§ 3.2.97 - L.R. 30 aprile 2012, n. 19.
Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:30/04/2012
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche)
Art. 4.  (Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta)
Art. 5.  (Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita diretta e negli spazi riservati)
Art. 6.  (Attività consentite nei mercati agricoli di vendita diretta)
Art. 7.  (Tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale)
Art. 8.  (Utilizzo dei prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)
Art. 9.  (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della [...]
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 [...]
Art. 11.  (Norma transitoria)


§ 3.2.97 - L.R. 30 aprile 2012, n. 19.

Valorizzazione dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta. Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa) e alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))

(B.U. 2 maggio 2012, n. 10)

 

CAPO I

VALORIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI PROVENIENTI DA FILIERA CORTA

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione favorisce lo sviluppo della filiera corta per la commercializzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari al fine di sostenere il reddito degli imprenditori agricoli e di promuovere:

     a) l’acquisto ed il consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari nella zona di produzione con lo scopo di salvaguardare l’ambiente riducendo il consumo di energia e l’emissione di “gas a effetto serra”;

     b) la conoscenza ed il consumo di prodotti agricoli ed agroalimentari ottenuti nel rispetto dell’ambiente o legati alla tradizione locale, anche attraverso una corretta informazione del consumatore ad opera degli esercenti l’attività di ristorazione e dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

     c) la conoscenza delle caratteristiche organolettiche, nutrizionali, culturali e gastronomiche dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

     d) il mantenimento delle produzioni tipiche e di qualità anche allo scopo di incentivare il turismo “alimentare” verso le zone di produzione;

     e) il consumo consapevole dei prodotti e una sana e corretta alimentazione.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge valgono le seguenti definizioni:

     a) filiera corta: canale distributivo basato sul rapporto commerciale diretto tra gli imprenditori agricoli, ancorché organizzati nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, ed i consumatori finali, anche associati fra loro, ovvero mediato attraverso gli esercenti l’attività di ristorazione e di ospitalità turistica;

     b) imprenditore agricolo:

     1. imprenditori agricoli singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e successive modificazioni ed integrazioni;

     2. imprenditori ittici iscritti nei registri imprese di pesca tenuti dalle capitanerie di porto;

     c) mercato agricolo di vendita diretta: aree pubbliche destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli da parte dei soli imprenditori agricoli, ancorché organizzati nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro;

     d) disciplinare di mercato: documento che regola le modalità di vendita del mercato agricolo di vendita diretta;

     e) prodotti agricoli: prodotti di cui all’articolo 38 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

 

     Art. 3. (Mercati agricoli di vendita diretta in aree pubbliche)

     1. I comuni, anche associati, possono istituire in aree pubbliche i mercati agricoli di vendita diretta che soddisfino gli standard di cui alla presente legge. Nel rispetto dei medesimi standard, i mercati agricoli possono essere costituiti anche su iniziativa degli imprenditori singoli o associati, di enti pubblici o privati, comprese le società e le fondazioni, previa presentazione di richiesta al Comune competente contenente l'impegno al rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, del disciplinare di mercato di cui all'articolo 2 e della relativa autorizzazione.

     2. I comuni adottano il disciplinare di mercato per i mercati agricoli di vendita diretta dagli stessi istituiti ed autorizzano il disciplinare per i mercati costituiti su iniziativa di parte ai sensi del comma 1 sulla base delle linee guida approvate dalla Giunta regionale.

     3. I comuni danno comunicazione alla Regione dell'istituzione dei mercati agricoli di vendita diretta.

     4. L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57) e successive modificazioni ed integrazioni, non è assoggettato alla disciplina sul commercio.

     5. Il mercato agricolo di vendita diretta è soggetto all'attività di controllo del Comune nel cui ambito territoriale ha sede. L'attività di controllo è finalizzata ad accertare il rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e del disciplinare di mercato e, in caso di violazione delle disposizioni riferite ai mercati agricoli di vendita diretta di cui all’articolo 5, il Comune dispone la chiusura del mercato.

 

     Art. 4. (Riserva degli spazi per la vendita dei prodotti agricoli provenienti da filiera corta)

     1. I comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'articolo 4 del d.lgs 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, una percentuale sul totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche, con priorità alle aziende agricole sociali [1].

     2. I posteggi riservati ai sensi del comma 1 possono essere ripartiti in maniera non uniforme tra i diversi mercati presenti nel territorio comunale.

     3. L’ubicazione delle aree riservate di cui al comma 1 deve essere immediatamente riconoscibile ed identificabile, nonché comunicata alla clientela mediante adeguata segnaletica.

     4. I comuni comunicano alla Regione le percentuali di riserva e, con cadenza annuale, il numero effettivo di esercenti la vendita diretta di cui al comma 1.

 

     Art. 5. (Condizioni per la vendita nei mercati agricoli di vendita diretta e negli spazi riservati)

     1. Possono esercitare la vendita diretta nei mercati agricoli di cui all’articolo 3 e negli spazi riservati di cui all’articolo 4 esclusivamente gli imprenditori agricoli singoli o associati.

     2. L'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta di cui all’articolo 3 e negli spazi riservati di cui all’articolo 4 è esercitata dai titolari dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, di società di persone o di società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla prima lavorazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci, dai relativi familiari coadiuvanti, dal personale dipendente di ciascuna impresa, nonché da società di servizi specificamente incaricate costituite da imprenditori agricoli.

     3. Ai sensi dall'articolo 4 del d.lgs. 228/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, non possono esercitare l'attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone, e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente l'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

 

     Art. 6. (Attività consentite nei mercati agricoli di vendita diretta)

     1. All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta sono ammesse, da parte dei soggetti di cui all’articolo 5, comma 2, le attività di degustazione di cibi e bevande ottenute nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, nonché di quelle relative alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono ammesse, altresì, le attività di animazione, informazione ed educazione alimentare rivolte ai consumatori.

 

     Art. 7. (Tutela e valorizzazione della tradizione enogastronomica regionale)

     1. Al fine di tutelare e valorizzare la tradizione enogastronomica regionale e assicurare ai consumatori una corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari somministrati, la Regione, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove la creazione di un sistema d’identificazione delle imprese esercenti l’attività di ristorazione operanti nel territorio regionale che somministrano un “menù tipico regionale”, differenziato a livello provinciale secondo le tradizioni enogastronomiche locali, comprensivo dell’offerta di vini e di oli d’oliva liguri a denominazione d’origine riconosciuta.

     2. La registrazione delle imprese nel sistema di cui al comma 1 è volontaria ed è disposta dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio.

     3. La Giunta regionale, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, definisce le tipologie di prodotti alimentari del menù tipico regionale, i requisiti e le procedure per la registrazione nel sistema d’identificazione di cui al comma 1, gli obblighi delle imprese, le attività di controllo da parte delle stesse camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le fattispecie che comportano la revoca della registrazione.

 

     Art. 8. (Utilizzo dei prodotti agricoli nei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici)

     1. Negli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, costituisce titolo preferenziale per l’aggiudicazione l’utilizzo, da parte dei partecipanti alla gara, di prodotti agricoli conferiti sulla base della sottoscrizione di accordi di fornitura con le forme organizzate di produzione locale.

     2.  L’utilizzazione di prodotti di cui al comma 1 nella preparazione dei pasti forniti dai gestori dei servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici deve risultare espressamente attraverso l’impiego di idonei strumenti di informazione agli utenti dei servizi.

 

CAPO II

MODIFICAZIONI DI NORME E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 9. (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 21 marzo 2007, n. 13 (Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle Enoteche regionali, nonché interventi a favore della ricettività diffusa)

     1. (Omissis) [2].

     2. L’articolo 5 della l.r. 13/2007 è abrogato.

     3. (Omissis) [3].

     4. (Omissis) [4].

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2011, n. 34 (Iniziative di aiuto ai settori della pesca e dell’agricoltura, implementazione del fondo di cui alla legge regionale 3 febbraio 2010, n. 1 (Interventi urgenti conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei mesi di dicembre 2009, gennaio e ottobre 2010 e nel corso dell’anno 2011) e ulteriori modificazioni alla l.r. 1/2010 e alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio)))

     1. L’articolo 8 della l.r. 34/2011 è abrogato.

 

     Art. 11. (Norma transitoria)

     1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le modalità ed i requisiti per il riconoscimento della Oleoteca regionale, nonché le modalità di coordinamento con l’Enoteca regionale di cui all’articolo 11 della l.r. 13/2007, come sostituito dall’articolo 9, comma 3, della presente legge.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 21 novembre 2013, n. 36.

[2] Sostituisce il comma 3 dell’art. 4 della L.R. 21 marzo 2007, n. 13.

[3] Sostituisce l’art. 11 della L.R. 21 marzo 2007, n. 13.

[4] Inserisce l’art. 11 bis nella L.R. 21 marzo 2007, n. 13.