§ 9.3.130 - Direttiva 25 giugno 2009, n. 69.
Direttiva n. 2009/69/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:25/06/2009
Numero:69


Sommario
Art. 1. La direttiva n. 2006/112/CE è modificata come segue
Art. 2.  Attuazione
Art. 3. La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
Art. 4. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 9.3.130 - Direttiva 25 giugno 2009, n. 69.

Direttiva n. 2009/69/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto in relazione all’evasione fiscale connessa all’importazione

(G.U.U.E. 4 luglio 2009, n. L 175)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo [1],

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],

 

considerando quanto segue:

 

(1) Nelle conclusioni della sessione "Economia e finanza" del 28 novembre 2006, il Consiglio ha convenuto di elaborare una strategia antifrode a livello comunitario, per lottare in special modo contro la frode fiscale nel settore dell’imposizione indiretta, che integri gli sforzi compiuti in materia a livello nazionale.

 

(2) Determinate misure esaminate in tale contesto richiedono una modifica della direttiva 2006/112/CE [3].

 

(3) L’importazione di beni è esente dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) se ad essa fa seguito una cessione o un trasferimento di tali beni a un soggetto passivo in un altro Stato membro. Le condizioni alle quali è concessa la suddetta esenzione sono fissate dagli Stati membri. L’esperienza tuttavia dimostra che le divergenze nell’applicazione di questa disposizione sono sfruttate dagli operatori per evitare il pagamento dell’IVA sui beni importati in tali circostanze.

 

(4) Per prevenire detto sfruttamento è necessario specificare, per determinate operazioni, una serie di condizioni minime a livello comunitario per l’applicazione di tale esenzione.

 

(5) Poiché, per le dette ragioni, l’obiettivo della presente direttiva, vale a dire affrontare il problema dell’evasione dell’IVA, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(6) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio" [4], gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.

 

(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

La direttiva n. 2006/112/CE è modificata come segue:

 

1) l’articolo 22 è sostituito dal seguente:

 

"     Art. 22

 

È assimilata ad un acquisto intracomunitario di beni effettuato a titolo oneroso la destinazione, da parte delle forze armate di uno Stato che sia parte contraente del trattato dell’Atlantico del Nord, all’uso di tali forze o del personale civile che le accompagna, di beni che esse non abbiano acquistato alle condizioni generali d’imposizione del mercato interno di uno Stato membro, qualora l’importazione di tali beni non possa fruire dell’esenzione prevista all’articolo 143, paragrafo 1, lettera h).";

 

2) all’articolo 140, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

"b) gli acquisti intracomunitari di beni la cui importazione è, comunque, esente a norma dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere a), b), c) e da e) a l);";

 

3) l’articolo 143 è modificato come segue:

 

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

"1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:";

 

b) è aggiunto il paragrafo seguente:

 

"2. L’esenzione prevista al paragrafo 1, lettera d), si applica nei casi in cui le importazioni di beni siano seguite da cessioni di beni esenti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, e paragrafo 2, lettera c), solo se al momento dell’importazione l’importatore ha fornito alle autorità competenti dello Stato membro di importazione almeno le seguenti informazioni:

 

a) il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell’imposta nello Stato membro di importazione;

 

b) il numero di identificazione IVA dell’acquirente cui i beni sono ceduti a norma dell’articolo 138, paragrafo 1, attribuitogli in un altro Stato membro o il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto quando i beni sono soggetti a un trasferimento a norma dell’articolo 138, paragrafo 2, lettera c);

 

c) la prova che i beni importati sono destinati ad essere spediti o trasportati a partire dallo Stato membro di importazione verso un altro Stato membro.

 

Gli Stati membri possono tuttavia prevedere che la prova di cui alla lettera c) sia comunicata alle autorità competenti solo su richiesta."

 

     Art. 2. Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1 gennaio 2011. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

[1] Parere del 24 aprile 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[2] Parere del 13 maggio 2009 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

 

[3] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

 

[4] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.