§ 9.4.55 - Direttiva 12 dicembre 2005, n. 92.
Direttiva n. 2005/92/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:12/12/2005
Numero:92


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 9.4.55 - Direttiva 12 dicembre 2005, n. 92.

Direttiva n. 2005/92/CE del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA

(G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

      (1) A norma dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005.

      (2) L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto attualmente vigente negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime. È opportuno tuttavia evitare che divergenze sempre più accentuate tra le aliquote normali dell’IVA applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali all’interno della Comunità e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell’economia.

      (3) Appare pertanto opportuno che l’aliquota normale minima del 15 % sia mantenuta per un altro periodo sufficientemente lungo al fine di consentire il proseguimento dell’attuazione della strategia di semplificazione e di ammodernamento della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA.

      (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     All’articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva n. 77/388/CEE, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

     «L’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l’aliquota normale non può essere inferiore al 15 %.

     A norma dell’articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.»

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1° gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.