§ 94.1.g7 - L. 28 giugno 2012, n. 110.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:28/06/2012
Numero:110


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Autorità centrale
Art. 4.  Clausola di invarianza
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 94.1.g7 - L. 28 giugno 2012, n. 110.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

(G.U. 26 luglio 2012, n. 173)

 

Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

 

     Art. 3. Autorità centrale

     1. In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione, è autorità centrale il Ministro della giustizia.

 

     Art. 4. Clausola di invarianza

     1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Traduzione non ufficiale

 

 

     CONVENZIONE PENALE SULLA CORRUZIONE - STRASBURGO, 27.1.1999

 

     Preambolo

     Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

     Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

     Riconoscendo l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

     Convinti della necessità di perseguire a titolo prioritario una politica penale comune volta a proteggere la società contro la corruzione, mediante anche l'adozione di un' adeguata legislazione e di adeguate misure preventive;

     Sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, che mina ì principi di corretta amministrazione, di equità e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico, e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e le fondamenta morali della società;

     Convinti che per essere efficace, la lotta contro la corruzione richiede una collaborazione internazionale in materia penale, intensificata, rapida ed adeguata;

     Rallegrandosi per i recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi comprese le azioni condotte dalle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione mondiale del Commercio, dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'OCSE e dall'Unione europea;

     Per quanto riguarda il Programma di azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in novembre 1996, a seguito delle raccomandazioni della 19° Conferenza dei ministri europei della giustizia (Valletta , 1994);

     Rammentando in questo contesto quanto sia importante la partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d'Europa contro la corruzione, e rallegrandosi per il loro prezioso contributo alla messa in opera del Programma di azione contro la corruzione;

     Ricordando inoltre che la Risoluzione n° 1 adottata dai Ministrì europei della giustizia nella loro 21° Conferenza (Praga, 1997) invoca una rapida messa in opera del Programma di azione contro la corruzione e raccomanda in modo particolare l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione, prevedendo l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nei procedimenti giudiziari contro tali reati ed un efficace sistema di vigilanza aperto agli Stati membri ed agli Stati non membri a livello di parità;

     Tenendo a mente che i capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa hanno deciso, in occasione del loro Secondo Vertice svoltosi a Strasburgo il l O ed 11 ottobre 1997, di reperire risposte comuni nei confronti delle sfide poste dall'estensione della corruzione; che hanno adottato un Piano di azione volto a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, anche nelle sue collusioni con la criminalità organizzata ed il riciclaggio del denaro, che incarica il Comitato dei Ministri di concludere con sollecitudine i lavori per l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in conformità al Programma di azione contro la corruzione;

     Considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri nella sua 101° sessione, sottolinea l'esigenza di concludere rapidamente l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma di azione contro la corruzione;

     Tenuto conto dell'adozione nella 102° sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale allargato sulla formazione del « Gruppo di Stati contro la corruzione -GRECO » finalizzato a potenziare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione, vigilando sull'attuazione dei loro impegni in questo campo,

     Hanno convenuto quanto segue:

 

     Capitolo I- Terminologia

 

     Articolo 1- Terminologia

     Ai fini della presente Convenzione :

     a. l'espressione «agente pubblico» s'intende riferita alla definizione di «funzionario», «pubblico ufficiale», « sindaco», « ministro» o «giudice» nel diritto nazionale dello Stato in cui la persona in oggetto esercita tale funzione e così come è applicata nel suo diritto penale;

     b. il termine « giudice » utilizzato nel capoverso a di cui sopra, comprende i membri del Pubblico Ministero e le persone che esercitano funzioni giudiziarie;

     c. nel caso di azioni giudiziarie implicanti un agente pubblico di un altro Stato, lo Stato che esercita l'azione può applicare la definizione di agente pubblico solo in quanto detta definizione è compatibile con il suo diritto nazionale;

     d. per «persona giuridica » s'intende qualsiasi ente avente tale statuto ai sensi del diritto nazionale applicabile, eccettuati gli Stati o altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potenza pubblica e le organizzazioni internazionali pubbliche.

 

     Capitolo II- Misure da adottare a livello nazionale

 

     Articolo 2 - Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali.

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi agenti pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinchè compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

 

     Articolo 3 - Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto per uno dei suoi agenti pubblici di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio per se stesso o per altra persona, o di accettarne l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

 

     Articolo 4 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.

 

     Articolo 5 - Corruzione di agenti pubblici stranieri.

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.

 

     Articolo 6 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea pubblica che esercita i poteri legislativi o amministrativi di un altro Stato.

 

     Articolo 7 - Corruzione attiva nel privato

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, il fatto di promettere, offrire o dare direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad una persona che dirige un ente privato o vi lavora, per sè stessa o per altra persona affinchè compia o si astenga dal compiere un atto, ciò in trasgressione dei suoi doveri.

 

     Articolo 8 - Corruzione passiva nel privato

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, il fatto per ogni persona che dirige un ente privato o vi lavora, di sollecitare o ricevere direttamente o tramite terzi, qualsiasi indebito vantaggio o di accettarne l'offerta o la promessa, per sè stessa o per altra persona al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto, ciò in trasgressione dei suoi doveri.

 

     Articolo 9 - Corruzione di funzionari internazionali

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi sono coinvolti funzionari o agenti a contratto ai sensi dello statuto degli agenti, appartenenti ad un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro, nonchè ogni altra persona distaccata o meno presso tale organizzazione, che esercita funzioni equivalenti a quelle di tali funzionari o agenti

 

     Articolo 10 - Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui all'articolo 4, quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea parlamentare o dì un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.

 

     Articolo 11 - Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie in un tribunale internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.

 

     Articolo 12 - Malversazione

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato.

 

     Articolo 13 - Riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti menzionati nella Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, al reperimento, al sequestro ed alla confisca dei prodotti del reato (STE n° 141), articolo 6, paragrafi I e 2, alle condizioni ivi previste, quando il reato principale è costituito da una delle infrazioni determinate ai sensi degli articoli 2 a 12 della presente Convenzione, a patto che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni riguardo a tali infrazioni o non le consideri come reati gravi in relazione alla legislazione relativa al riciclaggio del denaro.

 

     Articolo 14 - Reati in materia di contabilità

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati passibili di sanzioni penali o di altri tipi di sanzioni in conformità al suo diritto interno, qualora siano commessi intenzionalmente, i seguenti atti o omissioni miranti a commettere, dissimulare o occultare i reati di cui agli articoli da 2 a 12, quando la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni :

     a. compilare o utilizzare una fattura o altro documento contabile contenente dati falsi o incompleti;

     b. omettere illecitamente di contabilizzare un versamento;

 

     Articolo 15 - Atti di compartecipazione

     Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, ogni atto di complicità di uno dei reati stabiliti in forza della presente Convenzione.

 

     Articolo 16 - Immunità

     Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi trattato, protocollo o statuto nonchè dei loro testi applicativi, per quanto concerne l'abrogazione dell'immunità

 

     Articolo 17 - Competenza

     1 Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per stabilire la propria competenza relativamente ad un reato determinato ai sensi degli articoli da 2 a 14 della presente Convenzione quando:

     a il reato è commesso interamente o in parte sul suo territorio;

     b l'autore del reato è un cittadino di detta Parte, uno dei suoi agenti pubblici o uno dei suoi membri di assemblee pubbliche nazionali;

     c il reato coinvolge uno dei suoi agenti pubblici o membri di sue assemblee pubbliche nazionali o ogni altra persona di cui agli articoli da 9 a 11 che è al contempo suo cittadino;

     2 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare in una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in taluni casi o condizioni specifiche, le regole di competenza definite al par. l b e c del presente articolo o una parte qualsiasi di detti paragrafi.

     3 Quando una Parte si prevale della possibilità di riserva prevista al par. 2 del presente articolo, essa adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza relativamente ai reati determinati ai sensi della presente Convenzione, quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non può essere estradato verso un'altra Parte solamente in base alla sua nazionalità , dopo una richiesta di estradizione.

     4 La presente Convenzione non esclude l'esercizio, ad opera di una Parte, di una competenza penale stabilita in conformità al suo diritto interno.

 

     Articolo 18 - Responsabilità delle persone giuridiche

     1 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo rivelatesi necessarie per assicurare che persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di malversazione e di riciclaggio di capitali, determinati ai sensi della presente Convenzione, quando siano commessi per loro conto da un individuo sia in quanto singolo, sia come componente di un organo della persona giuridica in questione, il quale ha poteri direttivi nell'ambito della stessa, come segue:

     - potere di rappresentanza della persona giuridica; oppure

     - autorità a prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure

     - autorità ad esercitare controlli nell'ambito della persona giuridica;

     come pure della partecipazione di tale individuo in qualità di complice o istigatore alla perpetrazione dei reati sopra menzionati.

     2 A prescindere dai casi già previsti al capoverso 1, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile, quando l'omissione di sorveglianza o di controllo da parte dell'individuo dì cui al par. 1, ha reso possibile la perpetrazione dei reati menzionati al par. I per conto di detta persona giuridica, ad opera di una persona fisica sottoposta alla sua autorità.

     3 La responsabilità della persona giuridica in forza dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettono, istigano o si rendono complici dei reati di cui al par. 1.

 

     Articolo 19 - Sanzioni e misure

     1 In considerazione della gravità dei reati determinati in forza della presente Convenzione ciascuna Parte prevede, per quanto riguarda i reati determinati in conformità agli articoli da 2 a 14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive ivi comprese, quando i reati sono commessi da persone fisiche, sanzioni privative di libertà che possono dar luogo all'estradizione.

     2 Ciascuna Parte si accerta che in caso di responsabilità determinata in forza dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, le persone fisiche siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a carattere penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie

     3 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per consentirle di confiscare o di sequestrare in altro modo gli strumenti ed i prodotti dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure i beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.

 

     Articolo 20 - Autorità specializzate

     Ciascuna Parte prende le misure che si rivelano necessarie per la specializzazione di persone od enti nella lotta contro la corruzione. Tali persone disporranno dell'indipendenza necessaria, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento della Parte, per esercitare le loro funzioni efficacemente e senza alcuna pressione illecita. Le Parti si accertano che il personale di tali enti disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate alle funzioni che svolgono.

 

     Articolo 21 - Cooperazione fra autorità nazionali

     Ciascuna Parte prende le misure appropriate che si rivelano necessarie per accertarsi che le autorità pubbliche, come pure ogni agente pubblico, cooperino in conformità con il diritto nazionale, con le autorità incaricate di investigare e di svolgere azioni giudiziarie per i reati :

     a informando di propria iniziativa tali autorità, qualora vi siano motivi ragionevoli di ritenere che è stato commesso uno dei reati stabiliti in forza degli articoli 2 a 14;

     oppure

     b fornendo, a richiesta, alle autorità in oggetto, tutte le informazioni necessarie.

 

     Articolo 22 - Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

     Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva ed adeguata:

     a alle persone che forniscono informazioni relative a reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, o che collaborano in qualsiasi altro modo con le autorità incaricate di investigazioni o azioni giudiziarie;

     b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.

 

     Articolo 23 - Misure volte ad agevolare la raccolta di prove ed il sequestro dei prodotti

     1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo, ivi comprese quelle che consentono l'uso di tecniche investigative particolari in conformità alla legislazione nazionale, che si rivelano necessarie per agevolare la raccolta di prove relative ai reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, e che le permettono di individuare, ricercare, congelare e sequestrare gli strumenti ed i prodotti della corruzione o dei beni il cui valore corrisponde a tali prodotti, e che sono suscettibili di essere oggetto di misure ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 19 della presente Convenzione.

     2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per conferire ai suoi tribunali o autorità competenti il potere di ordinare la trasmissione o il sequestro dei suoi fascicoli bancari, finanziari o commerciali in vista di attuare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

     3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo alle misure definite ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Capitolo III - Controlli sull'attuazione

 

     Articolo 24 - Controllo

     Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) si accerta che le Parti mettano in opera la presente Convenzione.

 

     Capitolo IV - Cooperazione internazionale

 

     Articolo 25 - Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale.

     1 Le Parti si prestano per quanto possibile la più ampia cooperazione reciproca in conformità alle norme degli strumenti internazionali rilevanti per la cooperazione internazionale in materia penale o alle intese convenute sulla base di legislazioni uniformi o reciproche, e del loro diritto nazionale, ai fini di investigazioni e procedure relative ai reati che dipendono dalla sfera dì applicazione della presente Convenzione.

     2 Se nessun strumento internazionale o intesa fra quelli di cui al par. 1 precedente è in vigore fra le Parti, si applicano gli articoli da 26 a 31 del presente capitolo.

     3 Inoltre si applicano gli articoli 26 a 31 del presente capitolo quando sono più favorevoli delle disposizioni contenute negli strumenti internazionali o nelle intese di cui al par.1 precedente.

 

     Articolo 26 - Assistenza reciproca

     1. Le Parti si prestano reciprocamente la più ampia assistenza possibile per trattare senza indugio i ricorsi emanati da autorità abilitate, ai sensi delle loro leggi nazionali, ad indagare ed a procedere in giudizio contro i reati che rientrano nella sfera di applicazione della presente Convenzione.

     2. L'assistenza reciproca ai sensi del par. I del presente articolo può essere rifiutata se la Parte richiesta considera che il fatto di soddisfare la domanda potrebbe pregiudicare i suoi interessi fondamentali, la sovranità nazionale, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

     3. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Quando il suo diritto interno lo prevede, la Parte interessata può esigere che una richiesta di cooperazione implicante l'abrogazione del segreto bancario sia autorizzata sia da un giudice sia da altra autorità giudiziaria, compreso il Pubblico Ministero, tali autorità aventi competenza ad agire in materia di reati.

 

     Articolo 27 - Estradizione

     1 I reati che rientrano nella sfera di applicazione della presente Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione in vigore fra le Parti in quanto reati che danno luogo all'estradizione. Le Parti s'impegnano ad includere questi reati in ogni trattato di estradizione che stipuleranno, in quanto reati che danno luogo ad estradizione.

     2 Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da una Parte con la quale non ha stipulato un tale trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale per l'estradizione per tutti i reati determinati in conformità alla presente Convenzione.

     3 Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati determinati in conformità alla presenta Convenzione in quanto reati che danno luogo ad estradizione.

     4 L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, ivi compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione.

     5 Se l'estradizione domandata in ragione di un reato determinato in conformità alla presente Convenzione, è rifiutata unicamente sulla base della nazionalità della persona che è oggetto della domanda, oppure perchè la Parte richiesta si considera competente in materia, quest'ultima Parte sottopone il caso alle sue autorità competenti ai fini di un'azione giudiziaria, salvo se altre disposizioni siano state convenute con la Parte richiedente e la informa tempestivamente del risultato definitivo.

 

     Articolo 28 - Informazioni spontanee

     Fatte salve le proprie investigazioni o procedure una Parte può, senza domanda preliminare, comunicare ad un'altra Parte informazioni sui fatti, qualora consideri che la divulgazione di queste informazioni potrebbe aiutare la Parte destinataria ad iniziare, o ad effettuare indagini o azioni legali per i reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure potrebbe dare il via ad un ricorso di tale Parte, ai sensi del presente capitolo.

 

     Articolo 29 - Autorità centrale

     Le Parti designano un'autorità centrale, o se del caso più autorità centrali incaricate di inviare le domande formulate ai sensi del presente capitolo, di rispondervi, di eseguirle e di trasmetterle alle autorità aventi competenza per eseguirle.  2Ciascuna Parte comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Articolo 30 - Corrispondenza diretta

     1 Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro

     2 In caso di emergenza, la richiesta di assistenza reciproca o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie, compreso il Pubblico Ministero, della Parte richiedente a tali autorità della Parte richiesta. In tal caso una copia sarà inviata contemporaneamente all'autorità centrale della Parte richiesta tramite l'autorità centrale della Parte richiedente.

     3 Ogni domanda o comunicazione formulata in attuazione dei paragrafi I e 2 del presente articolo può essere presentata tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

     4. Se una richiesta è presentata ai sensi del par. 2 del presente articolo e se l'autorità investita non è competente a darvi seguito essa la trasmette all'autorità competente del suo paese e ne informa direttamente la Parte richiedente.

     5. Le domande o comunicazioni presentate ai sensi del par.2 del presente capitolo che non implicano misure coercitive, possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta.

     6. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che per scrupolo di efficacia, le richieste formulate in applicazione di questo capitolo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale.

 

     Articolo 31 - Informazione

     La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente circa il seguito dato sollecitamente ad una richiesta formulata ai sensi del presente capitolo ed il risultato definitivo. La Parte richiesta informa altresì senza indugio la Parte richiedente di tutte le circostanze che rendono impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischiano di ritardarla notevolmente.

 

     Capitolo V- Disposizioni finali

 

     Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore

     La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.Questi Stati possono esprimere il loro consenso a divenire parte alla Convenzione mediante:

     a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

     b firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

     2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

     3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere dì un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici Stati avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO ) al momento della ratifica, lo diverrà automaticamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

     4 Per ogni Stato firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte delle Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, lo diverrà automaticamente il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

 

     Articolo 33 - Adesione alla Convenzione

     Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato gli Stati contraenti alla Convenzione, invitare la Comunità Europea nonchè ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di partecipare al Comitato dei Ministri

     2 Per la Comunità europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Comunità europea ed ogni Stato aderente diverranno automaticamente membri del GRECO, qualora non lo siano già al momento dell'adesione, il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei loro confronti.

 

     Articolo 34 - Applicazione territoriale

     1 Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

     2 Ogni Parte potrà in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione La Convenzione entra in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

     3 Ogni dichiarazione effettuata ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo, di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

 

     Articolo 35 - Relazioni con altre convenzioni ed accordi

     1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni.  2 Le Parti alla Convenzione potranno stipulare tra di esse accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, ai fini di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi che essa sancisce.  3 Quando due o più Parti hanno già stipulato un accordo o un trattato su un argomento previsto nella presente Convenzione, o hanno già disposto quali saranno le loro relazioni al riguardo, esse avranno facoltà di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione, nella misura in cui ne viene agevolata la cooperazione internazionale.

 

     Articolo 36 - Dichiarazioni

     Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che configura in quanto reato la corruzione attiva e passiva di agenti pubblici stranieri ai sensi dell'articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo 9 oppure di giudici e di agenti di tribunali internazionali ai sensi dell'articolo 11, ma unicamente nella misura in cui l'agente pubblico o il giudice, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri ufficiali.

 

     Articolo 37 - Riserve

     1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non configura in quanto reati in conformità al suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli articoli 4, 6 a 8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'articolo 5.

     2 Ogni Stato può al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione, dichiarare che si avvale della riserva figurante all'articolo 17, par. 2.

     3 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che può rifiutare una richiesta di reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, par. 1 qualora la domanda riguardi un reato che la Parte richiesta considera delitto politico.

     4 Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo, formulare riserve a più di cinque disposizioni menzionate in detti paragrafi. Nessuna ulteriore riserva è ammessa. Le riserve della stessa natura relative agli articoli 4, 6 e 10 saranno considerate come una sola riserva.

 

     Articolo 38 - Validità ed esame delle dichiarazioni e delle riserve

     1 Le dichiarazioni previste all'articolo 36 e le riserve previste all'articolo 37 hanno validità di tre anni a decorrere dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per Io Stato interessato. Tuttavia, queste riserve possono essere rinnovate per periodi aventi la stessa durata.

     2 Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa informa lo Stato interessato di tale scadenza. Tre mesi prima della data dì scadenza, lo Stato notifica al Segretario Generale il suo intento di mantenere, modificare o ritirare la dichiarazione o la riserva. Se ciò non avviene, il Segretario Generale informa questo Stato che la sua dichiarazione o riserva è automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica la sua decisione di mantenere o modificare le sue riserve prima dello scadenza di detto periodo, la riserva o le riserve decadono automaticamente.

     3 Quando una Parte esprime una dichiarazione o una riserva in conformità agli articoli 36 e 37, prima di rinnovarla o su richiesta, essa deve fornire spiegazioni al GRECO circa i motivi che giustificano il mantenimento della stessa.

 

     Articolo 39 - Emendamenti

     Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione; ogni proposta di emendamento sarà comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato non membro che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 33.

     2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo per le questioni penali (CDPC) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento.

     3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal CDPC, e previa consultazione degli Stati non membri della presente Convenzione può adottare l'emendamento.

     4 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al capoverso 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

     5 Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il terzo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

 

     Articolo 40 - Soluzione delle controversie

     1 Il Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa sarà costantemente informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.  2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, le Parti fanno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, quale la presentazione della controversia al Comitato europeo per le questioni penali, o ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.

 

     Articolo 41 - Denuncia

     1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa  2 La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.

 

     Articolo 42 - Notifiche

     Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

     a ogni firma;

     b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

     c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 32 e 33 della stessa;

     d ogni dichiarazione o riserva in forza dell'articolo 36 o dell'articolo 37;

     e ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.  In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Convenzione.  Fatto a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.