§ 94.1.f93 - L. 8 marzo 1994, n. 203.
Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:08/03/1994
Numero:203


Sommario
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello sociale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, [...]
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della convenzione stessa.
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 94.1.f93 - L. 8 marzo 1994, n. 203.

Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

(G.U. 26 marzo 1994, n. 71, S.O.)

 

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello sociale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B.

 

     Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'art. 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'art. 12 della convenzione stessa.

 

     Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale

 

Traduzione non ufficiale

 

Preambolo

 

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,

 

Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i princìpi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;

 

Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali fondati sulla dignità di tutti gli esseri umani;

 

Visti gli articoli 10, 11, 16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;

 

Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle società europee;

 

Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;

 

Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività locale, e convinti della necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale, in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali;

 

Hanno convenuto quanto segue:

 

 

Parte I

 

Art. 1.

1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei capitoli A, B e C.

Tuttavia ogni Stato contraente può dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del capitolo B o del capitolo C o di entrambi i capitoli.

2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applicherà uno o due capitoli solamente può in ogni altro successivo momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del capitolo o dei capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

 

Art. 2. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione «residenti stranieri» indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.

 

 

Capitolo A

 

Libertà di espressione, di riunione e di associazione

 

Art. 3.

Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'art. 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:

a) il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorità pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio-trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione;

b) il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente, ed alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri interessi. In particolar modo, il diritto alla libertà di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale, nonché il diritto di aderire ad ogni associazione.

 

Art. 4.

Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali.

 

Capitolo B

 

Organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale

 

Art. 5.

1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1:

a) a vigilare affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:

i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;

ii) fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;

iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività;

b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.

2. Ciascuna Parte vigila affinché i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettività locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.

 

Capitolo C

 

Diritto di voto alle elezioni locali

 

Art. 6.

1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni.

2. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.

 

Art. 7.

Ciascuna Parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all'art. 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.

 

 

Parte II

 

Art. 8.

Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'àmbito della vita pubblica locale.

 

Art. 9.

1. In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.

2. Il diritto ammesso dall'art. 3.a) che comporta doveri e responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una società democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrità pubblica o la sicurezza pubblica, nonché per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.

3. Il diritto ammesso dall'art. 3.b) può essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine pubblico e della prevenzione dei reati, nonché della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.

4. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformità con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui è Parte.

 

Art. 10.

Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.

 

 

Parte III

 

Art. 11.

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

Art. 12.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'art. 11.

2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

 

Art. 13.

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'art. 20.d) dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.

 

2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

 

Art. 14.

Gli impegni sottoscritti successivamente dalle Parti alla Convenzione, in conformità con l'art. 1, paragrafo 2, saranno considerati come essendo parte integrante della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

Art. 15.

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettività territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.

 

Art. 16.

1. Ogni Stato può, nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà luogo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

Art. 17.

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella menzionata all'art. 1, paragrafo 1.

 

Art. 18.

1. Ogni parte può in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

 

Art. 19.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità ai suoi articoli 12, 13 e 16;

d) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 2;

e) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 4;

f) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

 

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

 

Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 1992 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.