§ 8.5.77 - Regolamento 8 maggio 2006, n. 706.
Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.5 trasporti aerei
Data:08/05/2006
Numero:706


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.5.77 - Regolamento 8 maggio 2006, n. 706.

Regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 per quanto concerne il periodo durante il quale uno Stato membro può emettere approvazioni di durata limitata (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 9 maggio 2006, n. L 122).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione.

      (2) L’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che, in deroga al punto 21.A.159 del suo allegato, gli Stati membri possono emettere approvazioni di durata limitata fino al 28 settembre 2005.

      (3) L’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1702/2003 stabilisce che l’Agenzia europea per la sicurezza aerea (di seguito «l’Agenzia») effettuerà, nei tempi prescritti, una valutazione dell’implicazione delle disposizioni di quel regolamento sulla durata della validità delle approvazioni, al fine di fornire un parere destinato alla Commissione, comprese possibili variazioni ad esso.

      (4) L’agenzia ha effettuato tale valutazione e ha concluso che è opportuno fissare un nuovo termine, in modo da consentire agli Stati membri di adeguare la loro legislazione nazionale al sistema di approvazioni di durata illimitata.

      (5) Non è più necessario che l’Agenzia fornisca una valutazione; tale disposizione deve essere depennata.

      (6) Il regolamento (CE) n. 1702/2003 deve essere modificato di conseguenza.

      (7) Le misure previste dal presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

      (8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1702/2003 è modificato come segue:

     a) al paragrafo 2, «28 settembre 2005» è sostituito da «28 settembre 2007»;

     b) il paragrafo 5 è soppresso.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.