§ 9.4.57 - Direttiva 14 febbraio 2006, n. 18.
Direttiva n. 2006/18/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:14/02/2006
Numero:18


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 9.4.57 - Direttiva 14 febbraio 2006, n. 18.

Direttiva n. 2006/18/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto

(G.U.U.E. 22 febbraio 2006, n. L 51).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) La possibilità di applicare un’aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto dovrebbe essere accordata alle forniture di teleriscaldamento alla stessa stregua delle forniture di gas naturale e di energia elettrica per le quali la possibilità di applicare un’aliquota ridotta è già prevista dalla sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

      (2) Per meglio valutare l’impatto delle aliquote ridotte è necessario che la Commissione rediga una relazione di valutazione dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.

      (3) Occorre pertanto prorogare fino al 31 dicembre 2010 l’esperimento delle aliquote ridotte per i servizi ad alta intensità di lavoro e dare a tutti gli Stati membri la possibilità di parteciparvi alle stesse condizioni.

      (4) È opportuno quindi che gli Stati membri che desiderino beneficiare per la prima volta della facoltà prevista all’articolo 28, paragrafo 6, della direttiva 77/388/CEE e quelli che desiderino modificare l’elenco dei servizi per i quali hanno introdotto questa misura in passato ne facciano domanda alla Commissione, comunicandole ogni utile elemento di valutazione. Una tale valutazione preliminare da parte della Commissione non appare necessaria quando gli Stati membri in passato hanno beneficiato di un’autorizzazione e hanno presentato alla Commissione una relazione al riguardo.

      (5) Per garantire la continuità giuridica, la presente direttiva dovrebbe applicarsi dal 1° gennaio 2006.

      (6) L’esecuzione della presente direttiva non comporta alcuna modifica delle disposizioni legislative degli Stati membri,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva n. 77/388/CEE è modificata come segue.

     1) L’articolo 12 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

     «b) Gli Stati membri possono applicare un’aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull’esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell’informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza.»;

     b) al paragrafo 4 è inserito il seguente comma:

     «Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell’impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno.»

     2) All’articolo 28, il paragrafo 6 è modificato come segue:

     a) il primo comma è sostituito dal seguente:

     «Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste dall’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi elencati al massimo in due delle categorie di cui all’allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l’aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie.»;

     b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

     «Lo Stato membro che in conformità di questa disposizione desideri applicare, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un’aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui al primo comma, ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti:

     a) ambito d’applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;

     b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;

     c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio.»

 

          Art. 2.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

     Essa è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2006.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.