§ 3.1.124 - L.R. 11 aprile 2012, n. 10.
Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:11/04/2012
Numero:10


Sommario
Art. 1.  (Obiettivi e definizioni)
Art. 2.  (Finalità)
Art. 3.  (Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)
Art. 4.  (Individuazione e diagnosi)
Art. 5.  (Misure educative e didattiche di supporto)
Art. 6.  (Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie)
Art. 7.  (Piano regionale)
Art. 8.  (Misure per l'inserimento lavorativo)
Art. 9.  (Norma finanziaria)
Art. 10. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.1.124 - L.R. 11 aprile 2012, n. 10.

Disposizioni in favore dei soggetti con disturbi specifici di apprendimento

(B.U. 16 aprile 2012, n. 7 - S.S. 18 aprile 2012, n. 1)

 

Art. 1. (Obiettivi e definizioni)

1. La Regione Calabria, in applicazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico) e dei principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione e dall'articolo 2, comma 2, lettera b) dello Statuto, riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), che possono ostacolare il pieno sviluppo dell'individuo.

 

2. Ai fini della presente legge, si intende per:

 

a) dislessia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà nell'imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;

 

b) disgrafia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nella realizzazione grafica;

 

c) disortografia, un disturbo specifico di scrittura che si manifesta in difficoltà nei processi linguistici di transcodifica;

 

d) discalculia, un disturbo specifico che si manifesta con una difficoltà negli automatismi del calcolo e dell'elaborazione dei numeri.

 

3. La dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia possono sussistere separatamente o insieme.

 

4. Nell'interpretazione delle definizioni di cui ai comma 2 si tiene conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

 

     Art. 2. (Finalità)

1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

 

a) garantire le condizioni affinché i soggetti con DSA si realizzino nella

scuola, nel lavoro, nella formazione professionale e in ogni altro contesto nel

quale sì sviluppa e realizza la persona;

 

b) promuovere la diagnosi precoce dei DSA;

 

c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA, favorendone il successo scolastico e formativo;

 

d) sensibilizzare e formare gli insegnanti, i formatori, i referenti delle istituzioni scolastiche, gli operatori socio-sanitari e le famiglie sulle problematiche legate ai DSA;

 

e) promuovere specifiche iniziative volte a favorire la riabilitazione, facilitare l'apprendimento e agevolare l'integrazione e le pari opportunità dei soggetti con DSA;

 

f) garantire ai soggetti con DSA uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito lavorativo.

 

     Art. 3. (Formazione nella scuola e nelle strutture sanitarie)

1. Nell'ambito della programmazione regionale nel settore della formazione sono previsti interventi per la formazione e l'aggiornamento del personale dei Servizio sanitario regionale e di personale docente e dirigente delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia.

 

2. La formazione degli insegnanti e dei dirigenti scolastici è diretta a garantire:

 

a) La conoscenza approfondita delle problematiche relative ai disturbi dell'apprendimento e alla loro precoce individuazione;

 

b) la conoscenza delle strategie didattiche adeguate ai soggetti con DSA, individuate alla luce delle esperienze innovative italiane ed estere, nonché con la collaborazione di centri di ricerca, di associazioni, agenzie e istituzioni educative;

 

c) la conoscenza degli strumenti compensativi e delle misure dispensative;

 

d) l'adozione di percorsi educativi personalizzati, anche attraverso soluzioni dispensative e compensative nel corso del ciclo di studi;

 

e) l'attenzione, nella scelta dei testi scolastici di pari qualità, verso case editrici che forniscano i libri in formato digitale.

 

3. La formazione degli operatori socio-sanitari è diretta a garantire che gli stessi sappiano:

 

a) fornire consulenza ai docenti in merito ai disturbi dell'apprendimento e in particolare ai DSA;

 

b) distinguere tra i disturbi dell'apprendimento e i DSA;

 

c) diagnosticare ed attestare le situazioni di DSA secondo le linee guida della Consensus Conference 2007 e successivi aggiornamenti;

 

d) fornire gli opportuni interventi riabilitativi;

 

e) collaborare con i docenti alla stesura e realizzazione, per ciascun alunno con DSA, dì un piano didattico personalizzato che tenga conto degli interventi riabilitativi, educativi e didattici.

 

4. La formazione degli operatori sanitari viene assicurata dalle ASP competenti nell'ambito della programmazione annuale, mentre la formazione degli operatori scolastici è assicurata attraverso corsi di formazione gestiti dalle università e dalle associazioni riconosciute dal MIUR come enti formatori.

 

     Art. 4. (Individuazione e diagnosi)

1. È compito delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle paritarie e dell'infanzia, attuare interventi idonei ad individuare gli alunni sospetti o a rischio di OSA e darne sollecita comunicazione alle famiglie interessate, per avviare un percorso diagnostico specifico.

 

2. La diagnosi di DSA è effettuata in forma multidisciplinare nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario regionale ed è comunicata alla famiglia e alla scuoia di appartenenza dello studente, in attuazione e in conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n, 196.

 

3. Le Aziende sanitarie provinciali possono prevedere che la diagnosi venga effettuata, sempre in forma multidisciplinare, da strutture private autorizzate e accreditate con competenze specifiche sui DSA che adottino i protocolli diagnostici in conformità alle raccomandazioni per la pratica clinica sui disturbi evolutivi specifici di apprendimento definite con il metodo della Consensus Conference del 2007.

 

     Art. 5. (Misure educative e didattiche di supporto)

1. Gli alunni con diagnosi di DSA, nel corso dei cicli di istruzione e delle attività di formazione, hanno diritto di fruire di appositi strumenti, dispensativi e compensativi, di flessibilità scolastica, anche sulla base di quanto previsto dagli indirizzi ministeriali in materia, al fine di accedere ad un percorso scolastico in grado di valorizzare tutte le loro potenzialità.

 

2. Le istituzioni scolastiche, in linea con quanto previsto dalla legislazione nazionale e in raccordo con i servizi di neuropsichiatria infantile delle ASP, garantiscono agli alunni con DSA:

 

a) l'uso di una didattica individualizzata, con forme flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto delle caratteristiche peculiari dello studente;

 

b) misure dispensative, atte a dispensare dalla lettura ad alta voce e dalla scrittura sotto dettatura, a programmare tempi più lunghi per le prove scritte e valutare le prove scritte e orali in modo da consentire la dimostrazione delle competenze con modalità adatte al tipo di problema che l'alunno presenta;

 

c) strumenti compensativi, che abbiano potenzialità abilitative e il vantaggio di compensare la funzione deficitaria nonché di favorire l'autonomia dei soggetti con DSA, quali la calcolatrice, il registratore, il computer con programmi di video-scrittura, il correttore ortografico, la sintesi vocale, la tavola pitagorica, i formulari, le mappe ed altro.

 

3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte a monitoraggio da parte dei docenti per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

 

4. Al fine di favorire un apprendimento coerente con l'attività didattica, gli alunni con DSA utilizzano a casa ed a scuola gli stessi strumenti tramite contratti di comodato d'uso.

 

5. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado è prevista la figura del referente scolastico per i DSA.

 

     Art. 6. (Contributi agli enti locali, alle istituzioni scolastiche e alle famiglie)

1. La Regione Calabria concede annualmente specifici contributi agli enti locali che segnalano la presenza di soggetti affetti da DSA con diagnosi accertata per favorire l'acquisto nelle scuole di strumenti informatici dotati di videoscrittura con correttore ortografico e sintesi vocale e di altri strumenti alternativi, informatici o tecnologici, volti a facilitare i percorsi didattici degli alunni.

 

2. Ai contributi di cui al comma precedente si farà fronte con i fondi di cui al successivo articolo 9.

 

     Art. 7. (Piano regionale)

1. La Giunta regionale, con deliberazione, adotta annualmente un piano per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge.

 

2. Il piano di finanziamento è elaborato dai dipartimenti competenti anche sulla base delle indicazioni contenute nei piani di zona di cui alla legge regionale 26 novembre 2003 n. 23 e stabilisce le modalità di integrazione finanziaria a livello distrettuale tra i servizi sociali e servizi sanitari.

 

     Art. 8. (Misure per l'inserimento lavorativo)

1. Alle persone con disturbi di apprendimento sono assicurate uguali opportunità di sviluppo delle proprie capacità e uguale accesso al mondo del lavoro.

 

2. A tutti i soggetti affetti da DSA, nelle prove scritte dei concorsi pubblici indetti dalla Regione Calabria e dai suoi enti strumentali è assicurata la possibilità di sostituire tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, ovvero di usufruire di un prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle medesime prove.

 

3. Il candidato con DSA deve produrre, con la domanda di partecipazione al concorso o alla selezione, una certificazione medica, rilasciata dalle strutture di cui all'articolo 4 della presente legge, che accerti l'esistenza del disturbo e specifichi gli strumenti compensativi e le misure dispensative di cui necessita.

 

4. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposite linee guida per uniformare l'operato delle commissioni esaminatrici in merito all'utilizzo degli strumenti compensativi.

 

     Art. 9. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 della presente legge, quantificati a regime in euro 100.000,00, si provvede mediante l'utilizzazione dei fondi del Programma Operativo Regione Calabria FSE 2007-2013.

 

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 5 e 6 della presente legge, determinati per l'esercizio in corso in euro 100.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio, inerente ai «Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese di investimento» il cui stanziamento viene ridotto del medesimo importo.

 

3. La disponibilità finanziaria di euro 100.000,00 di cui al precedente comma, è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 6.2.01.07 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio corrente. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

 

4. Per gli anni successivi, agli oneri, quantificati a regime in euro 150.000,00, si provvede, nei limiti consentiti dall'effettiva disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento.

 

     Art. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.