§ 4.5.93 - L.R. 10 febbraio 2012, n. 8.
Integrazione alla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 recante 'Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio' e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:10/02/2012
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 2, comma 3, della l.r. 13/2008)
Art. 2.  (Modifica all’articolo 6, comma 1, della l.r. 13/2008)
Art. 3.  (Integrazione alla l.r. 13/2008)
Art. 4.  (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 13/2008)
Art. 5.  (Modifiche alla l.r. 1/2012)
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 4.5.93 - L.R. 10 febbraio 2012, n. 8.

Integrazione alla legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 recante 'Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio' e modifiche alla L.R. n. 1/2012 'Finanziaria regionale 2012'.

(B.U. 22 febbraio 2012, n. 10)

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 2, comma 3, della l.r. 13/2008)

1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale e sistema sanzionatorio) è sostituito dal seguente:

 

“3. Nei casi di alterazione o di utilizzo di titoli falsificati, oltre alle sanzioni di cui al comma 1, lett. b), per i servizi urbani, e al comma 2, lett. b), per i servizi ferroviari, i servizi automobilistici suburbani e interurbani, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste rispettivamente dagli articoli 465 e 466 del Codice penale, così come modificati dagli articoli 41 e 42 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell’art. 1 della L. 25 giugno 1999, n. 205)”

 

     Art. 2. (Modifica all’articolo 6, comma 1, della l.r. 13/2008)

1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 15 ottobre 2008, n. 13 è sostituito dal seguente:

 

“1. Per le violazioni di cui alla presente legge, per quelle di cui agli articoli 465 e 466 c.p. così come modificati dagli articoli 41 e 42 del D.lgs 30 dicembre 1999, n. 507 e per quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e successive modificazioni, è ammesso il pagamento all’atto della contestazione nelle mani dell’agente accertatore con rilascio di ricevuta, oppure presso la sede dell’azienda o nelle altre modalità previste da quest’ultima, entro il termine di sette giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione del verbale di contestazione. In questo caso il pagamento è ammesso nella misura ridotta corrispondente al minimo della sanzione amministrativa stabilita per la violazione commessa”.

 

     Art. 3. (Integrazione alla l.r. 13/2008)

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 15 ottobre 2008, n. 13 è inserito il seguente:

 

“Art. 7 bis. (Regime speciale utenti servizi ferroviari)

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7, l’utente che sale, sprovvisto di biglietto, su un treno regionale è ammesso a pagare il biglietto a tariffa ordinaria con maggiorazione di euro 5,00, purché avvisi il personale di bordo del treno al momento di salire a bordo.

2. La maggiorazione non è dovuta per i viaggiatori che salgono da località sprovviste di biglietteria, di emettitrici self – service attive e funzionanti o di punti vendita a terra, purché l’utente provveda ad avvisare, all’atto della salita, il personale di bordo del treno.

3. La maggiorazione di cui al comma 1 è applicata nel rispetto delle condizioni ivi previste anche all’utente di un treno regionale con biglietto non convalidato, salva l’ipotesi di obliteratrice non funzionante.

4. I proventi derivanti dal sovrapprezzo sono introitati dalle società e vengono iscritti nei bilanci di esercizio come proventi del traffico, con obbligo di rendicontazione separata rispetto a quella dei proventi ordinari”.

 

     Art. 4. (Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 13/2008)

1. L’articolo 9 della l.r. 15 ottobre 2008, n. 13 è sostituito dal seguente:

 

“Art. 9

(Regime speciale servizi regionali ferroviari)

1. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 7 bis e 8 commi 1 e 2, sui servizi ferroviari regionali non valgono le disposizioni previste dalla presente legge ma quelle specificatamente disciplinate dalle aziende ai sensi del d.p.r. 753/1980 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) e contenute nei contratti di servizio”.

 

     Art. 5. (Modifiche alla l.r. 1/2012)

1. L’art. 41 della l.r. 1/2012 (Legge finanziaria regionale 2012) è sostituito dal seguente:

 

“Art. 41

(Disposizioni per il funzionamento del “Centro Regionale Beni Culturali” di Sulmona)

1. Al fine di garantire il funzionamento del “Centro Regionale Beni Culturali” di Sulmona, al bilancio di previsione 2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a. Lo stanziamento previsto sulla UPB 02.01.005 del capitolo 11213 è ridotto di € 300.000,00;

b. Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21401 è aumentato di € 233.641,11;

c. Lo stanziamento previsto sulla UPB 01.02.005 del capitolo 21498 è aumentato di € 62.358,89.

2. La Direzione competente in materia provvede a tutti gli atti consequenziali.”

 

2. L’art. 39 della l.r. 1/2012 è abrogato.

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA