§ 9.3.81 - Regolamento 7 maggio 2002, n. 792.
Regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:07/05/2002
Numero:792


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CEE) n. 218/92 è temporaneamente modificato come segue:
Art. 2.      L'articolo 1 si applica per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE.
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 9.3.81 - Regolamento 7 maggio 2002, n. 792.

Regolamento (CE) n. 792/2002 del Consiglio che modifica temporaneamente il regolamento (CEE) n. 218/92 concernente la cooperazione amministrativa nel settore delle imposte indirette (IVA) con riferimento a delle misure aggiuntive in materia di commercio elettronico.

(G.U.C.E. 15 maggio 2002, n. L 128).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     considerando quanto segue:

     (1) La direttiva 2002/38/CE del Consiglio, del 7 maggio 2002, che modifica temporaneamente la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici, e stabilisce il quadro per tassare i servizi elettronici prestati nella Comunità da soggetti passivi che non sono stabiliti né sono tenuti altrimenti ad identificarsi ai fini fiscali nella Comunità.

     (2) Lo Stato membro di consumo ha la responsabilità primaria di garantire che i fornitori non stabiliti ottemperino ai loro obblighi. A tal fine, vanno trasmesse agli Stati membri di consumo le informazioni necessarie al funzionamento del regime particolare relativo ai servizi prestati tramite mezzi elettronici di cui all'articolo 26 quater della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.

     (3) Occorre disporre che l'imposta sul valore aggiunto dovuta per tali prestazioni sia trasferita su conti indicati dagli Stati membri di consumo.

     (4) Le norme previste dalla direttiva 77/388/CEE dispongono che il soggetto passivo non stabilito che fornisce i servizi di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettera e), ultimo trattino, della direttiva imputi l'IVA al cliente, stabilito o residente nella Comunità, a meno che abbia verificato che quest'ultimo è un soggetto passivo. Il regime particolare di cui all'articolo 26 quater della direttiva si applica soltanto ai servizi forniti a persone che non sono soggetti passivi stabiliti o residenti nella Comunità. È pertanto evidente che il soggetto passivo non stabilito necessita di talune informazioni circa i suoi clienti.

     (5) A tal fine, nella maggior parte dei casi si potrebbe fare ricorso allo strumento disponibile negli Stati membri, sotto forma di una banca dati elettronica, che contiene un registro di persone per le quali in quello Stato membro sono stati emessi numeri di identificazione IVA.

     (6) Di conseguenza, è necessario estendere il sistema comune per lo scambio di talune informazioni su transazioni intracomunitarie di cui all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 218/92.

     (7) Le disposizioni del regolamento dovrebbero essere applicabili per un periodo provvisorio di tre anni, prorogabile per motivi pratici, e il regolamento (CEE) n. 218/92 dovrebbe pertanto essere modificato temporaneamente di conseguenza,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1.

     Il regolamento (CEE) n. 218/92 è temporaneamente modificato come segue:

     1) all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) all'articolo 2, paragrafo 1, il nono trattino è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     3) all'articolo 6, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     4) è aggiunto il seguente titolo:

     (Omissis).

     5) l'attuale testo dell'articolo 13 diventa paragrafo 2 ed è inserito un nuovo paragrafo 1 così formulato:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     L'articolo 1 si applica per il periodo previsto all'articolo 4 della direttiva 2002/38/CE.

     Anteriormente al 1° luglio 2003 non si procede a scambi di informazioni a norma del presente regolamento.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.