§ 6.1.211 - L.R. 17 luglio 2012, n. 33.
Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10.1.2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:17/07/2012
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2012)
Art. 2.  (Provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane)
Art. 3.  (Cittadini affetti da patologie oncologiche)
Art. 4.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.211 - L.R. 17 luglio 2012, n. 33.

Modifiche all'art. 29 della legge regionale 10.1.2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2012)", norme in materia di rimborso ai cittadini affetti da patologie oncologiche e provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane.

(B.U. 25 luglio 2012, n. 40)

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2012)

1. All’articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 -2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)”, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

 

“3 bis La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso di rilascio che alla data del 30.12.2011 hanno già ricevuto il parere positivo del Comitato VIA.”.

 

     Art. 2. (Provvedimenti finanziari riguardanti le Comunità Montane)

1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire per l’anno 2012 il puntuale adempimento delle obbligazioni già in essere, eroga trasferimenti alle Comunità Montane, in deroga ai parametri disciplinati ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 10/2008.

 

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione per l’esercizio finanziario 2012 delle risorse stanziate sul cap. 121540 U.P.B. 14.01.004 – del bilancio regionale 2012 denominato “Contributo in favore delle Comunità Montane”.

 

3. Le somme stanziate sul capitolo 121540 U.P.B. 14.01.004 sono utilizzate anche per far fronte agli oneri finanziari, debitamente quantificati e certificati dai Commissari, relativi alle spese attinenti la procedura di scioglimento e liquidazione delle Comunità Montane soppresse con decreto del Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 3. (Cittadini affetti da patologie oncologiche) [1]

1. La Giunta regionale, attraverso le Aziende USL, corrisponde ai cittadini residenti in ambito regionale affetti da patologie oncologiche, certificate dai Responsabili dei Comprensori oncologici e/o delle strutture a valenza regionale di cui alla L.R. n. 61/1996, o da altro Dirigente sanitario da essi delegato, che necessitano di trattamenti medici, clinico-laboratoristici, chirurgici e radioterapici presso le strutture sanitarie regionali, un rimborso così come stabilito dalla legge regionale 9 febbraio 2000, n. 6.

 

2. Per fare fronte agli impegni di cui al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente:

 

a) lo stanziamento del capitolo di entrata n. 35020 UPB 03.05.002 denominato “Entrate derivanti dal 50 per cento degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti” è incrementato di € 200.000,00;

 

b) lo stanziamento del capitolo di spesa n. 71609 UPB 13.01.003 di nuova istituzione, denominato “Interventi socio assistenziali per la maternità, l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia” è incrementato di € 200.000,00.

 

3. L’erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti degli stanziamenti di spesa annualmente iscritti sul bilancio regionale.

 

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento del capitolo di spesa n. 71609 è quantificato dalla legge annuale di bilancio.

 

     Art. 4. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2013, n. 104, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.