§ 5.3.420 - L.R. 10 gennaio 2012, n. 6.
Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.3 norme finanziarie e di bilancio
Data:10/01/2012
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 5.3.420 - L.R. 10 gennaio 2012, n. 6.

Norme in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie.

(G.U.R. 20 gennaio 2012, n. 3 - S.O. n. 3)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie

1. All’articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

‘2. Il regime di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie nell’ambito della Regione, a decorrere dall’1 gennaio 2012, è basato sul sistema di cui all’articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche ed integrazioni.

3. L’Assessore regionale per la salute, di concerto con l’Assessore regionale per l’economia, provvede con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 2012, sentite le Commissioni legislative dell’Assemblea regionale siciliana competenti in materia di servizi sociali e sanitari ed in materia di bilancio e programmazione, a dare attuazione, anche attraverso variazioni delle fasce reddituali, alle disposizioni che prevedono la determinazione regionale della quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte degli assistiti, salvaguardando il gettito derivante dall’applicazione della norma di cui al comma 2.’;

b) i commi 2 bis, 2 ter, 2 quater e 2 quinquies sono soppressi.

 

     Art. 2. Disposizioni finali

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.