§ 1.4.184 - Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12.
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 personale e organizzazione degli uffici
Data:23/01/2012
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione.
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.
Art. 4.  Termine finale del procedimento.
Art. 5.  Norme finali.


§ 1.4.184 - Decreto Presidenziale 23 gennaio 2012, n. 12.

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico.

(G.U.R. 17 febbraio 2012, n. 7 - S.O. n. 7)

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

 

Visto lo Statuto della Regione;

 

Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;

 

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

 

Visto il Decreto Presidenziale 5 dicembre 2009, n. 12, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte I, n. 59 del 21 dicembre 2009;

 

Visto il Decreto Presidenziale 28 giugno 2010 di rimodulazione dell'assetto organizzativo, di natura endodipartimentale, dei dipartimenti regionali, pubblicato nel S.O. n. 1 alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 9 luglio 2010, e successive modifiche;

 

Vista la legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, recante "Disposizioni per i procedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa", quale risulta a seguito delle modifiche ed integrazioni disposte in ultimo dalla legge regionale 5 aprile 2011, n. 5;

 

Visto, in particolare, il comma 2-bis dell'articolo 2 della citata legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "con Decreto Presidenziale su proposta dell'Assessore regionale competente, le amministrazioni regionali individuano i termini, non superiori a sessanta giorni, entro i quali deve essere concluso il procedimento";

 

Visto, in particolare, il comma 2-ter del citato articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, il quale dispone che "nei casi in cui, tenuto conto della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, siano indispensabili termini maggiori di quelli indicati nel comma 2-bis per la conclusione del procedimento, gli stessi sono individuati con Decreto Presidenziale, su proposta dell'Assessore regionale competente di concerto con l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica. I termini previsti non possono comunque superare i centocinquanta giorni";

 

Preso atto dell'avvenuta ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza delle strutture del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico;

 

Visto l'allegato a) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-bis, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico con relativi termini di conclusione superiori a 30 giorni e non maggiori di 60 giorni;

 

Visto l'allegato b) alla proposta di regolamento con il quale si procede, ai sensi del citato comma 2-ter, all'individuazione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico con relativi termini di conclusione superiori a 60 giorni e non maggiori di 150 giorni;

 

Vista la relazione con cui si motiva per ciascun procedimento amministrativo in merito alle ragioni che rendono necessaria la fissazione di un termine di conclusione superiore a 60 giorni;

 

Considerato che, relativamente ai procedimenti di cui all'allegato b), sussistono le motivazioni previste dal citato comma 2-ter dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 ai sensi del quale i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere determinati in misura superiore a 60 giorni;

 

Considerato che risulta espresso il concerto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica in relazione ai procedimenti per i quali sono stati fissati termini superiori a 60 giorni di cui all'allegato b);

 

Visto il parere n. 1915/11 del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, Sezione consultiva, reso nell'adunanza del 18 ottobre 2011;

 

Vista la relazione assessoriale prot. n. 97333 del 9 dicembre 2011 indirizzata all'on.le Presidente della Regione;

 

Vista la Delib.G.R. n. 381 del 22 dicembre 2011;

 

Su proposta dell'Assessore regionale per la salute;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.

2. I procedimenti di cui al comma precedente devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle a) e b) allegate, che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione della struttura competente e della fonte normativa. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle tabelle allegate, lo stesso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare conseguenziale o, in mancanza, nel termine di trenta giorni.

 

     Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico abbia formale e documentata notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico, della richiesta o della proposta.

 

     Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti ad iniziativa di parte.

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. Nel caso in cui le istanze siano prodotte a seguito di avvisi o bandi pubblici, il termine iniziale decorre dalla data ultima entro la quale le istanze, secondo quanto stabilito nello stesso avviso o bando, possono validamente pervenire all'amministrazione.

2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli interessati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

3. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro trenta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

 

     Art. 4. Termine finale del procedimento.

1. I termini di tempo per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

2. I tempi di cui al comma 1 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

3. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma dell'Assessore regionale per la salute, la struttura competente alla proposta sottopone lo schema di provvedimento per la firma almeno 10 giorni prima della scadenza del termine finale.

4. Nei casi in cui il provvedimento finale del procedimento sia a firma del Presidente della Regione, l'Assessorato regionale della salute, competente alla formulazione della relativa proposta, fa pervenire lo schema di provvedimento, corredato della documentazione nello stesso richiamata, alla Segreteria generale almeno 15 giorni prima della scadenza del termine finale del procedimento, affinché la stessa nell'ambito della propria attività di coordinamento inoltri lo schema al Presidente della Regione almeno 10 giorni prima della scadenza dello stesso termine finale.

5. Per i procedimenti per i quali è prevista dalla legge o da regolamento la pronunzia della Giunta regionale, alla stessa è assegnato un termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa proposta dell'Assessore regionale per la salute. Di tale periodo va tenuto conto nell'ambito del termine complessivo del procedimento.

6. Le strutture competenti per la relativa attività istruttoria assicurano la definizione della stessa in tempo utile per il rispetto dei termini del procedimento tenendo conto di quanto previsto ai precedenti commi.

7. Nei casi in cui il controllo sugli atti del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.

8. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

9. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio- assenso costituisce altresì il termine entro il quale il Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o modificati in conformità.

 

     Art. 5. Norme finali.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. I termini ivi previsti si applicano ai procedimenti che avranno inizio dal giorno successivo alla entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

Allegati [1]

 

 

 

 

 


[1] Allegati così sostituiti dall'art. 1 del Decreto Presidenziale 8 ottobre 2020, n. 27.