§ 6.1.203 - L.R. 13 gennaio 2012, n. 3.
Modifiche all’art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:13/01/2012
Numero:3


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’art. 35 della L.R. 6/2009)
Art. 2.  (Modifica termini)
Art. 3.  (Modifiche alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali")
Art. 4.  (Trasporto e assistenza scolastica di studenti disabili)
Art. 5.  (Modifica alla L.R. 54/2010 "Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva")
Art. 6.  (Entrata in vigore)


§ 6.1.203 - L.R. 13 gennaio 2012, n. 3.

Modifiche all’art. 35 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, recante: “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)” e altre disposizioni di adeguamento normativo.

(B.U. 27 gennaio 2012, n. 5)

 

Art. 1. (Modifiche all’art. 35 della L.R. 6/2009)

1. Al comma 1 dell’art. 35 della legge regionale 30 aprile 2009, n. 6, recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009 - 2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009)", sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "provvisoriamente autorizzate" sono inserite le seguenti: "ed accreditate";

b) le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2012".

 

     Art. 2. (Modifica termini)

1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. n. 30/2011 le parole "Allo scadere del centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge," sono sostituite con le parole "Alla data del 30 settembre 2012".

2. Al comma 2 dell’art. 2 della L.R. n. 30/2011 le parole "entro il centottantesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge," sono sostituite con le parole "entro la data di cui al comma 1 dell’art. 1".

3. Al comma 1 dell’art. 9-bis della L.R. 12/2005 le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2012".

4. Al comma 4 dell’art. 30 della L.R. 38/2010 le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2013".

5. Al comma 4 lettera a) dell’art. 36 della L.R. 96/96 le parole "31 marzo 2009" sono sostituite con le parole "31 ottobre 2011".

 

     Art. 3. (Modifiche alla L.R. 11 dicembre 2007, n. 41 "Istituzione e disciplina del Consiglio delle Autonomie locali")

1. Il comma 4 dell’art. 3 della L.R. n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"4. Le elezioni di cui al comma 2 sono indette con decreto del Presidente del Consiglio regionale a partire dai trenta giorni antecedenti alla scadenza dell’organo e non oltre i trenta giorni successivi, e si svolgono entro i novanta giorni successivi alla indizione presso la sede del Consiglio Provinciale di ciascun collegio elettorale."

2. L’art. 6 della L.R. n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

Durata in carica, rinnovo, decadenza e surroga

1. Il CAL dura in carica cinque anni a far data dalla seduta di insediamento.

2. I componenti del CAL sono rinnovati alla scadenza del quinquennio secondo le modalità di cui al comma 4 dell’art. 3, e restano in carica fino alla seduta di insediamento.

3. I componenti del CAL decadono nell’ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica ricoperta nell’ambito dell’ente locale. La decadenza è dichiarata dal Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto.

4. Il Presidente del Consiglio regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto, il nuovo titolare della carica nelle ipotesi di componente di diritto. Nelle ipotesi di componente elettivo, è nominato il primo dei non eletti del Collegio per il quale si è verificata la vacanza, che resta in carica fino alla scadenza dell’organo.

5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga di cui al comma 4, il funzionamento del CAL è garantito con la presenza della metà più uno dei componenti, anche per l’esercizio delle funzioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 11."

3. L’art. 9 della L.R. n. 41/2007 è sostituito dal seguente:

"Art. 9

Rimborso spese

1. Al Presidente ed ai componenti del CAL è corrisposto per ogni giornata di seduta il rimborso delle spese di viaggio, se effettuato con mezzi pubblici, o un’indennità chilometrica pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con mezzo proprio dalla sede istituzionale del Comune o della Provincia di appartenenza."

 

     Art. 4. (Trasporto e assistenza scolastica di studenti disabili)

1. La Regione Abruzzo, nell’ambito delle proprie funzioni in materia di politiche sociali, partecipa assieme agli enti locali, alle spese per il trasporto e l’assistenza scolastica degli studenti disabili delle scuole medie superiori e dell’università.

2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa nello stato di previsione della spesa di bilancio per l’esercizio finanziario 2011:

a) Cap. 41516 U.P.B. 10.01.001 denominato "Trasferimento alle province per il trasporto e l’assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole medie superiori e università";

- in aumento € 400.000,00.

b) Cap. 11429 U.P.B. 02.01.005 denominato "Spese per il patrocinio legale in favore del personale - L.R. 3.12.1979, n. 60 art. 28" - in diminuzione € 150.000,00;

c) Cap. 11541 U.P.B. 14.01.001 denominato "Trasferimento dei fondi regionali per il personale - trasferimento a seguito del conferimento delle funzioni agli Enti Locali e funzioni ex L.R.

72/1998" - in diminuzione € 250.000,00.

 

     Art. 5. (Modifica alla L.R. 54/2010 "Disposizioni in materia di aree sciabili attrezzate: disciplina dei tappeti mobili a vocazione turistica o sportiva")

1. Il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 54/2010 è sostituito dal seguente:

"1. I gestori dei tappeti mobili per uso sportivo disciplinati dal Titolo II bis della L.R. 8 marzo 2005 n. 24 (Testo unico in materia di sistemi di trasporto a mezzo impianti a fune o ad essi assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie), con marcatura CE e rispondenti alle norme di cui alla direttiva 98/37/CE del 22 giugno 1998, già installati alla data del 31 dicembre 2009 in aree sciabili autorizzate, hanno 12 mesi di tempo, a decorrere dalla data dell’1.1.2012, per adeguarsi alle norme di cui alla direttiva 2006/42/CE."

 

     Art. 6. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.