§ 94.1.f80 - L. 27 ottobre 2011, n. 196.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:94. Trattati e convenzioni internazionali
Capitolo:94.1 trattati e convenzioni internazionali
Data:27/10/2011
Numero:196


Sommario
Art. 1.  Autorizzazione alla ratifica
Art. 2.  Ordine di esecuzione
Art. 3.  Copertura finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 94.1.f80 - L. 27 ottobre 2011, n. 196.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

(G.U. 24 novembre 2011, n. 274 - S.O. n. 243)

 

     Art. 1. Autorizzazione alla ratifica

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 2007.

 

     Art. 2. Ordine di esecuzione

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

 

     Art. 3. Copertura finanziaria

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.325 annui a decorrere dall'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     ACCORDO [1]

     TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO HASCEMITA DI GIORDANIA SULLA COOPERAZIONE E SULLA MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA DOGANALE

 

     Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Hascemita di Giordania, di seguito denominati le "Parti Contraenti",

     Considerando la necessità di sviluppare le relazioni commerciali ed economiche tra i due Paesi;

     Convinti che una più efficace cooperazione tra le Amministrazioni doganali può essere raggiunta attraverso lo scambio di informazioni e che tale scambio di informazioni si basa su precise disposizioni legislative;

     Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano gli interessi economici, commerciali, fiscali, sociali, culturali, industriali e agricoli dei loro rispettivi paesi nonchè il commercio legittimo;

     Considerando l'importanza di assicurare l'esatta determinazione dei diritti doganali, delle imposte, tasse o tributi all'importazione o all'esportazione di beni e la corretta applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli, quest'ultimi comprendenti anche quelli per il rispetto delle norme e disposizioni giuridiche sulla contraffazione delle merci. dei marchi di fabbrica e dei diritti di proprietà intellettuale;

     Convinti che le azioni di contrasto alle infrazioni doganali e gli sforzi per assicurare l'esatta riscossione dei diritti e delle altre tasse all'importazione o all'esportazione può essere resa più efficace attraverso la cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;

     Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;

     Tenuto Conto della Convenzione Internazionale di Reciproca Assistenza Amministrativa per prevenire, ricercare e reprimere le infrazioni doganali. adottata a Nairobi il 9 giugno 1977 sotto gli auspici del Consiglio di cooperazione doganale che stabilisce il quadro normativo per facilitare l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale;

     Tenuto conto anche delle disposizioni della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961 modificata dal Protocollo del 1972 e della Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971 redatta sotto gli auspici dell'Organizzazione

     delle Nazioni Unite, nonchè della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 1988;

     HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

 

     DEFINIZIONI

 

     Articolo 1

     Ai fini del presente Accordo si intende per:

     1. "Amministrazione doganale" nella Repubblica italiana l'Agenzia delle Dogane italiana che si avvale del supporto tecnico della Guardia di Finanza per taluni adempimenti; e nel Regno Hascemita di Giordania, la Dogana giordana;

     2. "legislazione doganale" l'insieme delle disposizioni legislative e

     regolamentari applicabili dall'Amministrazione doganale di una Parte Contraente relative all'importazione, esportazione, trasbordo, transito, deposito e circolazione delle merci, comprese le disposizioni legislative e regolamentari relative alle misure di divieto, restrizione e controllo;

     3. "infrazione doganale" ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale di una Parte Contraente;

     4. "Amministrazione doganale richiedente", la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che presenta una richiesta di assistenza in materia doganale;

     5. "Amministrazione doganale adita" la competente Amministrazione doganale di una Parte Contraente che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale;

     6. "stupefacenti e sostanze psicotrope", le sostanze o i prodotti che contengono tali sostanze elencate nella Convenzione Unica sulle Sostanze Stupefacenti del l96l emendata dal Protocollo del 1972 e nella Convenzione sulle Sostanze Psicotrope del 1971, nonchè nel paragrafo (n) e (r) dell'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

     7. "precursori" le sostanze frequentemente utilizzate nella produzione di sostanze stupefacenti e psicotrope, elencate nelle Tabelle I e II allegate alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il Traffico Illecito di Sostanze Stupefacenti e Sostanze Psicotrope del 20 dicembre 1988;

     8. "consegna controllata" la tecnica intesa a consentire ad una spedizione illecita o sospetta di stupefacenti, sostanze psicotrope o similari, di uscire, entrare, o circolare nei territori degli Stati delle Parti Contraenti, sotto il controllo delle Amministrazioni competenti delle stesse, che ne sono a conoscenza, allo scopo di identificare le persone implicate nel traffico illecito di queste sostanze;

     9. "pezzi di antiquariato e beni artistici" tutti quegli oggetti che hanno un valore artistico e archeologico per ciascuna delle Parti Contraenti come definiti nelle legislazioni nazionali;

     10. "dati personali" ogni informazione riferita ad una persona identificata o identificabile;

     11. "informazioni" i dati, i documenti, i rapporti, le loro copie autenticate o altre comunicazioni.

 

     CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO

 

     Articolo 2

     1. Le Parti Contraenti, per il tramite delle loro Amministrazioni doganali, si prestano reciprocamente assistenza amministrativa in conformità alle disposizioni stabilite nel presente accordo:

     a) al fine di assicurarne la corretta applicazione della legislazione doganale;

     b) al fine di prevenire, accertare e reprimere le infrazioni alla legislazione doganale;

     c) nei casi che riguardano la consegna e la notifica di decisioni amministrative e di documenti relativi all'applicazione della legislazione doganale.

     2. L'assistenza, ai sensi del presente Accordo, viene fornita in conforniità alla legislazione vigente nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita e nei limiti della competenza e dei mezzi di cui l'Amministrazione doganale adita dispone.

     3. Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi, presenti e futuri, in tema di legislazione doganale che derivano alla Repubblica italiana dall'essere Stato Membro dell'Unione Europea e Parte Contraente in Accordi intergovernativi stipulati o da stipulare tra gli Stati Membri dell'Unione Europea.

     4. Nel caso in cui l'Amministrazione doganale della Parte Contraente adita non fosse idonea ad adempiere alla richiesta, essa provvede a trasmetterla tempestivamente all'Amministrazione competente, che la eseguirà sulla base dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ovvero consiglierà all'Amministrazione doganale richiedente la corretta procedura da seguire in merito a tale richiesta.

     5. Il presente Accordo non copre l'assistenza giudiziaria in materia penale.

 

     SCAMBIO DI INFORMAZIONI

 

     Articolo 3

     1. Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni che possano essere utili ad assicurare l'esatta:

     a) riscossione dei dazi doganali, delle imposte, tasse e tributi applicati dalle Amministrazioni doganali e, in particolare, si forniscono reciprocamente le informazioni utili alla determinazione del valore doganale delle merci e a stabilirne la classificazione tariffaria;

     b) applicazione delle misure di divieto e restrizione all'importazione e all'esportazione;

     c) applicazione delle norme nazionali in materia di origine non coperte da altri accordi conclusi da una delle Parti Contraenti o da entrambe;

     e che possano fornire chiarimenti in merito a quanto segue:

     a) il traffico illecito di armi, munizioni, materiale nucleare ed esplosivo, nonchè le altre sostanze che rappresentano un pericolo per l'ambiente e la salute pubblica;

     b) il traffico di opere d'arte di significativo valore storico, culturale o archeologico;

     c) il traffico di merci soggette ad aliquote di dazi o imposte doganali elevate;

     d) le informazioni statistiche relative alle attività doganali.

     2. Se l'Amministrazione doganale adita non dispone delle informazioni richieste, le cercherà con tutti i mezzi a sua disposizione, in conformità alla legislazione in vigore nel territorio del proprio Stato.

     3. L'Amministrazione doganale adita cerca le informazioni come se agisse per se stessa.

 

     Articolo 4

     Le Amministrazioni doganali sì forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

     a) le merci importate nel territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

     b) le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state legalmente importate nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;

     c) le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte Contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte Contraente; resta inteso che si forniranno altresì informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;

     d) il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte Contraente sia avvenuto legalmente.

 

     Articolo 5

     L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, tutte le informazioni utili di cui dispone relative alle infrazioni contro la legislazione doganale ed in particolare che riguardino:

     a) le persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

     b) le merci conosciute per essere oggetto di traffico illecito;

     c) i mezzi di trasporto e i container, conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

     d) nuovi metodi e mezzi impiegati per commettere infrazioni alla legislazione doganale.

 

     Articolo 6

     1. L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente fornisce all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, di propria iniziativa o su richiesta, rapporti, prove o copie conformi di documenti, fornendo tutte le informazioni disponibili sull'attività rilevata o progettata, che costituisce o sembra costituire una infrazione alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente.

     2. I file e i documenti in originale sono richiesti solo nei casi in cui le copie conformi siano insufficienti. Gli originali che sono stati trasmessi devono essere restituiti, senza indugio, non appena la ragione per la quale essi sono stati forniti all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente cessi di esistere.

 

     Articolo 7

     1. I documenti previsti dal presente Accordo possono essere sostituiti da informazioni computerizzate, prodotte in qualsiasi forma per lo stesso scopo. Tutte le informazioni relative all'interpretazione o all'impiego del materiale devono essere fornite nello stesso tempo. L'utilizzo, le conseguenze legali e la forza dimostrativa delle informazioni computerizzate devono essere determinati in conformità alle norme nazionali.

     2. L'Amministrazione doganale adita fornisce, su richiesta, all'Amministrazione doganale richiedente, corrispondenti documenti relativi all'informazione computerizzata precedentemente trasmessa.

 

     PARTICOLARI FORME DI COOPERAZIONE

 

     Articolo 8

     In conformità con il presente Accordo le Parti Contraenti cooperano secondo la legislazione nazionale, per semplificare i controlli doganali di trasporto merci e passeggeri, le consegne postali, per migliorare le metodologie e le modalità di detto controllo, nonchè allo scopo di prevenire l'importazione, esportazione e transito illeciti di merce, mezzi di trasporto, passeggeri, consegne postali, valori monetari attraverso i territori degli Stati delle Parti Contraenti.

 

     Articolo 9

     Le Parti Contraenti, sulla base della normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente accordo, cooperano allo scopo di accertare il contrabbando e la violazione della normativa doganale, nonchè di prevenire il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori, armi, munizioni, gas velenosi, materiali nucleari ed esplosivi.

 

     Articolo 10

     In base alla normativa vigente nei propri Stati e nel quadro del presente Accordo, le Parti Contraenti cooperano nell'attività di contrasto al traffico illecito di beni di valore artistico.

     Le Parti Contraenti trasferiscono, in conformità alle legislazioni nazionali, i pezzi di antiquariato e le opere d'arte di valore artistico a loro disposizione, qualora siano esportati dal territorio doganale dello Stato dell'altra Parte Contraente in violazione della normativa doganale e normativa di altro tipo.

 

     SORVEGLIANZA Dl PERSONE, MERCI E MEZZI DI TRASPORTO

 

     Articolo 11

     L'Amministrazione doganale di una Parte Contraente, nell'ambito della propria competenza e dei propri mezzi, di propria iniziativa o su richiesta dell'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente, esercita una sorveglianza:

     a) sulla circolazione, in particolare in entrata nel e in uscita dal proprio territorio, di persone conosciute per aver commesso o sospettate di commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

     b) su ogni mezzo di trasporto e container conosciuti o sospettati di essere utilizzati per commettere infrazioni alla legislazione doganale in vigore sul territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente;

     c) sulla circolazione di merci segnalate o sospettate dall'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente di costituire oggetto di un traffico illecito in entrata o in uscita dal territorio del proprio Stato.

 

     CONSEGNA CONTROLLATA

 

     Articolo 12

     1. Le Amministrazioni doganali possono, di comune accordo e nel rispetto delle proprie competenze stabilite dalla legislazione nazionale, ricorrere allo strumento della consegna controllata in caso di infrazioni doganali relative alle merci di cui al paragrafo 6 e 7 dell'Articolo 1 del presente Accordo allo scopo di identificare le persone coinvolte in una infrazione doganale.

     2. Le decisioni di ricorrere all'uso della consegna controllata sono prese sempre caso per caso.

 

     INDAGINI

 

     Articolo 13

     1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita avvia indagini ufficiali relative ad operazioni, che sono o sembrano essere contrarie alla legislazione doganale in vigore nel territorio dello Stato della Parte Contraente richiedente. Essa comunica i risultati di tali indagini all'Amministrazione doganale richiedente.

     2. Queste indagini sono condotte ai sensi della legislazione in vigore nel territorio dello Stato della Parte Contraente adita. L'Amministrazione doganale adita procede come se agisse per proprio conto.

     3. L'Amministrazione doganale adita può consentire ai funzionari della Parte Contraente richiedente di presenziare a tali indagini.

     4. Quando rappresentanti dell'Amministrazione doganale di una delle Parti Contraenti sono presenti nel territorio dello Stato dell'altra Parte Contraente, ai sensi del presente Accordo, devono essere in grado di fornire in ogni momento prova del loro mandato. Essi non possono indossare uniformi nè portare anni.

     5. Essi godono, sul posto, della stessa protezione accordata ai funzionari doganali dell'altra Parte Contraente ai sensi delle leggi nazionali vigenti, e sono responsabili di ogni violazione da essi commessa fuori servizio.

 

     ESPERTI E TESTIMONI

 

     Articolo 14

     1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente può autorizzare i propri funzionari a comparire in processi o procedure amministrative relative ad infrazioni perseguite nel territorio della Parte Contraente richiedente, in qualità di esperti o testimoni, e a produrre oggetti, atti e altri documenti o copie conformi di quest'ultimi necessari al procedimento. Tali funzionari produrranno elementi probatori circa fatti da essi riscontrati nel corso del loro servizio. La richiesta di comparizione deve indicare chiaramente, in quale caso e in quale veste il funzionario deve comparire.

     2. Il funzionario chiamato a comparire come testimone o esperto ha la facoltà di rifiutarsi dì fornire elementi probatori, dichiarazioni o pareri se è autorizzato o obbligato a farlo in virtù della normativa del proprio Stato o della normativa della Parte Contraente richiedente.

     3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente richiedente si impegna ad adottare tutte le misure necessarie alla completa protezione della sicurezza personale dei funzionari doganali durante la loro permanenza sul proprio territorio e della segretezza della testimonianza.

 

     USO DELLE INFORMAZIONI

 

     Articolo 15

     1. Le informazioni ricevute nell'ambito dell'assistenza prevista dal presente Accordo sono utilizzate unicamente ai fini del presente Accordo.

     2. Tali informazioni possono essere divulgate ad organismi governativi diversi da quelli previsti dal presente Accordo soltanto previa esplicita autorizzazione dell'Amministrazione doganale che le fornisce e a condizione che la legislazione nazionale dell'Amministrazione doganale ricevente non ne proibisca la divulgazione.

     3. Le disposizioni del comma 2 del presente Articolo non si applicano alle informazioni concernenti le infrazioni riguardanti gli stupefacenti e le sostanze psicotrope. Tali informazioni possono essere comunicate alle altre autorità della Parte Contraente direttamente coinvolte nella lotta al traffico illecito di stupefacenti.

     4. Tuttavia, in ragione degli obblighi derivanti all'Italia dalla sua appartenenza all'Unione Europea, le disposizioni del comma 2 non ostano a che le informazioni ricevute possano, ove richiesto, essere trasmesse alla Commissione Europea e ad altri Stati membri dell'Unione summenzionata.

     5. Le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente Accordo sono di carattere confidenziale, sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata alle informazioni della stessa natura dalle leggi nazionali in vigore sul territorio dello Stato della Parte Contraente che le ha ricevute.

 

     TUTELA DEI DATI PERSONALI

 

     Articolo 16

     1. Allorquando dei dati personali sono scambiati ai sensi del presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

     2. I dati personali sono forniti unicamente all'Amministrazione doganale. La fornitura dei dati personali ad un'altra autorità è consentita unicamente previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione doganale che li fornisce.

     3. Su richiesta, l'Amministrazione doganale che riceve i dati personali comunica all'Amministrazione doganale che li ha forniti l'uso che ne ha fatto ed i risultati conseguiti.

     4. Le Amministrazioni doganali adottano le misure di sicurezza atte a proteggere i dati personali scambiati nell'ambito del presente Accordo dall'accesso modifica o diffusione non autorizzati.

 

     FORMA E SOSTANZA DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA

 

     Articolo 17

     1. Le richieste di assistenza, ai sensi del presente Accordo, sono presentate per iscritto e devono essere accompagnate da ogni documento ritenuto utile per la loro esecuzione. Quando le circostanze lo esigano per motivi di urgenza, le richieste possono anche essere formulate oralmente; in tal caso esse devono essere tempestivamente confermate per iscritto.  2. Le richieste inoltrate ai sensi del paragrafo 1 di questo articolo devono comprendere le indicazioni qui di seguito elencate:

     a) l'Amministrazione doganale richiedente;

     b) il provvedimento richiesto;

     c) l'oggetto e il motivo della richiesta;

     d) la legislazione e gli altri elementi di natura giuridica interessati;

     e) le indicazioni quanto più possibile esatte e complete sulle persone fisiche o giuridiche oggetto delle indagini;

     f) una sintetica descrizione dei relativi fatti, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 14 del presente Accordo;

     g) il nesso tra l'assistenza richiesta e la questione a cui si riferisce.

     3. Le richieste e le relative risposte sono presentate in lingua inglese.

     4. Se una richiesta non soddisfa i requisiti formali, se ne può richiedere la correzione o il completamento. La disposizione di misure precauzionali non ne verrà in tal modo intaccata.

     5. Le informazioni di cui al presente Accordo sono comunicate ai funzionari a tal fine designati da ciascuna Amministrazione doganale. Una lista dei funzionari designati è scambiata e mantenuta aggiornata dalle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti conformemente al disposto del comma 2 dell'articolo 20 del presente Accordo.

 

     ECCEZIONI ALLA RESPONSABILITA' DI FORNIRE ASSISTENZA

 

     Articolo 18

     1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nonchè un segreto d'ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, essa può rifiutarsi di prestare tale assistenza, prestarla parzialmente o prestarla a determinate condizioni o requisiti.

     2. Se l'assistenza richiesta non può essere fornita, lo si notifica senza indugio all'Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l'assistenza.

     3. L'assistenza può essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza può essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite.

     4. L'eventuale rifiuto o differimento dell'assistenza deve essere motivato.

 

     COSTI

 

     Articolo 19

     1. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti rinunciano a chiedere il rimborso deì costi sostenuti nell'esecuzione del presente Accordo, fatta eccezione per le spese per esperti, testimoni, e per gli interpreti e traduttori che non siano funzionari governativi.

     2. Qualora, per dar seguito ad una richiesta, debbano essere sostenute spese elevate e non usuali, le Parti Contraenti determinano, di concerto, le condizioni per soddisfare tale richiesta, come pure le modalità di presa in carico di queste spese.

 

     ATTUAZIONE

 

     Articolo 20

     1. L'attuazione del presente Accordo è demandata direttamente alle Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti che concordano reciprocamente intese dettagliate per agevolare l'attuazione delle disposizioni del presente Accordo.

     2. Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti possono disporre che i rispettivi servizi siano in collegamento diretto l'uno con l'altro.

     3. E' istituita una Commissione mista italo-giordana composta dal Direttore dell'Agenzia delle Dogane italiana e dal Direttore Generale del Dipartimento delle Dogane giordane o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà quando necessario su richiesta di una delle Amministrazioni doganali, allo scopo di vigilare sulle evoluzioni del presente Accordo e di trovare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere nel suo ambito.

     4. Le controversie per le quali la Commissione non trova risoluzione sono sanate per via diplomatica.

 

     AMBITO TERRITORIALE

 

     Articolo 21

     Il presente Accordo si applica ai territori doganali degli Stati di entrambe le Parti Contraenti.

 

     ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

 

     Articolo 22

     1. Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dalla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti Contraenti si saranno ufficialmente comunicate l 'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne per l'entrata in vigore del presente Accordo.

     2. Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti può farlo cessare in qualsiasi momento per via diplomatica. La cessazione del presente Accordo avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.

     3. Le Parti Contraenti concordano di incontrarsi, quando necessario, su richiesta di una delle Amministrazioni doganali, per esaminare il presente Accordo.

     In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

 

     FATTO A Roma il 5 Novembre 2007 in due originali, nelle lingue italiana, araba ed inglese tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione delle disposizioni del presente Accordo prevale il testo in lingua inglese.


[1] Il presente Accordo è entrato in vigore il 1° marzo 2012 (Comunicato pubblicato nella G.U. 18 aprile 2012, n. 91).