§ 1.2.66 - L.R. 21 ottobre 2011, n. 36.
Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/10/2011
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio)
Art. 2.  (Entrata in vigore)


§ 1.2.66 - L.R. 21 ottobre 2011, n. 36.

Modifiche alla L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Soppressione dell’istituto dell’assegno vitalizio.

(B.U. 2 novembre 2011, n. 66)

 

Art. 1. (Soppressione dell'istituto dell'assegno vitalizio)

1. Fatti salvi i diritti dei titolari di assegno vitalizio e di reversibilità alla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalla X legislatura regionale è soppresso l'istituto dell'assegno vitalizio.

2. In attuazione di quanto previsto al comma 1 e ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico e previdenziale spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari), alla L.R. 40/2010 sono apportate le seguenti modifiche con effetto dalla X legislatura regionale:

a) nel titolo, le parole "e previdenziale" sono soppresse;

b) alla rubrica del Titolo I le parole “e previdenziale” sono soppresse;

c) al comma 1 dell'articolo 1, alla rubrica dell’articolo 2, ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, le parole "e previdenziale" sono soppresse;

d) la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 è abrogata;

e) la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 è abrogata;

f) alla rubrica del Capo III del Titolo I le parole "assegno vitalizio, assegno di reversibilità" sono soppresse;

g) gli articoli 20, 21, 22, 24 e da 26 a 34 del Capo III del Titolo I sono abrogati [1].

3. [Per i consiglieri regionali in carica nella IX legislatura o cessati dal mandato entro la IX legislatura si applicano le disposizioni inerenti l'assegno vitalizio di cui alle leggi regionali vigenti in materia. Per gli stessi, nonché per i titolari di assegno vitalizio, l’ammontare mensile del vitalizio è determinato, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sull’intera indennità mensile consiliare sommata al 50 per cento dell’indennità mensile di funzione massima vigenti al 1° aprile 2013 nelle seguenti misure: 30 per cento con cinque anni di contribuzione con l’incremento di tre punti percentuale per ogni anno di contribuzione e fino al 63 per cento] [2].

4. [Per i consiglieri regionali rieletti nella X legislatura o in legislature successive, tale ulteriore esercizio del mandato non produce alcun ulteriore effetto giuridico ed economico rispetto a quanto già maturato in ordine all'assegno vitalizio] [3].

4 bis. Il diritto all’assegno vitalizio e all’assegno di reversibilità è un diritto disponibile del consigliere regionale al quale lo stesso ha la facoltà di rinunciare qualora non sia ancora iniziata la relativa corresponsione. In caso di rinuncia, qualora il Consigliere sia in carica, non sono più dovuti i contributi mensili per la costituzione del fondo che finanzia i vitalizi e le reversibilità. In caso di rinuncia, il consigliere ha diritto a ricevere tutti i contributi versati al suddetto titolo nell’espletamento del mandato di consigliere regionale, rivalutati al saggio legale di interesse. Entro il 30 giugno 2012 l’Ufficio di Presidenza provvede ad emanare opportuno regolamento in materia [4].

 

     Art. 2. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2013, n. 24.

[2] Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 2013, n. 24 e abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 giugno 2019, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 17 giugno 2019, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma aggiunto dall'art. 56 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.