§ 79.2.1057 - O.P.C.M. 16 febbraio 2012, n. 4004.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:16/02/2012
Numero:4004


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di consentire il completamento delle iniziative ancora necessarie per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, [...]
Art. 2.      1. Le attività della Cabina di regia Stato-Regioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi della Direttiva del Presidente del [...]
Art. 3.      1. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3953 del 20 luglio 2011 per il completamento delle attività programmate [...]
Art. 4.      1. II Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio deì ministri è autorizzato a rimborsare al comune di Montagnareale, in provincia di Messina, la somma di euro 25.597,26, [...]
Art. 5.      1. Per consentire il completamento di tutte le iniziative in corso di realizzazione per il definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eventi meteorologici che hanno [...]
Art. 6.      1. Per consentire al Commissario delegato-Presidente della regione Toscana di completare le iniziative già avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del [...]
Art. 7.      1. Con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio-Emilia e Modena il 23 dicembre 2008, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è confermato Commissario [...]
Art. 8.      1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2012. [...]
Art. 9.      1. Il Presidente della regione Lazio-Commissario delegato prosegue, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime [...]


§ 79.2.1057 - O.P.C.M. 16 febbraio 2012, n. 4004.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 24 febbraio 2012, n. 46)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3634 del 21 dicembre 2007, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, n. 3710 del 31 ottobre 2008, n. 3764 del 6 maggio 2009, n. 3791 del 15 luglio 2009, n. 3807 del 15 settembre 2009, n. 3829 del 27 novembre 2009, n. 3841 del 19 gennaio 2010, n. 3886 del 9 luglio 2010, n. 3916 del 30 dicembre 2010, n. 3932 del 7 aprile 2011 e n. 3967 del l'ottobre 2011, nonchè le note del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 agosto 2011, della regione Campania del 4 novembre 2011 e del Commissario delegato per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone limitrofe dell'8 novembre 2011;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 ottobre 2009, recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» nell'arcipelago dell'isola de «La Maddalena», l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3838 del 30 dicembre 2009 e successive modificazioni e la nota del 27 dicembre 2011 del Capo di Gabinetto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione» e le note del Prefetto di Messina del 3 novembre 2011 e del 18 ottobre 2011 del comune di Montagnareale (Messina);

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 giugno 2009 recante la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2011 con il quale il predetto stato di emergenza, limitatamente alle province di Treviso e Vicenza, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2011, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, nonchè la nota del Presidente della regione Veneto del 16 dicembre 2011;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2010, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza in ordine agli eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3850 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'I 1 gennaio 2011, con il quale è stato prorogato, fino al 30 giugno 2011, con riferimento alla regione Toscana lo stato di emergenza in argomento;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3952 del 18 luglio 2011, con la quale il Commissario delegato -Presidente della regione Toscana è stato autorizzato, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, a proseguire fino al 31 dicembre 2011 nelle attività già intraprese per il definitivo superamento della situazione di pericolo in argomento;

     Vista la nota del Presidente della regione Toscana del 5 dicembre 2011, con la quale si chiede una proroga di nove mesi del termine del 31 dicembre 2011 onde permettere, allo stesso, la conclusione degli interventi già posti in essere;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 recante: "Primi interventi urgenti conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008s'e le note del 2 dicembre 2011 e del 27 gennaio 2012 del presidente della regione Emilia-Romagna;

     Viste le note n. 397 e n. 734 del 6 dicembre 2011 con cui il Direttore regionale della protezione civile della regione Lazio chiede la proroga del termine previsto dall'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 concernente l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3550 del 9 novembre 2006 e I' ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3708 del 17 ottobre 2008;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, l'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, l'articolo 12, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010, nonchè la nota del 23 dicembre 2011 del Presidente della regione Lazio;

     Sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di consentire il completamento delle iniziative ancora necessarie per il superamento della situazione di criticità in atto nel territorio della provincia di Caserta e zone limitrofe, in relazione al rischio sanitario connesso all'elevata diffusione della brucellosi negli allevamenti bufalini, la regione Campania è autorizzata al trasferimento della somma di euro 4.173.646,05, assegnata al bilancio della medesima ai sensi dell'articolo 66, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448,e della legge 24 dicembre 2003, n. 350, direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3886 del 9 luglio 2010.

 

     Art. 2.

     1. Le attività della Cabina di regia Stato-Regioni, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 ottobre 2007, concernente la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni, sono prorogate fino al 31 dicembre 2012.

     2. Ai componenti della Cabina di regia di cui al comma 1 non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione e alle funzioni di segreteria provvede il Servizio vulnerabilità, normativa tecnica ed interventi di mitigazione del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente [1].

 

     Art. 3.

     1. Il termine del 31 dicembre 2011, previsto dall'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3953 del 20 luglio 2011 per il completamento delle attività programmate inerenti allo svolgimento della «Louis Vuitton World Series» presso l'isola di La Maddalena, è prorogato al 31 marzo 2012.

     2. Per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1 il Commissario delegato, che svolge la sua attività a titolo gratuito, si avvale della collaborazione delle Amministrazioni periferiche dello Stato e degli enti pubblici territoriali e non territoriali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

     Art. 4.

     1. II Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio deì ministri è autorizzato a rimborsare al comune di Montagnareale, in provincia di Messina, la somma di euro 25.597,26, per le spese sostenute per il superamento dello stato d'emergenza di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 5.

     1. Per consentire il completamento di tutte le iniziative in corso di realizzazione per il definitivo superamento della situazione di criticità inerente agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009, il Segretario regionale della regione Veneto, Commissario delegato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3847 del 5 febbraio 2010, vi provvede, in regime ordinario, fino al 30 giugno 2012.

     2. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il Commissario delegato è autorizzato ad utilizzare, fino al 30 giugno 2012, la contabilità speciale n. 5408 istituita presso la Banca d'Italia - Sezione provinciale di Venezia.

 

     Art. 6.

     1. Per consentire al Commissario delegato-Presidente della regione Toscana di completare le iniziative già avviate ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 dell'ordinanza dei Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3952 del 18 luglio 2011 è prorogato al 1° ottobre 2012.

     2. il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010.

 

     Art. 7.

     1. Con riferimento agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio-Emilia e Modena il 23 dicembre 2008, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario, alla prosecuzione, fino al 31 dicembre 2012, delle procedure amministrativo-contabili ed autorizzative relative agli interventi pubblici e privati già programmati per il superamento della situazione di emergenza di cui alla citata ordinanza in premessa.

     2. Il Commissario delegato provvede alle attività di cui al comma 1 utilizzando le risorse già destinate al superamento dell'emergenza di cui trattasi e continuando ad utilizzare la contabilità speciale n. 5266, aperta ai sensi della citata ordinanza in premessa.

     3. Il Commissario delegato è autorizzato a disporre il rinnovo,fino al termine indicato dal comma 1, dei due incarichi, di cui all'articolo 7, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, finalizzati ad assicurare il necessario supporto tecnico-specialistico alle strutture regionali periferiche competenti già conferiti nel rispetto delle procedure vigenti in materia, all'uopo utilizzando le risorse disponibili entro il limite complessivo di euro 70.000,00 derivanti da economie di spesa maturate nel processo di attuazione degli interventi già programmati.

 

     Art. 8.

     1. Il termine del 31 dicembre 2011 previsto dall'articolo 12, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3916 del 30 dicembre 2010 è prorogato fino al 30 giugno 2012. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, ivi inclusi i costi relativi alla proroga delle strutture commissariali, pari ad euro 71.116,80, si fa fronte a carico delle risorse già destinate al superamento dei contesti di criticità di cui al predetto articolo 12, comma 1, nel limite complessivo di 16 milioni di euro.

 

     Art. 9.

     1. Il Presidente della regione Lazio-Commissario delegato prosegue, ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2012, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009 e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il Commissario delegato, cui non spetta alcune compenso, si avvale di personale della Regione Lazio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della O.P.C.M. 22 marzo 2012, n. 4011.