§ 3.3.41 - L.R. 17 maggio 2012, n. 14.
Modifica alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 formazione professionale
Data:17/05/2012
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 2/2005)


§ 3.3.41 - L.R. 17 maggio 2012, n. 14.

Modifica alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro"

(B.U. 31 maggio 2012, n. 55)

 

Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 2/2005)

1. L'articolo 17 della legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), è sostituito dal seguente:

 

"Art. 17 (Profili formativi dei contratti di apprendistato)

1. In attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247), la Giunta regionale disciplina:

a) i profili formativi dell'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, previo accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) l'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, integrativa della formazione professionalizzante e di mestiere, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e tenuto conto dell'età, del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista, al fine dell'acquisizione di competenze di base e trasversali;

c) i profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca, per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, in accordo con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, le università, gli istituti tecnici e professionali e le altre istituzioni formative.".