

e) le generalità di altri possibili beneficiari in forza di una disposizione a causa di morte e/o per legge: cognome e nome/nomi o denominazione dell’organizzazione, numero d’identificazione (se del caso) e indirizzo;

 

f) lo scopo previsto del certificato ai sensi dell’articolo 63;

 

g) gli estremi dell’organo giurisdizionale o altra autorità competente che tratta o ha trattato la successione in quanto tale, se del caso;

 

h) gli elementi su cui il richiedente si basa per far valere, secondo il caso, il preteso diritto ai beni della successione in qualità di beneficiario e/o il diritto di dare esecuzione al testamento del defunto e/o il diritto di amministrare l’eredità del defunto;

 

i) l’indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto; se non è allegato né l’originale né una copia, un’indicazione del luogo in cui si trova l’originale;

 

j) l’indicazione delle eventuali disposizioni a causa di morte fatte dal defunto a un rapporto suscettibile di avere effetti comparabili al matrimonio; se non è allegato né l’originale né la copia della convenzione, un’indicazione del luogo in cui si trova l’originale;

 

k) l’indicazione delle eventuali dichiarazioni di accettazione o di rinuncia dell’eredità da parte dei beneficiari;

 

l) una dichiarazione secondo cui, per quanto noto al richiedente, non vi sono controversie pendenti in relazione agli elementi da certificare;

 

m) qualsiasi altra informazione considerata utile dal richiedente ai fini del rilascio del certificato.

 

     Art. 66. Esame della domanda

1. Ricevuta la domanda, l’autorità di rilascio verifica le informazioni e le dichiarazioni, nonché i documenti e gli altri mezzi di prova forniti dal richiedente. Effettua d’ufficio le indagini necessarie per detta verifica, laddove ciò sia previsto o consentito dal proprio diritto nazionale, o invita il richiedente a fornire le ulteriori prove che essa ritiene necessarie.

 

2. Se il richiedente non è stato in grado di produrre copie autentiche dei documenti pertinenti, l’autorità di rilascio può decidere di accettare altri mezzi di prova.

 

3. Se il diritto nazionale lo prevede e alle condizioni da esso stabilite, l’autorità di rilascio può chiedere che le dichiarazioni siano rese sotto giuramento o nella forma di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

 

4. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari della richiesta di rilascio di un certificato. Se necessario per l’accertamento degli elementi da certificare, procede all’audizione degli interessati e degli eventuali esecutori o amministratori e procede ad annunci pubblici allo scopo di dare ad altri possibili beneficiari l’opportunità di far valere i propri diritti.

 

5. Ai fini del presente articolo, l’autorità competente di uno Stato membro fornisce, su richiesta, all’autorità di rilascio di un altro Stato membro le informazioni contenute, in particolare, nei registri immobiliari, nei registri dello stato civile e nei registri in cui sono riportati i documenti e i fatti rilevanti ai fini della successione o dei rapporti patrimoniali tra coniugi o rapporti patrimoniali equivalenti del defunto, ove tale autorità competente sia autorizzata, in forza del diritto nazionale, a fornire tali informazioni a un’altra autorità nazionale.

 

     Art. 67. Rilascio del certificato

1. L’autorità di rilascio emette senza indugio il certificato secondo la procedura di cui al presente capo quando gli elementi da certificare sono stati accertati a norma della legge applicabile alla successione o di un’altra legge applicabile a elementi specifici. A tal fine utilizza il modulo elaborato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

 

L’autorità di rilascio non emette il certificato, in particolare quando:

 

a) gli elementi da certificare sono oggetto di contestazione; o

 

b) il certificato non è conforme a una decisione riguardante gli stessi elementi.

 

2. L’autorità di rilascio adotta tutte le misure necessarie per informare i beneficiari dell’emissione del certificato.

 

     Art. 68. Contenuto del certificato

Il certificato contiene le seguenti informazioni nella misura in cui siano necessarie ai fini per cui esso è rilasciato:

 

a) il nome e l’indirizzo dell’autorità di rilascio;

 

b) il numero di riferimento del fascicolo;

 

c) gli elementi in base ai quali l’autorità di rilascio si ritiene competente a rilasciare il certificato;

 

d) la data di rilascio;

 

e) le generalità del richiedente: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo ed eventuale rapporto di parentela o di affinità con il defunto;

 

f) le generalità del defunto: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi, sesso, data e luogo di nascita, stato civile, cittadinanza, numero d’identificazione (se del caso), indirizzo al momento della morte, data e luogo della morte;

 

g) le generalità dei beneficiari: cognome (se del caso, cognome da nubile), nome/nomi e numero d’identificazione (se del caso);

 

h) i dati relativi a eventuali convenzioni matrimoniali stipulate dal defunto o, se del caso, eventuali convenzioni stipulate dal defunto nel contesto di un rapporto che secondo la legge applicabile a quest’ultimo ha effetti comparabili al matrimonio e i dati relativi al regime patrimoniale tra coniugi o a un regime patrimoniale equivalente;

 

i) la legge applicabile alla successione e gli elementi sulla cui base essa è stata determinata;

 

j) l’indicazione se si tratta di una successione regolata da una disposizione a causa di morte o di una successione legittima, comprese le informazioni sugli elementi da cui derivano i diritti e/o i poteri degli eredi, legatari, esecutori testamentari o amministratori dell’eredità;

 

k) se del caso, per ogni beneficiario le informazioni relative alla natura dell’accettazione dell’eredità o della rinuncia alla stessa;

 

l) la quota ereditaria di ciascun erede e, se del caso, l’elenco dei diritti e/o beni spettanti a ogni erede;

 

m) l’elenco dei beni e/o diritti spettanti a ogni legatario;

 

n) le restrizioni ai diritti del o degli eredi e, se del caso, del o dei legatari in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte;

 

o) i poteri dell’esecutore testamentario e/o dell’amministratore dell’eredità e le restrizioni a tali poteri in forza della legge applicabile alla successione e/o della disposizione a causa di morte.

 

     Art. 69. Effetti del certificato

1. Il certificato produce i suoi effetti in tutti gli Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

 

2. Si presume che il certificato dimostri con esattezza gli elementi accertati in base alla legge applicabile alla successione o a ogni altra legge applicabile a elementi specifici. Si presume che la persona indicata nel certificato come erede, legatario, esecutore testamentario o amministratore dell’eredità possiede la qualità indicata nel certificato e/o sia titolare dei diritti o dei poteri enunciati nel certificato, senza nessun’altra condizione e/o restrizione ulteriore rispetto a quelle menzionate nel certificato stesso.

 

3. Chiunque, agendo sulla base delle informazioni attestate in un certificato, esegua pagamenti o consegni beni a una persona indicata nel certificato come legittimata a ricevere pagamenti o beni, è considerato aver agito con una persona legittimata a ricevere pagamenti o beni, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave.

 

4. Se una persona menzionata nel certificato come legittimata a disporre di beni ereditari dispone di tali beni a favore di un’altra persona, si considera che quest’ultima, ove agisca sulla base delle informazioni attestate nel certificato, abbia acquistato da una persona avente il potere di disporre dei beni in questione, a meno che sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da negligenza grave.

 

5. Il certificato costituisce titolo idoneo per l’iscrizione di beni ereditari nel pertinente registro di uno Stato membro, fatto salvo l’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) e l).

 

     Art. 70. Copie autentiche del certificato

1. L’autorità di rilascio conserva l’originale del certificato e ne rilascia una o più copie autentiche al richiedente e a chiunque dimostri di avervi interesse.

 

2. Ai fini dell’articolo 71, paragrafo 3, e dell’articolo 73, paragrafo 2, l’autorità di rilascio tiene un elenco delle persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi del paragrafo 1.

 

3. Le copie autentiche rilasciate sono valide per un periodo limitato di sei mesi che dev’essere indicato nella copia autentica con una data di scadenza. In casi eccezionali, debitamente motivati, l’autorità di rilascio può decidere, a titolo di deroga, che il periodo di validità possa essere più lungo. Allo scadere di tale periodo, chiunque sia in possesso di una copia autentica deve, per poter utilizzare il certificato ai fini indicati dall’articolo 63, chiedere una proroga del periodo di validità della copia autentica oppure richiedere una nuova copia autentica all’autorità di rilascio.

 

     Art. 71. Rettifica, modifica o revoca del certificato

1. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o d’ufficio, l’autorità di rilascio rettifica il certificato in caso di errore materiale.

 

2. Su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse o, se previsto dal diritto nazionale, d’ufficio, l’autorità di rilascio modifica o revoca il certificato ove sia stato accertato che il certificato o singoli elementi di esso non corrispondano al vero.

 

3. L’autorità di rilascio informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche del certificato ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, di eventuali rettifiche, modifiche o revoche del certificato.

 

     Art. 72. Procedure di ricorso

1. Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio ai sensi dell’articolo 67 possono essere impugnate da chiunque abbia il diritto di richiedere un certificato.

 

Le decisioni adottate dall’autorità di rilascio a norma dell’articolo 71 e dell’articolo 73, paragrafo 1, lettera a), possono essere impugnate da chiunque dimostri di avervi interesse.

 

Il ricorso è proposto davanti a un’autorità giudiziaria dello Stato membro dell’autorità di rilascio conformemente alla legge di tale Stato.

 

2. Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il certificato rilasciato non corrisponde al vero, l’autorità giudiziaria competente rettifica, modifica o revoca il certificato ovvero assicura che il certificato sia rettificato, modificato o revocato dall’autorità di rilascio.

 

Se, a seguito del ricorso di cui al paragrafo 1, è accertato che il diniego di emettere il certificato rilasciato non era motivato, l’autorità giudiziaria competente rilascia il certificato ovvero assicura che l’autorità di rilascio riesamini il caso e adotti una nuova decisione.

 

     Art. 73. Sospensione degli effetti del certificato

1. Gli effetti del certificato possono essere sospesi:

 

a) dall’autorità di rilascio, su richiesta di chiunque dimostri di avervi interesse, nelle more di una modifica o revoca del certificato ai sensi dell’articolo 71; o

 

b) dall’autorità giudiziaria, su richiesta di chiunque abbia diritto di impugnare una decisione adottata dall’autorità di rilascio in virtù dell’articolo 72, in pendenza di tale impugnazione.

 

2. L’autorità di rilascio o, a seconda dei casi, l’autorità giudiziaria informa senza indugio tutte le persone cui sono state rilasciate copie autentiche ai sensi dell’articolo 70, paragrafo 1, dell’eventuale sospensione degli effetti del certificato.

 

Durante la sospensione degli effetti del certificato non possono essere rilasciate ulteriori copie autentiche del certificato stesso.

 

CAPO VII

 

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

 

     Art. 74. Legalizzazione o altra formalità analoga

Per gli atti o documenti emessi in uno Stato membro ai sensi del presente regolamento non è richiesta alcuna legalizzazione né altra formalità analoga.

 

     Art. 75. Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore

1. Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parte al momento dell’adozione del presente regolamento e che riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

 

In particolare, gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione dell’Aia, del 5 ottobre 1961, sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie, continuano ad applicare le disposizioni di tale convenzione invece dell’articolo 27 del presente regolamento per quanto riguarda la validità formale dei testamenti e dei testamenti congiuntivi.

 

2. In deroga al paragrafo 1, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento.

 

3. Il presente regolamento non osta all’applicazione della convenzione, del 19 novembre 1934, tra la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda, la Norvegia e la Svezia comprendente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di successioni, testamenti e amministrazione di eredità, riveduta dall’accordo intergovernativo tra tali Stati del 1 giugno 2012, da parte degli Stati membri che ne sono parte, nella misura in cui essa preveda:

 

a) norme sugli aspetti procedurali dell’amministrazione dell’eredità secondo la definizione della convenzione e sulla relativa assistenza da parte delle autorità degli Stati parti contraenti della convenzione; e

 

b) procedure semplificate e accelerate per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di successioni.

 

     Art. 76. Relazioni con il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio

Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza [10].

 

     Art. 77. Informazioni messe a disposizione dei cittadini

Gli Stati membri, al fine di rendere le informazioni disponibili al pubblico nell’ambito della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, forniscono alla Commissione una breve sintesi della loro legislazione e delle loro procedure nazionali in materia di successioni, comprese le informazioni relative al tipo di autorità competente in materia di successioni e al tipo di autorità competente a ricevere dichiarazioni di accettazione dell’eredità, di un legato o di una quota di legittima ovvero di rinuncia ad essi.

 

Gli Stati membri forniscono altresì schede informative che indichino tutti i documenti o le informazioni abitualmente richiesti ai fini della registrazione dei beni immobili situati nel loro territorio.

 

Gli Stati membri tengono costantemente aggiornate tali informazioni.

 

     Art. 78. Informazioni concernenti gli estremi e le procedure

1. Entro 16 gennaio 2014 gli Stati membri comunicano alla Commissione:

 

a) i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2;

 

b) i mezzi di impugnazione di cui all’articolo 51;

 

c) le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell’articolo 64; e

 

d) le procedure di ricorso di cui all’articolo 72.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi successiva modifica di tali informazioni.

 

2. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 1, a eccezione degli indirizzi e altri estremi degli organi giurisdizionali e delle autorità di cui al paragrafo 1, lettera a).

 

3. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente al paragrafo 1 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

 

     Art. 79. Elaborazione e successiva modifica dell’elenco contenente le informazioni di cui all’articolo 3, paragrafo 2

1. La Commissione, sulla base delle notifiche degli Stati membri, elabora l’elenco delle altre autorità e dei professionisti legali di cui all’articolo 3, paragrafo 2.

 

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali successive modifiche delle informazioni contenute in tale elenco. La Commissione modifica conseguentemente l’elenco.

 

3. La Commissione pubblica l’elenco e le eventuali successive modifiche nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

4. La Commissione mette tutte le informazioni comunicate conformemente ai paragrafi 1 e 2 a disposizione dei cittadini con qualsiasi altro mezzo appropriato, in particolare tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale.

 

     Art. 80. Elaborazione e successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67

La Commissione adotta atti di esecuzione relativi all’elaborazione e alla successiva modifica degli attestati e dei moduli di cui agli articoli 46, 59, 60, 61, 65 e 67. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 81, paragrafo 2.

 

     Art. 81. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

     Art. 82. Riesame

Entro 18 agosto 2025, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’applicazione del presente regolamento comprendente una valutazione degli eventuali problemi pratici incontrati in relazione a transazioni stragiudiziali in materia di successioni intervenute parallelamente in diversi Stati membri o a una transazione stragiudiziale intervenuta in uno Stato membro parallelamente a una transazione dinanzi a un giudice di un altro Stato membro. La relazione è corredata, se del caso, di proposte di modifica.

 

     Art. 83. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015.

 

2. Se il defunto aveva scelto la legge applicabile alla sua successione anteriormente a 17 agosto 2015, tale scelta è valida se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è valida in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento della scelta nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale o in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza.

 

3. Una disposizione a causa di morte fatta anteriormente a 17 agosto 2015 è ammissibile e ha validità sostanziale e formale se soddisfa le condizioni di cui al capo III o se è ammissibile e valida in termini sostanziali e formali in applicazione delle norme di diritto internazionale privato vigenti al momento dell’effettuazione della disposizione nello Stato in cui il defunto aveva la residenza abituale, in uno qualsiasi degli Stati di cui possedeva la cittadinanza o nello Stato membro dell’autorità che si occupa della successione.

 

4. Se una disposizione a causa di morte è stata fatta anteriormente a 17 agosto 2015 in conformità alla legge che il defunto avrebbe potuto scegliere a norma del presente regolamento, si ritiene che tale legge sia stata scelta come legge applicabile alla successione.

 

     Art. 84. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica a decorrere da 17 agosto 2015, tranne gli articoli 77 e 78, che si applicano a decorrere da 16 gennaio 2014, e gli articoli 79, 80 e 81, che si applicano a decorrere da 5 luglio 2012.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

 

 

[1] GU C 44 dell’11.2.2011, pag. 148.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 7 giugno 2012.

 

[3] GU C 12 del 15.1.2001, pag. 1.

 

[4] GU C 53 del 3.3.2005, pag. 1.

 

[5] GU C 115 del 4.5.2010, pag. 1.

 

[6] GU L 174 del 27.6.2001, pag. 25.

 

[7] GU L 124 dell’8.6.1971, pag. 1.

 

[8] GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

 

[9] GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79.

 

[10] GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.