§ 9.3.133 - Direttiva 12 febbraio 2008, n. 8.
Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:12/02/2008
Numero:8


Sommario
Art. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2009 la direttiva 2006/112/CE è così modificata
Art. 2. A decorrere dal 1 gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue
Art. 3. A decorrere dal 1 gennaio 2011, gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE sono sostituiti dai seguenti
Art. 4. A decorrere dal 1 gennaio 2013, l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente
Art. 5. A decorrere dal 1 gennaio 2015 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue
Art. 6. Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione in cui indica se sia possibile applicare efficacemente la norma stabilita all’articolo 5 relativa alla prestazione di servizi di [...]
Art. 7. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 5 della presente direttiva a decorrere dalle [...]
Art. 8. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 9. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 9.3.133 - Direttiva 12 febbraio 2008, n. 8.

Direttiva n. 2008/8/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi

(G.U.U.E. 20 febbraio 2008, n. L 44)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) La realizzazione del mercato interno, la globalizzazione, la deregolamentazione e le innovazioni tecnologiche hanno contribuito a trasformare profondamente il volume e la struttura del commercio dei servizi. Un numero sempre più elevato di servizi può essere prestato a distanza. Per far fronte a questa nuova situazione, si è intervenuti soltanto in modo frammentario nel corso degli anni e attualmente numerosi servizi specifici sono di fatto tassati in base al principio della destinazione.

 

(2) Per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno, occorre modificare, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto [3], in base alla strategia della Commissione volta a modernizzare e a semplificare il funzionamento del sistema comune di IVA.

 

(3) Per tutte le prestazioni di servizi il luogo di imposizione dovrebbe essere di norma il luogo in cui avviene il consumo effettivo. Se si modificasse in tal senso la regola generale applicabile al luogo delle prestazioni di servizi, sarebbero comunque necessarie alcune deroghe a detta regola generale, per ragioni sia politiche sia amministrative.

 

(4) Per quanto riguarda i servizi prestati a soggetti passivi, la regola generale relativa al luogo delle prestazioni di servizi dovrebbe essere basata sul luogo in cui è stabilito il destinatario e non su quello in cui è stabilito il prestatore. Ai fini della determinazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi e per alleggerire gli oneri sull’attività economica, i soggetti passivi cui sono ascrivibili anche attività non imponibili dovrebbero essere considerati soggetti passivi per tutti i servizi ad essi resi. Analogamente, le persone giuridiche che non sono soggetti passivi e che sono identificate ai fini dell’IVA dovrebbero essere considerate soggetti passivi. Queste normative, in conformità delle normali regole, non si dovrebbero estendere alle prestazioni di servizi ricevute da un soggetto passivo per il proprio uso personale o per quello dei suoi dipendenti.

 

(5) Per quanto riguarda i servizi prestati a persone che non sono soggetti passivi, la regola generale dovrebbe rimanere quella secondo cui il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo in cui il prestatore ha stabilito la sede della propria attività economica.

 

(6) In talune circostanze, le regole generali che disciplinano il luogo delle prestazioni di servizi rese a soggetti passivi e a persone che non sono soggetti passivi non sono applicabili e dovrebbero invece applicarsi deroghe specifiche. Tali deroghe dovrebbero essere basate in gran parte sui criteri vigenti e riflettere il principio dell’imposizione nel luogo di consumo, senza imporre oneri amministrativi sproporzionati ad alcuni operatori.

 

(7) Qualora un soggetto passivo usufruisca di servizi prestati da una persona non stabilita nello stesso Stato membro, il meccanismo dell’inversione contabile dovrebbe essere obbligatorio in determinati casi, vale a dire che il soggetto passivo dovrebbe esso stesso valutare il corretto importo dell’IVA dovuta sul servizio acquistato.

 

(8) Per semplificare gli obblighi delle imprese che operano in Stati membri in cui non sono stabilite, dovrebbe essere istituito un regime che consenta loro di avere un unico punto di contatto elettronico per gli adempimenti relativi all’iscrizione e alla dichiarazione IVA. Finché tale regime non sarà istituito ci si dovrebbe avvalere del regime introdotto per facilitare l’adempimento degli obblighi fiscali da parte dei soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.

 

(9) Per favorire la corretta applicazione della presente direttiva, ogni soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA dovrebbe depositare un elenco riepilogativo dei soggetti passivi e delle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui ha prestato servizi imponibili sottoposti al meccanismo dell’inversione contabile.

 

(10) Alcuni cambiamenti apportati al luogo delle prestazioni di servizi potrebbero avere un impatto considerevole sul bilancio degli Stati membri. Per garantire una transizione armoniosa, tali cambiamenti dovrebbero essere introdotti gradualmente.

 

(11) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [4], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione.

 

(12) La direttiva 2006/112/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

A decorrere dal 1 gennaio 2009 la direttiva 2006/112/CE è così modificata:

 

1) all’articolo 56, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettere j) e k), e del paragrafo 2 si applicano fino al 31 dicembre 2009.";

 

2) all’articolo 57, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano fino al 31 dicembre 2009.";

 

3) all’articolo 59, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

"2. Fino al 31 dicembre 2009 gli Stati membri applicano l’articolo 58, lettera b), ai servizi di radiodiffusione e di televisione di cui all’articolo 56, paragrafo 1, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.";

 

4) l’articolo 357 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 357

 

Le disposizioni del presente capo si applicano fino al 31 dicembre 2014."

 

     Art. 2.

A decorrere dal 1 gennaio 2010 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

 

1) al titolo V, il capo 3 è sostituito dal seguente:

 

"CAPO 3

 

Luogo delle prestazioni di servizi

 

Sezione 1

 

Definizioni

 

Articolo 43

 

Ai fini dell’applicazione delle regole relative al luogo delle prestazioni di servizi:

 

1) il soggetto passivo che esercita parimenti attività o effettua operazioni non considerate cessioni di beni né prestazioni di servizi imponibili ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, è considerato soggetto passivo riguardo a tutte le prestazioni che gli sono rese;

 

2) la persona giuridica che non è soggetto passivo e che è identificata ai fini dell’IVA è considerata soggetto passivo.

 

Sezione 2

 

Disposizioni generali

 

Articolo 44

 

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a un soggetto passivo che agisce in quanto tale è il luogo in cui questi ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati ad una stabile organizzazione del soggetto passivo situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del soggetto passivo destinatario dei servizi in questione.

 

Articolo 45

 

Il luogo delle prestazioni di servizi resi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui il prestatore ha fissato la sede della propria attività economica. Tuttavia, se i servizi sono prestati da una stabile organizzazione del prestatore situata in un luogo diverso da quello in cui esso ha fissato la sede della propria attività economica, il luogo delle prestazioni di tali servizi è il luogo in cui è situata la stabile organizzazione. In mancanza di tale sede o stabile organizzazione, il luogo delle prestazioni di servizi è il luogo del domicilio o della residenza abituale del prestatore.

 

Sezione 3

 

Disposizioni speciali

 

Sottosezione 1

 

Prestazioni di servizi rese da un intermediario

 

Articolo 46

 

Il luogo delle prestazioni di servizi rese a persone che non sono soggetti passivi da un intermediario che agisce in nome e per conto altrui è il luogo in cui viene effettuata l’operazione principale in conformità della presente direttiva.

 

Sottosezione 2

 

Prestazioni di servizi relativi a beni immobili

 

Articolo 47

 

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi a un bene immobile, incluse le prestazioni di periti, di agenti immobiliari, la fornitura di alloggio nel settore alberghiero o in settori con funzione analoga, quali i campi di vacanza o i terreni attrezzati per il campeggio, la concessione di diritti di utilizzazione di un bene immobile e le prestazioni tendenti a preparare o a coordinare l’esecuzione di lavori edili come, ad esempio, le prestazioni fornite dagli architetti e dagli uffici di sorveglianza, è il luogo in cui è situato il bene.

 

Sottosezione 3

 

Prestazioni di trasporto

 

Articolo 48

 

Il luogo delle prestazioni di trasporto di passeggeri è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

 

Articolo 49

 

Il luogo delle prestazioni di trasporto di beni diverse dal trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è quello dove si effettua il trasporto in funzione delle distanze percorse.

 

Articolo 50

 

Il luogo delle prestazioni di trasporto intracomunitario di beni rese a persone che non sono soggetti passivi è il luogo di partenza del trasporto.

 

Articolo 51

 

È considerato "trasporto intracomunitario di beni" il trasporto di beni il cui luogo di partenza e il cui luogo di arrivo sono situati nei territori di due Stati membri diversi.

 

"Luogo di partenza" è il luogo in cui inizia effettivamente il trasporto dei beni, senza tener conto dei tragitti compiuti per recarsi nel luogo in cui si trovano i beni e "luogo di arrivo" è il luogo in cui il trasporto dei beni si conclude effettivamente.

 

Articolo 52

 

Gli Stati membri possono non assoggettare all’IVA la parte dei servizi di trasporto intracomunitario di beni resi a persone che non sono soggetti passivi corrispondente ai tragitti effettuati in o al di sopra di acque non facenti parte del territorio della Comunità.

 

Sottosezione 4

 

Prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e affini, servizi accessori ai trasporti, perizie e lavori relativi a beni mobili

 

Articolo 53

 

Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i relativi servizi accessori, è il luogo in cui tali attività si svolgono materialmente.

 

Articolo 54

 

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:

 

a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;

 

b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali.

 

Sottosezione 5

 

Prestazione di servizi di ristorazione e di catering

 

Articolo 55

 

Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering diversi da quelli materialmente effettuati a bordo di una nave, di un aereo o di un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata nella Comunità è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite.

 

Sottosezione 6

 

Noleggio di mezzi di trasporto

 

Articolo 56

 

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio a breve termine di un mezzo di trasporto è il luogo in cui il mezzo di trasporto è effettivamente messo a disposizione del destinatario.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 per "noleggio a breve termine" si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni.

 

Sottosezione 7

 

Prestazioni di servizi di ristorazione e di catering destinati al consumo a bordo di una nave, un aereo o un treno

 

Articolo 57

 

1. Il luogo delle prestazioni di servizi di ristorazione e di catering che sono materialmente prestati a bordo di una nave, un aereo o un treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità è il luogo di partenza del trasporto di passeggeri.

 

2. Ai fini del paragrafo 1 si considera "parte di un trasporto di passeggeri effettuata all’interno della Comunità" la parte di trasporto effettuata senza scalo fuori della Comunità tra il luogo di partenza e il luogo di arrivo del trasporto di passeggeri.

 

"Luogo di partenza di un trasporto di passeggeri" è il primo punto di imbarco di passeggeri previsto nella Comunità, eventualmente dopo uno scalo fuori della Comunità.

 

"Luogo di arrivo di un trasporto di passeggeri" è l’ultimo punto di sbarco previsto nella Comunità, per passeggeri imbarcati nella Comunità, eventualmente prima di uno scalo fuori della Comunità.

 

Per il trasporto andata e ritorno, il percorso di ritorno è considerato come un trasporto distinto.

 

Sottosezione 8

 

Prestazioni di servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

 

Articolo 58

 

Il luogo delle prestazioni di servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II, resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che fuori della Comunità abbia stabilito la sede della propria attività economica o ivi disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente è il luogo in cui la persona non soggetto passivo è stabilita o domiciliata o abitualmente residente.

 

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.

 

Sottosezione 9

 

Prestazioni di servizi a persone che non sono soggetti passivi fuori della Comunità

 

Articolo 59

 

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo stabilita, domiciliata o abitualmente residente al di fuori della Comunità è il luogo in cui detta persona è stabilita, domiciliata o abitualmente residente:

 

a) cessioni e concessioni di diritti d’autore, brevetti, diritti di licenza, marchi di fabbrica e di commercio e altri diritti analoghi;

 

b) prestazioni pubblicitarie;

 

c) prestazioni fornite da consulenti, ingegneri, uffici studi, avvocati, periti contabili ed altre prestazioni analoghe, nonché elaborazione di dati e fornitura d’informazioni;

 

d) obblighi di astenersi interamente o parzialmente dall’esercitare un’attività professionale o un diritto di cui al presente articolo;

 

e) operazioni bancarie, finanziarie e assicurative, comprese le operazioni di riassicurazione, ad eccezione della locazione di casseforti;

 

f) messa a disposizione di personale;

 

g) locazione di un bene mobile materiale, ad esclusione di qualsiasi mezzo di trasporto;

 

h) fornitura dell’accesso a sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché del servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi, e fornitura di altri servizi direttamente collegati;

 

i) servizi di telecomunicazione;

 

j) servizi di teleradiodiffusione;

 

k) servizi prestati per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.

 

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio prestato per via elettronica.

 

Sottosezione 10

 

Misure volte a prevenire i casi di doppia imposizione o non imposizione

 

Articolo 59 bis

 

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56 e 59:

 

a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;

 

b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.

 

Tuttavia, la presente disposizione non si applica ai servizi prestati per via elettronica se forniti a persone che non sono soggetti passivi non stabilite nella Comunità.

 

Articolo 59 ter

 

Gli Stati membri applicano l’articolo 59 bis, lettera b), ai servizi di telecomunicazione e ai servizi di teleradiodiffusione di cui all’articolo 59, primo comma, lettera j), resi a persone che non sono soggetti passivi stabilite o domiciliate o abitualmente residenti in uno Stato membro da un soggetto passivo che ivi abbia stabilito la sede della propria attività economica o disponga di una stabile organizzazione a partire dalla quale sono stati resi i servizi o, in mancanza di tale sede o stabile organizzazione, sia domiciliato o abitualmente residente fuori della Comunità.";

 

2) l’articolo 98, paragrafo 2, secondo comma, è sostituito dal seguente:

 

"Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica.";

 

3) la frase introduttiva dell’articolo 170 è sostituita dalla seguente:

 

"Il soggetto passivo che, ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 86/560/CEE [*****], dell’articolo 2, punto 1, e dell’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE [******] e dell’articolo 171 della presente direttiva, non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da IVA ha il diritto al rimborso di tale imposta nella misura in cui i beni e i servizi sono utilizzati ai fini delle operazioni seguenti:

 

4) l’articolo 171 è così modificato:

 

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il rimborso dell’IVA a favore dei soggetti passivi che non sono stabiliti nello Stato membro in cui effettuano acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da imposta ma che sono stabiliti in un altro Stato membro è effettuato secondo le modalità d’applicazione previste dalla direttiva 2008/9/CE.";

 

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

"3. La direttiva 86/560/CEE non si applica:

 

a) agli importi dell’IVA che, conformemente alla legislazione dello Stato membro di rimborso, sono stati indebitamente fatturati;

 

b) agli importi dell’IVA fatturati per le cessioni di beni che siano, o possano essere, esenti ai sensi dell’articolo 138 o dell’articolo 146, paragrafo 1, lettera b).";

 

5) è inserito il seguente articolo 171 bis:

 

"Articolo 171 bis

 

Invece di concedere un rimborso IVA conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE per le cessioni di beni o prestazioni di servizi a un soggetto passivo per le quali il soggetto passivo è debitore dell’imposta ai sensi degli articoli da 194 a 197 o dell’articolo 199, gli Stati membri possono autorizzare la detrazione di detta imposta secondo la procedura di cui all’articolo 168. Le limitazioni esistenti ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, e dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE possono essere mantenute.

 

A tal fine gli Stati membri possono escludere il soggetto passivo che deve assolvere l’imposta dalla procedura di rimborso conformemente alle direttive 86/560/CEE o 2008/9/CE.";

 

6) al titolo XI, capo 1, sezione 1, è aggiunto il seguente articolo 192 bis:

 

"Articolo 192 bis

 

Ai fini della presente sezione, un soggetto passivo che dispone di una stabile organizzazione nel territorio di uno Stato membro in cui è debitore di imposta si considera soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) egli effettua in tale paese una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile;

 

b) la cessione di beni o prestazione di servizi è effettuata senza la partecipazione di una sede del cedente o del prestatore di servizi situata nello Stato membro in questione.";

 

7) l’articolo 196 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 196

 

L’IVA è dovuta dai soggetti passivi o dalle persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA a cui è reso un servizio ai sensi dell’articolo 44, se il servizio è reso da un soggetto passivo non stabilito nel territorio di tale Stato membro.";

 

8) all’articolo 214 sono aggiunte le seguenti lettere:

 

"d) ogni soggetto passivo che riceve, nel loro rispettivo territorio, prestazioni per le quali è debitore dell’IVA a norma dell’articolo 196;

 

e) ogni soggetto passivo, stabilito nel loro rispettivo territorio, che effettua nel territorio di un altro Stato membro prestazioni di servizi per i quali l’IVA è dovuta unicamente dal destinatario a norma dell’articolo 196.";

 

9) l’articolo 262 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 262

 

Il soggetto passivo identificato ai fini dell’IVA deposita un elenco riepilogativo contenente i seguenti elementi:

 

a) gli acquirenti identificati ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera c);

 

b) le persone identificate ai fini dell’IVA cui ha ceduto dei beni che gli sono stati ceduti tramite gli acquisti intracomunitari di cui all’articolo 42;

 

c) i soggetti passivi e le persone giuridiche che non sono soggetti passivi identificate ai fini dell’IVA cui ha prestato servizi, diversi dai servizi esenti da IVA nello Stato membro in cui la prestazione è imponibile, per i quali il destinatario dei servizi è debitore dell’imposta conformemente all’articolo 196.";

 

10) all’articolo 264, il paragrafo 1 è così modificato:

 

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

 

"a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo nello Stato membro in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale ha effettuato cessioni di beni alle condizioni previste all’articolo 138, paragrafo 1, o prestazioni di servizi imponibili alle condizioni previste all’articolo 44;

 

b) il numero di identificazione IVA di ogni acquirente di beni o destinatario di servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui deve essere depositato l’elenco riepilogativo e con il quale gli sono stati ceduti i beni o prestati i servizi;"

 

b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

 

"d) per ogni singolo acquirente di beni o destinatario di servizi, il valore totale delle cessioni di beni o il valore totale delle prestazioni di servizi effettuate dal soggetto passivo.";

 

11) l’articolo 358 è così modificato:

 

a) il punto 2) è sostituito dal seguente:

 

"2) "servizi elettronici" e "servizi prestati per via elettronica", i servizi di cui all’articolo 59, primo comma, lettera k);"

 

b) il punto 4) è sostituito dal seguente:

 

"4) "Stato membro di consumo", lo Stato membro in cui si considera che la prestazione di servizi elettronici abbia luogo conformemente all’articolo 58;"

 

12) Nell’allegato II, il titolo è sostituito dal seguente:

 

"ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58 E ALL’ARTICOLO 59, PRIMO COMMA, LETTERA K)".

 

     Art. 3.

A decorrere dal 1 gennaio 2011, gli articoli 53 e 54 della direttiva 2006/112/CE sono sostituiti dai seguenti:

 

"Articolo 53

 

Il luogo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, e servizi accessori connessi con l’accesso prestati a un soggetto passivo è il luogo in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente.

 

Articolo 54

 

1. Il luogo delle prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, ivi compresi i servizi prestati dall’organizzatore di tali attività, nonché i servizi accessori prestati a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui tali attività si svolgono effettivamente.

 

2. Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui le prestazioni sono materialmente eseguite:

 

a) attività accessorie ai trasporti quali operazioni di carico, scarico, movimentazione e affini;

 

b) perizie e lavori relativi a beni mobili materiali."

 

     Art. 4.

A decorrere dal 1 gennaio 2013, l’articolo 56, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE è sostituito dal seguente:

 

"2. Il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio non a breve termine di un mezzo di trasporto a una persona che non è soggetto passivo è il luogo in cui il destinatario è stabilito oppure ha il domicilio o la residenza abituale.

 

Tuttavia, il luogo delle prestazioni di servizi di noleggio di un’imbarcazione da diporto a una persona che non è soggetto passivo, fatta eccezione per il noleggio a breve termine, è il luogo in cui l’imbarcazione da diporto è effettivamente messa a disposizione del destinatario, qualora tale servizio sia effettivamente reso dal prestatore a partire dalla sede della sua attività economica o di una stabile organizzazione situata in detto luogo.

 

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, per "noleggio a breve termine" si intende il possesso o l’uso ininterrotto del mezzo di trasporto durante un periodo non superiore a trenta giorni e, per quanto riguarda i natanti, non superiore a novanta giorni."

 

     Art. 5.

A decorrere dal 1 gennaio 2015 la direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

 

1) al titolo V, capo 3, sezione 3, la sottosezione 8 è sostituita dalla seguente:

 

"Sottosezione 8

 

Prestazioni di servizi di telecomunicazione, servizi di teleradiodiffusione e servizi elettronici a persone che non sono soggetti passivi

 

Articolo 58

 

Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi a persone che non sono soggetti passivi è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale:

 

a) servizi di telecomunicazione;

 

b) servizi di teleradiodiffusione;

 

c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all’allegato II.

 

Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.";

 

2) all’articolo 59, le lettere i), j) e k) del primo comma e il secondo comma sono soppressi;

 

3) l’articolo 59 bis è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 59 bis

 

Al fine di prevenire casi di doppia imposizione, di non imposizione o di distorsione di concorrenza, gli Stati membri possono considerare, per quanto riguarda i servizi il cui luogo delle prestazioni è stabilito agli articoli 44, 45, 56, 58 e 59:

 

a) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato all’interno del loro territorio come se fosse situato al di fuori della Comunità qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione dei servizi abbiano luogo al di fuori della Comunità;

 

b) il luogo delle prestazioni di un tale servizio o di tutti tali servizi situato al di fuori della Comunità come se fosse situato all’interno del loro territorio qualora l’effettiva utilizzazione e l’effettiva fruizione abbiano luogo all’interno del loro territorio.";

 

4) l’articolo 59 ter è abrogato;

 

5) all’articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

"Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo non stabilito nella Comunità quale definito all’articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici.";

 

6) al titolo XII, il capo 6 è così intitolato:

 

"Regimi speciali per i soggetti passivi non stabiliti che prestano servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a soggetti che non sono soggetti passivi.";

 

7) l’articolo 357 è abrogato;

 

8) l’articolo 358 è sostituito dal seguente:

 

"Articolo 358

 

Ai fini del presente capo e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

 

1) "servizi di telecomunicazione" e "servizi di teleradiodiffusione" i servizi di cui all’articolo 58, primo comma, lettere a) e b);

 

2) "servizi elettronici" e "servizi forniti per via elettronica" i servizi di cui all’articolo 58, primo comma, lettera c);

 

3) "Stato membro di consumo" lo Stato membro in cui si considera che siano forniti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici conformemente all’articolo 58;

 

4) "dichiarazione IVA" la dichiarazione contenente le informazioni necessarie per stabilire l’ammontare dell’imposta esigibile nei singoli Stati membri.";

 

9) La sezione 2 del titolo XII, capo 6, è intitolata come segue:

 

"Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.";

 

10) al titolo XII, capo 6, sezione 2, è aggiunto il seguente articolo:

 

"Articolo 358 bis

 

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie si intende per:

 

1) "soggetto passivo non stabilito nella Comunità" un soggetto passivo che non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità né è tenuto altrimenti ad identificarsi ai fini dell’IVA;

 

2) "Stato membro di identificazione" lo Stato membro che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità sceglie di contattare per notificare quando ha inizio la sua attività come soggetto passivo all’interno del territorio della Comunità ai sensi delle disposizioni della presente sezione.";

 

11) gli articoli da 359 a 365 sono sostituiti dai seguenti:

 

"Articolo 359

 

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nella Comunità che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a un soggetto che non sia soggetto passivo e sia stabilito o domiciliato o abitualmente residente in uno Stato membro ad avvalersi del presente regime speciale. La presente disposizione si applica a tutti i suddetti servizi prestati nella Comunità.

 

Articolo 360

 

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio o la cessazione della sua attività in qualità di soggetto passivo, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per l’applicazione del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

 

Articolo 361

 

1. Le informazioni che il soggetto passivo non stabilito nella Comunità deve fornire allo Stato membro di identificazione quando inizia un’attività soggetta ad imposizione contengono i seguenti elementi di identificazione:

 

a) nome/denominazione;

 

b) indirizzo postale;

 

c) indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

 

d) numero di codice fiscale nazionale, se esiste;

 

e) una dichiarazione indicante che il soggetto non è identificato ai fini dell’IVA nella Comunità.

 

2. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità notifica allo Stato membro d’identificazione tutte le modifiche concernenti le informazioni presentate.

 

Articolo 362

 

Lo Stato membro d’identificazione attribuisce al soggetto passivo non stabilito nella Comunità un numero d’identificazione IVA individuale e comunica per via elettronica all’interessato il numero d’identificazione attribuitogli. Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono usare i propri sistemi d’identificazione.

 

Articolo 363

 

Lo Stato membro d’identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nella Comunità dal registro d’identificazione nei casi seguenti:

 

a) se il soggetto passivo gli comunica che non fornisce più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;

 

b) se è in altro modo possibile presumere che le sue attività soggette a imposizione siano cessate;

 

c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

 

d) se persiste a non osservare le norme relative al presente regime speciale.

 

Articolo 364

 

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità presenta, per via elettronica, allo Stato membro di identificazione, una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che siano stati forniti o meno servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici. La dichiarazione IVA è presentata entro venti giorni dalla scadenza del periodo d’imposta a cui essa si riferisce.

 

Articolo 365

 

La dichiarazione IVA contiene il numero d’identificazione e, per ogni Stato membro di consumo in cui l’IVA è dovuta, il valore totale, al netto dell’IVA, delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici effettuate nel corso del periodo di riferimento nonché l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono altresì figurare nella dichiarazione le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’IVA.";

 

12) all’articolo 366, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

 

Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se per la prestazione di servizi sono state utilizzate altre valute, il soggetto passivo non stabilito nella Comunità applica, per redigere la dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo d’imposta.";

 

13) gli articoli 367 e 368 sono sostituiti dai seguenti:

 

"Articolo 367

 

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità paga l’IVA, facendo riferimento alla relativa dichiarazione, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, allo scadere del termine previsto per la presentazione della dichiarazione.

 

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

 

Articolo 368

 

Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità che si avvale del presente regime speciale non può effettuare detrazioni ai sensi dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 86/560/CEE, a tale soggetto passivo viene concesso un rimborso ai sensi di detta direttiva. Ai rimborsi riguardanti i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici contemplati dal presente regime speciale non si applicano l’articolo 2, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 86/560/CEE.";

 

14) all’articolo 369, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

"1. Il soggetto passivo non stabilito nella Comunità tiene una documentazione delle operazioni effettuate nell’ambito del presente regime speciale. Tale documentazione deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.";

 

15) al titolo XII, capo 6, è aggiunta la seguente sezione:

 

"Sezione 3

 

Regime speciale per i servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello Stato membro di consumo

 

Articolo 369 bis

 

Ai fini della presente sezione e fatte salve le altre disposizioni comunitarie, si intende per:

 

1) "soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo" un soggetto passivo che ha fissato la sede della propria attività economica o dispone di una stabile organizzazione nel territorio della Comunità ma non ha fissato la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro di consumo;

 

2) "Stato membro di identificazione" lo Stato membro nel cui territorio il soggetto passivo ha fissato la sede della propria attività economica o, se non ha fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, lo Stato membro in cui dispone di una stabile organizzazione.

 

Qualora il soggetto passivo non abbia fissato la sede della propria attività economica nella Comunità, ma disponga ivi di più di una stabile organizzazione, lo Stato membro di identificazione è lo Stato membro con una stabile organizzazione in cui il soggetto passivo notifica che intende avvalersi del presente regime speciale. Il soggetto passivo è vincolato a tale decisione per l’anno civile interessato e i due anni civili successivi.

 

Articolo 369 ter

 

Gli Stati membri autorizzano un soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che presta servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici a una persona che non sia soggetto passivo e sia stabilita o domiciliata o abitualmente residente in tale Stato membro ad utilizzare il presente regime speciale. Questa disposizione si applica a tutte le suddette prestazioni di servizi all’interno della Comunità.

 

Articolo 369 quater

 

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dichiara allo Stato membro di identificazione l’inizio e la cessazione delle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, nonché eventuali cambiamenti a seguito dei quali non soddisfi più le condizioni per avvalersi del presente regime speciale. Tale dichiarazione è effettuata elettronicamente.

 

Articolo 369 quinquies

 

Un soggetto passivo che si avvalga del presente regime speciale è identificato ai fini dell’IVA per le operazioni imponibili che rientrano in detto regime esclusivamente nello Stato membro di identificazione. Al riguardo lo Stato membro utilizza il numero individuale d’identificazione IVA già attribuito al soggetto passivo in relazione agli obblighi che gli derivano dal sistema interno.

 

Sulla base delle informazioni utilizzate per tale identificazione, gli Stati membri di consumo possono ricorrere ai propri sistemi di identificazione.

 

Articolo 369 sexies

 

Lo Stato membro di identificazione esclude il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo dal presente regime speciale nei casi seguenti:

 

a) se notifica di non fornire più servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici;

 

b) se si può altrimenti presupporre che le sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale siano cessate;

 

c) se non soddisfa più i requisiti necessari per avvalersi del regime speciale;

 

d) se persiste a non osservare le norme relative al regime speciale.

 

Articolo 369 septies

 

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni trimestre civile, indipendentemente dal fatto che sia stato fornito o meno un servizio di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronico. La dichiarazione IVA è presentata entro venti giorni dal termine del periodo di riferimento a cui la dichiarazione si riferisce.

 

Articolo 369 octies

 

La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è dovuta l’IVA, l’importo totale, meno l’IVA, delle forniture di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici per il periodo di riferimento e l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Devono essere altresì indicati le aliquote IVA applicabili e l’importo totale dell’IVA dovuta.

 

Qualora il soggetto passivo disponga di una o più stabili organizzazioni, diverse da quella situata nello Stato membro di identificazione, a partire dalle quali i servizi sono prestati, la dichiarazione IVA indica, oltre alle informazioni di cui al primo comma, l’importo totale dei servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione o elettronici che rientrano nel presente regime speciale, in relazione a ciascuno Stato membro in cui disponga di un’organizzazione, unitamente al numero individuale d’identificazione IVA o al numero di registrazione fiscale della stessa, suddiviso per Stato membro di consumo.

 

Articolo 369 nonies

 

1. La dichiarazione IVA è effettuata in euro.

 

Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che la dichiarazione IVA sia effettuata nelle loro valute nazionali. Se le forniture sono state effettuate in altre valute, il soggetto passivo non residente nello Stato membro di consumo utilizza, ai fini della dichiarazione IVA, il tasso di cambio dell’ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione.

 

2. Il cambio è effettuato in base ai tassi di cambio pubblicati dalla Banca centrale europea per quel giorno o, qualora non vi sia pubblicazione in tale giorno, in base ai tassi del primo giorno successivo di pubblicazione.

 

Articolo 369 decies

 

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo paga l’IVA, facendo riferimento alla pertinente dichiarazione IVA, al momento della presentazione della dichiarazione e comunque, al più tardi, alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione.

 

Il pagamento è effettuato su un conto bancario espresso in euro, indicato dallo Stato membro di identificazione. Gli Stati membri che non hanno adottato l’euro possono esigere che il pagamento sia effettuato su un conto bancario espresso nella propria valuta.

 

Articolo 369 undecies

 

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale non può effettuare, in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale, le detrazioni IVA a norma dell’articolo 168 della presente direttiva. Nonostante l’articolo 2, punto 1, e l’articolo 3 della direttiva 2008/9/CE, il soggetto passivo di cui trattasi beneficia al riguardo del rimborso previsto da tale direttiva.

 

Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo che si avvale del presente regime speciale, se esercita nello Stato membro di consumo anche attività che non rientrano nel presente regime speciale per le quali è tenuto a identificarsi ai fini dell’IVA, effettua le detrazioni IVA in relazione alle sue attività soggette a imposizione che rientrano nel presente regime speciale nel quadro della dichiarazione IVA che deve presentare a norma dell’articolo 250.

 

Articolo 369 duodecies

 

1. Il soggetto passivo non stabilito nello Stato membro di consumo conserva una documentazione delle operazioni effettuate nel quadro del presente regime speciale. Essa deve essere sufficientemente dettagliata per consentire all’amministrazione fiscale dello Stato membro di consumo di verificare la correttezza della dichiarazione IVA.

 

2. La documentazione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita elettronicamente, su richiesta, allo Stato membro di consumo e allo Stato membro di identificazione.

 

Detta documentazione deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui l’operazione è stata effettuata.";

 

16) il titolo dell’allegato II è sostituito dal seguente:

 

"ELENCO INDICATIVO DEI SERVIZI FORNITI PER VIA ELETTRONICA DI CUI ALL’ARTICOLO 58, PRIMO COMMA, LETTERA C)".

 

     Art. 6.

Entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione in cui indica se sia possibile applicare efficacemente la norma stabilita all’articolo 5 relativa alla prestazione di servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi e precisa se tale norma continui a corrispondere alla politica generale seguita in quel momento per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi.

 

     Art. 7.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 5 della presente direttiva a decorrere dalle rispettive date previste in tali disposizioni.

 

Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 8.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 9.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 143 e parere del 16 maggio 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] GU C 117 del 30.4.2004, pag. 15, e GU C 195 del 18.8.2006, pag. 54.

 

[3] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/75/CE (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 13).

 

[4] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

[*****] Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità (GU L 326 del 21.11.1986, pag. 40).

 

[******] Direttiva 2008/9/CE del Consiglio, del 12 febbraio 2008, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, previsto dalla direttiva 2006/112/CE, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro di rimborso, ma in un altro Stato membro (GU L 44 del 20.2.2008, pag. 23).";