§ 3.3.27 - L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.
Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".


Settore:Codici provinciali
Regione:Bolzano
Materia:3. assetto del territorio
Capitolo:3.3 lavori pubblici
Data:27/02/2012
Numero:5


Sommario
Art. 1. 1. Dopo l'articolo 3-bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo
Art. 2. 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito


§ 3.3.27 - L.P. 27 febbraio 2012, n. 5.

Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, "Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici".

(B.U. 6 marzo 2012, n. 10)

 

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 3-bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 3-ter (Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici) -1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l'accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell'Unione Europea in materia di lavori pubblici nonché in applicazione dell'articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche.

2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto.

In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi d'avanzamento dei lavori."

 

2. Dopo la lettera f) dell'articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera:

"f-bis) nei bandi con criteri di qualità, vigila affinché le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva.

Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila affinché l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico;"

 

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente comma:

"1-bis. In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020. La validazione è eseguita con l'approvazione del progetto."

 

4. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Per le opere ovvero lavori per cui deve essere indetta una gara ai sensi dell'articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, si applica preferibilmente il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la concorrenza e facilitare lo svolgersi del procedimento, alle imprese invitate si richiedono progetti, documentazione complessa o la realizzazione dei campioni in proporzione all'entità dell'appalto."

 

5. Il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito:

"3. L'impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all'impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l'amministrazione committente."

 

     Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:

"1. Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidarle ad un soggetto con le qualifiche professionali adeguate."