§ 9.1.35 - Regolamento 2 dicembre 2008, n. 1360.
Regolamento (CE) n. 1360/2008 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:02/12/2008
Numero:1360


Sommario
Art. 1. Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 9.1.35 - Regolamento 2 dicembre 2008, n. 1360.

Regolamento (CE) n. 1360/2008 del Consiglio, che modifica il regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri

(G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 352)

 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

 

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato economico e finanziario,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere della Banca centrale europea,

 

considerando quanto segue:

 

(1) L’ampio numero di Stati membri che attualmente non fanno parte dell’area dell’euro incide sulla potenziale domanda di sostegno finanziario a medio termine della Comunità e, insieme all’evoluzione del contesto internazionale, rende necessario un consistente aumento del massimale dell’esposizione creditizia da concedere agli Stati membri di cui al regolamento (CE) n. 332/2002 [1] da 12 a 25 miliardi di EUR. Qualora si dovesse procedere urgentemente ad una revisione del massimale, le pertinenti istituzioni dovrebbero intervenire celermente in base alle loro rispettive competenze.

 

(2) Il regolamento (CE) n. 332/2002 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

Il regolamento (CE) n. 332/2002 è modificato come segue:

 

all’articolo 1, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

 

"L’esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti che si possono accordare agli Stati membri nell’ambito di tale meccanismo è limitata a 25 miliardi di EUR."

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

 

[1] GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.