§ 9.4.26 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 74.
Direttiva n. 2004/74/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.4 altre imposte
Data:29/04/2004
Numero:74


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  
Art. 3.  
Art. 4.  


§ 9.4.26 – Direttiva 29 aprile 2004, n. 74. [1]

Direttiva n. 2004/74/CE del Consiglio che modifica la direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda la possibilità che alcuni Stati membri applichino ai prodotti energetici e all'elettricità esenzioni o riduzioni temporanee dei livelli di tassazione.

(G.U.U.E. 30 aprile 2004, n. L 157).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, ha sostituito, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004, la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali, e la direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali. La direttiva in questione definisce i sistemi fiscali e i livelli di tassazione che devono essere imposti sui prodotti energetici e l'elettricità.

     (2) Le aliquote minime stabilite dalla direttiva 2003/96/CE potrebbero determinare gravi difficoltà di ordine sociale ed economico in taluni Stati membri, in particolare Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, in considerazione del livello relativamente basso delle accise applicate in precedenza, del processo di transizione economica in corso in questi Stati membri, dei loro livelli relativamente bassi di reddito e del loro limitato margine di manovra nel compensare l'onere fiscale aggiuntivo con la riduzione di altre imposte. In particolare, è probabile che gli aumenti dei prezzi determinati dall'applicazione delle aliquote minime previste dalla direttiva 2003/96/CE incidano negativamente sul tenore di vita dei cittadini di questi paesi e sulle loro economie nazionali, rappresentando ad esempio un onere insostenibile per le piccole e medie imprese.

     (3) È quindi opportuno consentire a questi Stati membri di applicare temporaneamente ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione quando ciò non pregiudica il corretto funzionamento del mercato interno e non comporta distorsioni della concorrenza. Inoltre, in conformità con i principi in base ai quali i periodi transitori sono stati inizialmente concessi ai sensi della direttiva 2003/96/CE , ogni misura di questo genere dovrebbe essere concepita in modo da comportare un allineamento progressivo con le aliquote minime applicabili nella Comunità.

     (4) Il trattato di adesione del 2003 prevede una serie di disposizioni transitorie, nel caso della Polonia e di Cipro, per quanto riguarda l'applicazione delle direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE. Il trattato prevede inoltre misure specifiche in merito a questioni relative all'energia per la Lituania e l'Estonia. Si dovrebbe tenere opportunamente conto di tali misure nell'accordare le specifiche esenzioni dalle imposte.

     (5) La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicato l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato unico, che potrebbero essere in particolare intentati a norma degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Essa non dovrebbe dispensare gli Stati membri, a norma dell'articolo 88 del trattato CE, dall'obbligo di comunicare alla Commissione gli aiuti di Stato che potrebbero essere istituiti.

     (6) È opportuno rendere più chiara la formulazione di alcune disposizioni della direttiva 2003/96/CE per quanto riguarda i riferimenti al periodo transitorio ivi contenuti.

     (7) La direttiva 2003/96/CE dovrebbe quindi essere modificata di conseguenza,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     La direttiva 2003/96/CE è modificata come segue:

     1) L'articolo 18 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri elencati nell'allegato II sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato."

     b) al paragrafo 2, il testo "nei paragrafi da 3 a 12" è sostituito dal seguente: "nei paragrafi da 3 a 13".

     2) È inserito l'articolo seguente:

     "Articolo 18 bis

     1. In deroga alle disposizioni della presente direttiva gli Stati membri elencati nell'allegato III sono autorizzati ad applicare le riduzioni nei livelli di tassazione o le esenzioni fissate nel medesimo allegato.

     Previo esame da parte del Consiglio in base a una proposta della Commissione, l'autorizzazione scade il 31 dicembre 2006 o alla data specificata nell'allegato III.

     2. In deroga ai periodi fissati nei paragrafi da 3 a 11 e purché ciò non comporti una significativa distorsione della concorrenza, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell'applicare i nuovi livelli minimi di tassazione sarà concesso un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, in particolare per non pregiudicare la stabilità dei prezzi.

     3. La Repubblica ceca può applicare fino al 1° gennaio 2008 esenzioni o riduzioni totali o parziali del livello di tassazione dell'elettricità, dei combustibili solidi e del gas naturale.

     4. La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 330 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, a decorrere dal 1° maggio 2004 il livello di tassazione del gasolio utilizzato come propellente non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri.

     La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, a decorrere dal 1° maggio 2004 il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri.

     La Repubblica di Estonia può applicare un'esenzione totale dalla tassazione sullo scisto bituminoso fino al 1° gennaio 2009. Fino al 1° gennaio 2013 essa può inoltre applicare un'aliquota ridotta del livello di tassazione dello scisto bituminoso, purché non ne risulti un livello di tassazione inferiore al 50% della corrispondente aliquota minima comunitaria a decorrere dal 1° gennaio 2011.

     La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'olio di scisto utilizzato per il teleriscaldamento al livello minimo di tassazione.

     La Repubblica di Estonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per convertire il suo attuale sistema di tassazione dell'elettricità a monte in un sistema di tassazione a valle dell'elettricità.

     5. La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1° gennaio 2013 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 2008.

     La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non può essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004 e non può essere inferiore a 323 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 2008.

     La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti utilizzati per il teleriscaldamento al livello minimo di tassazione.

     La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 il livello di tassazione dell'elettricità non deve essere inferiore al 50% della corrispondente aliquota minima comunitaria.

     La Repubblica di Lettonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare i livelli nazionali di tassazione del carbone e del coke ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i livelli di tassazione del carbone e del coke non devono essere inferiori al 50% delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

     6. La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1° gennaio 2013 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 2008.

     La Repubblica di Lituania può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2011 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004 e non deve essere inferiore a 323 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 2008.

     7. La Repubblica di Ungheria può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità, del gas naturale, del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento ai corrispondenti livelli minimi di tassazione.

     8. La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 i livelli di tassazione dell'elettricità non devono essere inferiori al 50% delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

     La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti ai livelli minimi di 330 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio e del cherosene utilizzati come propellenti non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004.

     La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo e della benzina contenente piombo utilizzate come propellenti ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, i livelli di tassazione della benzina senza piombo e della benzina contenente piombo non devono essere inferiori, rispettivamente, a 287 EUR per 1 000 litri e a 337 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004.

     La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote effettive dell'imposta applicate al gas naturale non devono essere inferiori al 50% delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

     La Repubblica di Malta può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione dei combustibili solidi al corrispondente livello minimo di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 le aliquote effettive dell'imposta applicate ai prodotti energetici in questione non devono essere inferiori al 50% delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

     9. La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione della benzina senza piombo utilizzata come propellente al nuovo livello minimo di 359 EUR per 1 000 litri. Tuttavia, il livello di tassazione della benzina senza piombo non deve essere inferiore a 287 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004.

     La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione del gasolio utilizzato come propellente al nuovo livello minimo di 302 EUR per 1 000 litri, e fino al 1° gennaio 2012 per raggiungere il livello di 330 EUR. Tuttavia, il livello di tassazione del gasolio non deve essere inferiore a 245 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° maggio 2004 e non deve essere inferiore a 274 EUR per 1 000 litri a decorrere dal 1° gennaio 2008.

     La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008 per adeguare il livello nazionale di tassazione degli oli combustibili pesanti al nuovo livello minimo di 15 EUR per 1 000 chilogrammi. Tuttavia, il livello di tassazione degli oli combustibili pesanti non deve essere inferiore a 13 EUR per 1 000 chilogrammi a decorrere dal 1° maggio 2004.

     La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il teleriscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione.

     La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2012 per adeguare il livello nazionale di tassazione del carbone e del coke utilizzati per il riscaldamento per fini diversi dal teleriscaldamento al corrispondente livello minimo di tassazione.

     La Repubblica di Polonia può applicare fino al 1° gennaio 2008 esenzioni o riduzioni totali o parziali per il gasolio utilizzato come combustibile per riscaldamento da istituti scolastici, scuole materne e altri enti o servizi pubblici, per le attività o operazioni che essi esercitano in quanto autorità pubbliche.

     La Repubblica di Polonia può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2006 per allineare al quadro comunitario il sistema nazionale di tassazione dell'elettricità.

     10. La Repubblica di Slovenia può applicare, sotto controllo fiscale, un'esenzione o riduzione totale o parziale del livello di tassazione del gas naturale. L'esenzione o riduzione totale o parziale può essere applicata fino al maggio 2014 o fino alla data in cui la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunga il 25%, se questa data è precedente. Tuttavia, non appena la quota nazionale di gas naturale nel consumo complessivo di energia raggiunge il 20%, essa applica un livello di tassazione strettamente positivo, che aumenta su base annua per raggiungere almeno l'aliquota minima alla fine del periodo di cui sopra.

     11. La Repubblica slovacca può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare il livello nazionale di tassazione dell'elettricità e del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 il livello di tassazione dell'elettricità e del gas naturale utilizzato come combustibile per riscaldamento non deve essere inferiore al 50% delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

     La Repubblica slovacca può applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2009 per adeguare il livello nazionale di tassazione dei combustibili solidi ai corrispondenti livelli minimi di tassazione. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2007 il livello di tassazione dei combustibili solidi non deve essere inferiore al 50% delle corrispondenti aliquote minime comunitarie.

     12. Entro i periodi transitori stabiliti, gli Stati membri riducono progressivamente il loro divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Tuttavia, quando la differenza tra il livello di tassazione nazionale e il livello minimo non è superiore al 3% di detto livello minimo, lo Stato membro interessato può rimandare l'adeguamento del proprio livello nazionale fino al termine del periodo transitorio."

     3) È aggiunto un allegato III, il cui testo figura nell'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, a decorrere dal 1° maggio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra tali disposizioni e la presente direttiva.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il 1° maggio 2004.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO III

 

Riduzioni delle aliquote di imposizione

ed esenzioni dall'imposizione di cui all'articolo 18 bis, paragrafo 1

 

     1) Lettonia

     - per i prodotti energetici e l'elettricità utilizzati per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri.

     2) Lituania

     - per il carbone, il coke e la lignite fino al 1° gennaio 2007,

     - per il gas naturale e l'elettricità fino al 1° gennaio 2010,

     - per l'orimulsion utilizzato per fini diversi dalla produzione di elettricità o di calore fino al 1° gennaio 2010.

     3) Ungheria

     - per il carbone e il coke fino al 1° gennaio 2009.

     4) Malta

     - per la navigazione privata da diporto,

     - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE.

     5) Polonia

     - per i carburanti per aviazione, carburanti per motori a reazione e oli per motori di aviazione, venduti dai produttori di detti carburanti su commissione del ministero della Difesa nazionale o del competente ministero dell'Interno, per scopi relativi all'industria dell'aviazione, o su commissione dell'Agenzia delle scorte materiali per rifornirne le riserve statali o su commissione delle unità organizzative dell'aviazione sanitaria per i loro scopi,

     - per il gasolio per motori di navi e motori per tecnologie navali e oli per motori di navi e per tecnologie navali, venduti dai produttori di detti carburanti su commissione dell'Agenzia delle scorte materiali per rifornirne le riserve statali, su commissione del ministero della Difesa nazionale per destinarlo a usi nella Marina e infine su commissione del competente ministero dell'Interno per destinarlo a scopi di ingegneria navale,

     - per i carburanti per aviazione, carburanti per motori a reazione e gasolio per motori di navi e motori per tecnologie navali e oli per motori di aviazione, motori di navi e motori per tecnologie navali, venduti dall'Agenzia delle scorte materiali su commissione del ministero della Difesa nazionale o del competente ministero dell'Interno."


[1] Direttiva interamente rettificata con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 2 giugno 2004, n. L 195.