§ 4.4.106 - Regolamento 22 maggio 2012, n. 423.
Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto [...]


Settore:Normativa europea
Materia:4. politica regionale e strumenti strutturali
Capitolo:4.4 coordinamento dei fondi strutturali
Data:22/05/2012
Numero:423


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea


§ 4.4.106 - Regolamento 22 maggio 2012, n. 423.

Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria

(G.U.U.E. 23 maggio 2012, n. L 133)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 177,

 

vista la proposta della Commissione europea,

 

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La crisi finanziaria mondiale senza precedenti e la recessione economica hanno seriamente compromesso la crescita economica e la stabilità finanziaria e hanno provocato un grave deterioramento delle condizioni finanziarie, economiche e sociali in diversi Stati membri.

 

(2) Anche se sono già state adottate importanti azioni per controbilanciare gli effetti negativi della crisi, comprese alcune modifiche del quadro legislativo, l'impatto della crisi finanziaria incide fortemente sull'economia reale, sul mercato del lavoro e sui cittadini.

 

(3) Ai sensi dell'articolo 122, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di concedere un'assistenza finanziaria dell'Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà causate, tra l'altro, da circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo, il regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio [3] ha istituito un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria al fine di preservare la stabilità finanziaria dell'Unione.

 

(4) Con le decisioni di esecuzione del Consiglio 2011/77/UE [4] e 2011/344/UE [5] è stata concessa assistenza finanziaria rispettivamente all'Irlanda e al Portogallo a norma del regolamento (UE) n. 407/2010.

 

(5) La Grecia si trovava già in gravi difficoltà relativamente alla propria stabilità finanziaria prima dell'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 407/2010. Non è stato pertanto possibile fornire l'assistenza finanziaria alla Grecia sulla base di tale regolamento.

 

(6) L'accordo tra creditori e l'accordo sul programma di prestiti per la Grecia, firmati l' 8 maggio 2010, sono entrati in vigore l' 11 maggio 2010. L'accordo tra creditori rimarrà pienamente valido ed efficace per un periodo di programmazione di tre anni, fino a quando vi siano importi residui ai sensi dell'accordo sul programma di prestiti.

 

(7) Il regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri [6], stabilisce che, in caso di difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno Stato membro che non ha adottato l'euro, il Consiglio debba concedergli assistenza reciproca.

 

(8) Mediante le decisioni del Consiglio 2009/102/CE [7] e 2009/459/CE [8], rispettivamente Ungheria e Romania hanno ottenuto l'assistenza finanziaria a norma del regolamento (CE) n. 332/2002.

 

(9) L' 11 luglio 2011 i ministri delle finanze dei diciassette Stati membri appartenenti all'area dell'euro hanno firmato il trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES). A seguito delle decisioni adottate dai capi di Stato o di governo della zona euro in data 21 luglio e 9 dicembre 2011, il trattato è stato modificato al fine di migliorare l'efficacia del meccanismo ed è stato firmato il 2 febbraio 2012. In base al trattato, il MES assumerà entro il 2013 il ruolo attualmente svolto dal Fondo europeo di stabilità finanziaria e dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria. Il presente regolamento dovrebbe pertanto tener conto del MES.

 

(10) Nelle conclusioni del 23 e 24 giugno 2011 il Consiglio europeo ha accolto favorevolmente l'intenzione della Commissione di rafforzare le sinergie fra il programma di prestiti per la Grecia e i fondi dell'Unione, e ha appoggiato gli sforzi tesi a incrementare la capacità della Grecia di assorbire i fondi dell'Unione per stimolare la crescita e l'occupazione grazie a un riorientamento verso il miglioramento della competitività e la creazione di posti di lavoro. Esso ha inoltre accolto con favore e ha appoggiato l'elaborazione da parte della Commissione, insieme agli Stati membri, di un programma globale di assistenza tecnica alla Grecia.

 

(11) Nella dichiarazione dei capi di Stato o di governo della zona euro e delle istituzioni dell'Unione europea del 21 luglio 2011, la Commissione e la Banca europea per gli investimenti (BEI) sono state invitate a sviluppare sinergie tra i programmi di prestiti e i fondi dell'Unione in tutti i paesi che beneficiano di un'assistenza dell'Unione o del Fondo monetario internazionale. Il presente regolamento dovrebbe contribuire a questo obiettivo.

 

(12) Nella dichiarazione dei membri del Consiglio europeo del 30 gennaio 2012, i capi di Stato o di governo hanno concordato quale misura urgente un rafforzamento del sostegno della BEI all'infrastruttura e hanno invitato il Consiglio, la Commissione e la BEI a valutare le opzioni possibili per rafforzare l'azione della BEI a sostegno della crescita e a formulare appropriate raccomandazioni, considerando anche le possibilità per il bilancio generale dell'Unione europea di moltiplicare la capacità di finanziamento del gruppo BEI. Il presente regolamento intende rispondere a tale invito nel contesto attuale della gestione delle crisi.

 

(13) L'esecuzione dei programmi operativi e dei progetti d'investimento nelle infrastrutture e negli investimenti produttivi in Grecia incontra gravi problemi poiché le condizioni della partecipazione del settore privato e, soprattutto, del settore finanziario sono drammaticamente cambiate in seguito alla crisi economica e finanziaria.

 

(14) Al fine di alleviare questi problemi e di accelerare l'esecuzione dei programmi operativi e dei progetti, oltre che per sostenere la ripresa economica, è necessario che gli Stati membri che hanno incontrato o sono stati minacciati da gravi problemi in merito alla loro stabilità finanziaria e che hanno ottenuto un'assistenza finanziaria da uno dei meccanismi di assistenza finanziaria di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell' 11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione [9], quale modificato dal regolamento (UE) n. 1311/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio [10], possano dedicare risorse finanziarie dei programmi operativi alla creazione di strumenti di condivisione dei rischi in grado di concedere prestiti o garanzie o altri dispositivi di finanziamento a favore dei progetti e delle operazioni previsti da un programma operativo.

 

(15) Tenuto conto della grande esperienza della BEI in quanto ente di finanziamento di progetti di infrastrutture e del suo impegno a favore della ripresa economica, la Commissione dovrebbe essere in grado di istituire strumenti di condivisione dei rischi mediante un accordo di cooperazione concluso a tal fine con la BEI. Nell'ottica di assicurare la certezza del diritto, è necessario definire i principali termini e condizioni propri di tale accordo di cooperazione nel regolamento (CE) n. 1083/2006. Per quanto concerne la particolare natura di gestione delle crisi degli strumenti di condivisione dei rischi di cui al presente regolamento, i termini e le condizioni specifici di ogni cooperazione dovrebbero essere stabiliti in un singolo accordo di cooperazione, da concludere tra la Commissione e la BEI ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [11].

 

(16) Considerata la necessità di moltiplicare le possibilità di investimento suscettibili di emergere negli Stati membri interessati, è opportuno che la Commissione sia inoltre in grado di stabilire strumenti di condivisione dei rischi con organismi di diritto pubblico nazionale o internazionale o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, sulla base di termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla BEI.

 

(17) Per intervenire rapidamente nel contesto dell'attuale crisi economica, finanziaria e sociale, è opportuno che gli strumenti di condivisione dei rischi di cui al presente regolamento siano eseguiti dalla Commissione conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

(18) Per motivi di chiarezza e ai fini della certezza del diritto è opportuno inserire una definizione di uno strumento di condivisione dei rischi nell'articolo 36 bis del regolamento (CE) n. 1083/2006, come modificato dal presente regolamento. Gli strumenti di condivisione dei rischi dovrebbero essere utilizzati per prestiti e garanzie, nonché per altri dispositivi di finanziamento, al fine di finanziare operazioni cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione, in rapporto ai costi di investimento non finanziabili quali spese ammissibili ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o a norma delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato. A tal fine occorre altresì stabilire una deroga all'articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

 

(19) Uno Stato membro che chiede di beneficiare di uno strumento di condivisione dei rischi dovrebbe specificare chiaramente, nella propria richiesta scritta alla Commissione, il motivo per cui ritiene di rientrare in una delle condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, accludendo alla propria richiesta tutte le informazioni prescritte da tale regolamento al fine di comprovare la condizione di ammissibilità specificata. Nella richiesta lo Stato membro richiedente dovrebbe altresì individuare i programmi (compreso l'elenco dei progetti proposti e il relativo fabbisogno di finanziamento) cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 assegnate a tali programmi che intende destinare allo strumento di condivisione dei rischi. La richiesta dello Stato membro dovrebbe quindi essere trasmessa alla Commissione, entro il 31 agosto 2013, ai fini dell'adozione di una decisione della Commissione sulla partecipazione dello Stato membro richiedente a uno strumento di condivisione dei rischi entro il 31 dicembre 2013. Prima che la Commissione adotti una decisione in merito alla richiesta dello Stato membro, i relativi programmi operativi a titolo del FESR e del Fondo di coesione dovrebbero essere rivisti, ai sensi del'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006.

 

(20) Le operazioni prescelte, ammissibili ai sensi di uno strumento di condivisione dei rischi, dovrebbero essere costituite da grandi progetti che siano già stati oggetto di una decisione della Commissione ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006 o da altri progetti, cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione e rientranti in uno o più dei loro programmi operativi, che registrino una mancanza di finanziamenti per quanto riguarda i costi di investimento a carico degli investitori privati. Infine, le operazioni prescelte potrebbero altresì essere costituite da operazioni che contribuiscono agli obiettivi del quadro di riferimento strategico nazionale dello Stato membro richiedente e agli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione e che possono, grazie al loro carattere, contribuire a sostenere la crescita e a rafforzare la ripresa economica, previa disponibilità di fondi nell'ambito dello strumento di condivisione dei rischi.

 

(21) Lo Stato membro richiedente dovrebbe altresì specificare nella propria richiesta l'importo disponibile a suo esclusivo beneficio all'interno della propria dotazione finanziaria di politica di coesione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006, che può essere stanziato per gli obiettivi dello strumento di condivisione dei rischi esclusivamente sugli impegni di bilancio dell'Unione da effettuare negli esercizi 2012 e 2013 in base all'articolo 75, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1083/2006, che non deve essere superiore al 10 % della dotazione indicativa totale in riferimento al FESR e al Fondo di coesione per lo Stato membro richiedente per gli anni 2007-2013, e che deve essere approvato ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1083/2006. Infine, è necessario garantire che il finanziamento dell'Unione dello strumento di condivisione dei rischi, comprese le spese di gestione e altre spese consentite, sia chiaramente limitato al sopraindicato importo massimo del contributo dell'Unione allo strumento di condivisione dei rischi, senza nessun altro onere aggiuntivo connesso a carico del bilancio generale dell'Unione europea. Qualsiasi rischio residuo inerente nelle operazioni finanziate sulla base dello strumento di condivisione dei rischi dovrebbe quindi essere sostenuto o dalla BEI o da organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico, insieme ai quali lo strumento di condivisione dei rischi è stato creato in virtù di un accordo di cooperazione. Il riutilizzo degli importi restituiti o di qualsiasi importo residuo, destinati allo strumento di condivisione dei rischi, dovrebbe essere consentito a norma del presente regolamento per lo stesso Stato membro, su sua richiesta e nell'ambito dello stesso strumento di condivisione dei rischi, purché soddisfi ancora le condizioni di ammissibilità.

 

(22) La Commissione dovrebbe verificare che le informazioni presentate dallo Stato membro richiedente siano corrette e che la richiesta dello Stato membro sia giustificata, e dovrebbe avere la facoltà di adottare, mediante un atto di esecuzione ed entro quattro mesi dalla richiesta dello Stato membro, una decisione in merito ai termini e alle condizioni della partecipazione dello Stato membro richiedente allo strumento di condivisione dei rischi. Tuttavia, è opportuno che siano accolti come ammissibili al finanziamento con un vigente strumento di condivisione dei rischi solo i progetti per i quali è stata adottata una decisione di finanziamento positiva da parte della BEI o di organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico, a seconda dei casi. Ai fini di trasparenza e certezza del diritto, la decisione della Commissione dovrebbe essere pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(23) Data la finalità e la natura anti-crisi dello strumento di condivisione dei rischi, introdotto dal presente regolamento, nonché la crisi senza precedenti che colpisce i mercati internazionali e il rallentamento economico che hanno seriamente danneggiato la stabilità finanziaria di vari Stati membri, con la conseguente necessità di una risposta rapida al fine di contrastare l'impatto sull'economia reale, il mercato del lavoro e i cittadini, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

(24) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1083/2006,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 1083/2006 è così modificato:

 

1) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il bilancio dell'Unione europea destinato ai Fondi è eseguito nell'ambito di una gestione concorrente degli Stati membri e della Commissione, ai sensi dell'articolo 53, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, a eccezione dello strumento di cui all'articolo 36 bis del presente regolamento e dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 45 del presente regolamento.

Il principio di sana gestione finanziaria è applicato conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

2) è inserito l'articolo seguente:

 

"Art. 36 bis. Strumento di condivisione dei rischi

1. Ai fini del presente articolo, per strumento di condivisione dei rischi si intende uno strumento finanziario che garantisca la copertura totale o parziale di un rischio definito, se del caso, in cambio di una remunerazione pattuita.

 

2. Uno Stato membro che rispetta una delle condizioni enunciate all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c), può destinare una parte delle risorse complessive distribuite conformemente agli articoli 19 e 20 a uno strumento di condivisione dei rischi, che la Commissione stabilisce attraverso un accordo di cooperazione con la BEI oppure con organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico che offrono garanzie sufficienti conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, secondo termini e condizioni analoghi a quelli applicati alla e dalla BEI ("organismo esecutivo incaricato"), al fine di coprire gli accantonamenti e l'allocazione del capitale di garanzie e prestiti, nonché di altri strumenti finanziari concessi nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi.

 

3. L'accordo di cooperazione, di cui al paragrafo 2, contiene norme riguardanti in particolare: l'importo totale del contributo dell'Unione e le previste modalità in base alle quali sarà reso disponibile; le condizioni del conto fiduciario da stabilirsi a cura dell'organismo esecutivo incaricato; i criteri di ammissibilità per l'utilizzo del contributo dell'Unione; i particolari della precisa condivisione dei rischi (compreso il tasso di indebitamento) da coprire e le garanzie che l'organismo esecutivo incaricato dovrà fornire; il prezzo dello strumento di condivisione dei rischi basato sul margine di rischio e su tutti i costi amministrativi dello strumento da coprire; la procedura di domanda e di approvazione delle proposte di progetto prevista dallo strumento di condivisione dei rischi; il periodo di disponibilità dello strumento di condivisione dei rischi; i requisiti di rendicontazione.

 

L'esatta condivisione dei rischi (incluso il tasso di indebitamento) che sarà assunta, a norma dell'accordo di cooperazione, dall'organismo esecutivo incaricato, è in media pari ad almeno 1,5 volte l'importo del contributo dell'Unione allo strumento di condivisione dei rischi.

 

I pagamenti a favore dello strumento di condivisione dei rischi saranno effettuati in rate, conformemente al programma di mobilitazione dello strumento di condivisione dei rischi nella concessione di prestiti e di garanzie per finanziare operazioni particolari.

 

4. In deroga all'articolo 54, paragrafo 5, lo strumento di condivisione dei rischi è utilizzato per finanziare operazioni cofinanziate dal FESR o dal Fondo di coesione, in rapporto a costi di investimento non finanziabili, quali spese ammissibili ai sensi dell'articolo 55 o a norma delle regole dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

 

Può essere altresì utilizzato per finanziare operazioni che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del quadro di riferimento strategico nazionale dello Stato membro richiedente e degli orientamenti strategici comunitari in materia di coesione di cui alla decisione 2006/702/CE del Consiglio, e che apportano il massimo valore aggiunto alla strategia dell'Unione in materia di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

 

5. Lo strumento di condivisione dei rischi è eseguito dalla Commissione nell'ambito della gestione centralizzata indiretta ai sensi degli articoli 54 e 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

 

6. Lo Stato membro che intende beneficiare di uno strumento di condivisione dei rischi presenta una richiesta scritta alla Commissione entro il 31 agosto 2013. Nella richiesta, lo Stato membro fornisce tutte le informazioni necessarie a stabilire:

 

a) se soddisfa una delle condizioni di cui all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c), indicando un riferimento a una decisione del Consiglio o ad altro atto giuridico che ne dimostri l'ammissibilità;

 

b) l'elenco dei programmi (compresi i progetti proposti e il relativo fabbisogno di finanziamenti) cofinanziati dal FESR o dal Fondo di coesione e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 a tali programmi che intende stornare al fine di riassegnarla allo strumento di condivisione dei rischi;

 

c) l'elenco dei progetti proposti ai sensi del paragrafo 4, secondo comma, e la quota delle dotazioni 2012 e 2013 che intende stornare al fine di riassegnarla allo strumento di condivisione dei rischi;

 

d) l'importo disponibile a suo esclusivo beneficio nell'ambito della dotazione finanziaria della politica di coesione ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 2, e un'indicazione dell'importo che potrebbe essere stanziato per gli obiettivi dello strumento di condivisione dei rischi esclusivamente a titolo degli impegni di bilancio dell'Unione da effettuare negli esercizi 2012 e 2013, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 1.

 

7. Dopo aver verificato che la richiesta dello Stato membro è corretta e giustificata, la Commissione adotta una decisione, entro quattro mesi dalla richiesta dello Stato membro e mediante un atto di esecuzione, che specifichi il sistema stabilito per garantire che l'importo disponibile sia utilizzato esclusivamente a vantaggio dello Stato membro che ha fornito tale importo nel quadro della sua dotazione finanziaria della politica di coesione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, e che precisi i termini e le condizioni della partecipazione dello Stato membro richiedente allo strumento di condivisione dei rischi. I termini e le condizioni coprono in particolare:

 

a) la tracciabilità e la contabilità, le informazioni sull'utilizzazione dei fondi, le condizioni di pagamento e i sistemi di monitoraggio e di controllo;

 

b) la struttura dei costi e delle altre spese amministrative e di gestione;

 

c) l'elenco indicativo dei progetti ammissibili al finanziamento; e

 

d) l'importo massimo del contributo dell'Unione che può essere assegnato allo strumento di condivisione dei rischi dalle dotazioni disponibili dello Stato membro, nonché dalle quote per l'attuazione pratica.

 

La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Nel decidere in merito alla richiesta dello Stato membro, la Commissione garantisce che siano accolti come ammissibili al finanziamento, con un vigente strumento di condivisione dei rischi, solo i progetti per i quali sia stata adottata una decisione di finanziamento positiva dalla BEI o da organismi di diritto pubblico nazionali o internazionali o enti di diritto privato investiti di compiti di servizio pubblico.

 

8. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 7 è preceduta dalla revisione dei programmi operativi nell'ambito del FESR e del Fondo di coesione ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2.

 

9. Gli importi assegnati allo strumento di condivisione dei rischi sono rigorosamente soggetti a un tetto massimo di spesa e non superano il 10 % della dotazione indicativa totale in riferimento al FESR e al Fondo di coesione dello Stato membro richiedente per gli anni 2007-2013, approvata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, lettera b). Le dotazioni finanziarie disponibili per i progetti di cui al paragrafo 4, secondo comma, del presente articolo, sono limitate agli importi residui previo finanziamento delle operazioni di cui al paragrafo 4, primo comma, del presente articolo. Con l'eccezione del contributo totale dell'Unione allo strumento di condivisione dei rischi, sancito dalla decisione di cui al paragrafo 7 del presente articolo, la partecipazione dell'Unione a uno strumento di condivisione dei rischi non comporta ulteriori impegni fuori bilancio né per il bilancio generale dell'Unione europea né per quello dello Stato membro interessato.

 

10. Qualunque importo restituito o importo residuo dopo la conclusione di un'operazione coperta dallo strumento di condivisione dei rischi può essere riutilizzato, su richiesta dello Stato membro interessato, nel quadro dello strumento di condivisione dei rischi, a condizione che lo Stato membro soddisfi ancora una delle condizioni stabilite all'articolo 77, paragrafo 2, lettere a), b) e c). Se lo Stato membro non rispetta più una di tali condizioni, l'importo restituito o l'importo residuo è considerato come un'entrata con destinazione specifica ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002. Su richiesta dello Stato membro interessato, gli stanziamenti d'impegno supplementari creati da questa entrata con destinazione specifica sono aggiunti l'anno successivo alla dotazione finanziaria dello Stato membro a titolo della politica di coesione.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

[1] GU C 43 del 15.2.2012, pag. 13.

 

[2] Posizione del Parlamento europeo del 19 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 26 aprile 2012 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

 

[4] Decisione di esecuzione 2011/77/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che fornisce all’Irlanda assistenza finanziaria dell’Unione (GU L 30 del 4.2.2011, pag. 34).

 

[5] Decisione di esecuzione 2011/344/UE del Consiglio, del 30 maggio 2011, sulla concessione di assistenza finanziaria dell’Unione al Portogallo (GU L 159 del 17.6.2011, pag. 88).

 

[6] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

 

[7] Decisione 2009/102/CE del Consiglio, del 4 novembre 2008, relativa ad un sostegno finanziario comunitario a medio termine all’Ungheria (GU L 37 del 6.2.2009, pag. 5).

 

[8] Decisione 2009/459/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alla concessione di un sostegno finanziario comunitario a medio termine alla Romania (GU L 150 del 13.6.2009, pag. 8).

 

[9] GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.

 

[10] GU L 337 del 20.12.2011, pag. 5.

 

[11] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.