§ 6.1.213 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 51.
Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:29/10/2012
Numero:51


Sommario
Art. 1.  (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo” - Legge [...]
Art. 2.  (Urgenza)


§ 6.1.213 - L.R. 29 ottobre 2012, n. 51. [1]

Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012) in applicazione dell'art. 17, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

(B.U. 7 novembre 2012, n. 58)

 

Art. 1. (Sospensione disposizioni di cui alla legge regionale n. 1 del 10.01.2012 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo” - Legge Finanziaria Regionale 2012)

1. Il comma 1 dell'art. 1 (Rifinanziamento di leggi regionali) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)), limitatamente al rifinanziamento della L.R. n.. 72 del 28.04.2000 (Rifinanziamento della L.R. 21.06.1996, n. 39: Contributo ai cittadini abruzzesi portatori di handicap psicofisici che applicano il metodo "Doman"), è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

 

2. Il comma 2 dell'art. 42 (Modifiche alla legge regionale 6/2011) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

 

3. L'art. 44 (Costo massimo delle prestazioni) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

 

4. L'art. 46 (Disposizioni in materia sanitaria) della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1, è sospeso sino alla conclusione del piano di rientro.

 

     Art. 2. (Urgenza)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2013, n. 21.