§ 2.1.158 - L.R. 21 luglio 2012, n. 23.
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria e ospedaliera, igiene e profilassi
Data:21/07/2012
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32)
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)


§ 2.1.158 - L.R. 21 luglio 2012, n. 23.

Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino Servizio Sanitario Regionale) ed alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011)

(B.U. 30 luglio 2012, n. 47)

 

Art. 1. (Modifiche, integrazioni e abrogazioni alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32)

1. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del Servizio Sanitario Regionale), è così modificata:

a) al comma 14 dell’articolo 6, dopo la parola “Sires.” sono aggiunte le seguenti: “La Giunta regionale adotta, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, senza oneri aggiuntivi, il Piano Trauma Campania.”;

b) al comma 14 dell’articolo 6 è aggiunto il seguente: “14 bis. Allo scopo di garantire interventi tempestivi ed efficaci a persone colpite da arresto cardiaco, le aziende sono obbligate a dotarsi almeno di un defibrillatore semiautomatico esterno nei luoghi di grande affluenza, così come definito dall’allegato A del decreto del Ministro della salute del 18 marzo 2011 (Determinazione dei criteri e delle modalità di diffusione dei defribillatori automatici esterni di cui all’articolo 2, comma 46, della legge n. 191/2009). La mancata osservanza di tale disposizione è sanzionata con la chiusura di almeno 15 giorni dell’attività esercitata.”;

c) il comma 4 dell’articolo 18 è così sostituito: “4. Il rapporto di lavoro del direttore generale è a tempo pieno e di diritto privato; si instaura con un contratto di durata triennale, disciplinato dall’articolo 3 bis, comma 8, del decreto legislativo 502/92 ed è rinnovabile.”;

d) al comma 4 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente: “4 bis. L’incarico di direttore generale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile.”;

e) al comma 9 dell’articolo 18 dopo le parole “del comune” sono aggiunte le seguenti: “e trasmessi, entro una settimana dalla loro adozione, alla Commissione consiliare permanente in materia di sanità e sicurezza sociale.”;

f) al comma 10 dell’articolo 18 è aggiunto il seguente: “10 bis. La Commissione nominata con decreto del Presidente della giunta regionale del 25 giugno 2012, n. 179 è incaricata inoltre di procedere alla valutazione dei requisiti dei direttori generali delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere, in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 15 giugno 2012, n. 14 (Interpretazione autentica dell'articolo 23, comma 10 della legge regionale 1/2012 e dell'articolo 18, comma 2 della legge regionale 32/1994).”;

g) il comma 3 dell’articolo 20 è così sostituito: “3. Nelle Aziende sanitarie locali il cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le funzioni del sindaco previste al comma 2 sono svolte dalla conferenza dei sindaci dei comuni ricompresi nell’ambito territoriale di ciascuna Azienda sanitaria locale, costituita nel suo seno da cinque componenti nominati dalla stessa conferenza.”;

h) il comma 4 dell’articolo 20 è così sostituito: “4. I nominativi dei componenti del comitato di rappresentanza sono comunicati, nei successivi dieci giorni dalla loro designazione da parte della conferenza dei sindaci, alla Regione che provvede, con decreto del Presidente della giunta regionale, alla istituzione del comitato di rappresentanza per ciascuna Azienda sanitaria locale ed alla notifica del decreto al Direttore generale e ai nominati componenti .”;

i) il comma 5 dell’articolo 20 è così sostituito: “5. Il comitato di rappresentanza, così costituito, è convocato e presieduto dal sindaco o un suo delegato del comune che ha il maggior numero di abitanti.”;

l) il comma 6 dell’articolo 20 è così sostituito: “6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, per la disciplina delle modalità di convocazione della conferenza, della validità della seduta, della procedura di voto, si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari del consiglio comunale con il maggior numero di abitanti.”;

m) i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 20 sono abrogati;

n) il comma 10 dell’articolo 20 è così sostituito: “10. I componenti delegati del comitato di rappresentanza decadono allorché decade il sindaco del rispettivo comune. Il comitato di rappresentanza è interamente rinnovato se, per dimissioni o altre cause, venga a mancare la metà dei suoi membri elettivi.”;

o) al comma 11 dell’articolo 20 sono aggiunti i seguenti: “11 bis. Il comitato dei sindaci di distretto si riunisce e valuta preliminarmente gli argomenti all’ordine del giorno del comitato di rappresentanza insieme ai propri rappresentanti che sono così vincolati al rispetto delle decisioni adottate.”, “11 ter. Su richiesta della maggioranza, o di un terzo dei componenti del comitato di rappresentanza dei sindaci dei comuni rientranti nell’ambito territoriale dell’Azienda sanitaria locale, su problemi a forte impatto (mancato rispetto dei Livelli essenziali di assistenza, apertura o chiusura di macrostrutture con ricadute sui livelli di occupazione o sui consumi di risorse economiche), il Presidente del comitato di rappresentanza convoca i sindaci o loro delegati di tutti i comuni rientranti negli ambiti territoriali delle aziende sanitarie locali.”;

p) al comma 9 dell’articolo 28 dopo le parole “avanzi di amministrazione” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dell’articolo 2430 c.c.”;

q) al comma 10 dell’articolo 28 è aggiunto il seguente: “10 bis. E’ consentita l’alienazione del patrimonio strumentale, con le procedure di cui all’articolo 13 della legge regionale 1/2012, qualora l’intero ricavato sia reinvestito in analogo investimento strumentale più rispondente alle esigenze aziendali economiche.”;

r) al comma 7 dell’articolo 35 è aggiunto il seguente: “7 bis. Il commissariamento delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere non può protrarsi per un periodo superiore a dodici mesi non rinnovabile.”;

s) al comma 6 dell’articolo 36 bis è aggiunto il seguente: “6 bis. Al fine di evitare ulteriore aggravio di spesa al bilancio regionale e garantire livelli qualitativi dell’assistenza sanitaria qualora, a seguito di mobilità intra regionale, i dirigenti del ruolo sanitario medico trovino nell’Azienda o Asl di arrivo adeguati criteri di formulazione della griglia di incarichi dirigenziali, in accordo con l’atto aziendale, possono conservare il diritto alla retribuzione del trattamento accessorio legato alla retribuzione di posizione.”.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)

1. Al comma 237 vicies ter dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011) è aggiunto il seguente: “237 vicies quater. Fermo restando la sussistenza del fabbisogno, in deroga ai requisiti di legge per l’accreditamento istituzionale definitivo, ai soggetti che hanno presentato domanda di accreditamento ai sensi della legge regionale 14 dicembre 2011, n. 23 ( Modifiche alla legge regionale 15 marzo 23011, n. 4) e che, in virtù di acquisto per il tramite del curatore fallimentare, sono subentrati nella titolarità di strutture per le quali si è risolto il rapporto di provvisorio accreditamento con il servizio sanitario regionale ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 15/2002 (Legge finanziaria regionale per l’anno 2002), la Regione concede l’accreditamento definitivo qualora, all’esito delle verifiche effettuate dalle Commissioni locali ASL, secondo quanto previsto dal comma 237 duodecies della legge regionale 23/2011, risulti confermato l’assetto organizzativo e tecnologico della precedente struttura ed il possesso dei requisiti ulteriori per l’accreditamento definitivo. Le attività di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 28 novembre 2008, n. 16 (Misure straordinarie di razionalizzazione e riqualificazione del sistema sanitario regionale per il rientro dal disavanzo), che abbiano presentato domanda di accreditamento istituzionale secondo le modalità ed i termini di cui alla legge regionale 4/2011, articolo 1, comma 237 quinques, in deroga a quanto previsto dalla richiamata legge regionale 4/2011, articolo 1, commi da 237 quater a comma 237 unvicies, possono operare in regime di accreditamento fermo restando i requisiti di cui ai regolamenti n. 3 del 31 luglio 2006 e n. 1 del 22 giugno 2007.”.