§ 8.4.66 - Regolamento 4 novembre 2002, n. 1970.
Regolamento (CE) n. 1970/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:04/11/2002
Numero:1970


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 8.4.66 - Regolamento 4 novembre 2002, n. 1970.

Regolamento (CE) n. 1970/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/roll-off. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 6 novembre 2002, n. L 302).

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 3051/95, dell'8 dicembre 1995, sulla gestione della sicurezza dei traghetti passeggeri roll-on/ roll-off, modificato dal regolamento (CE) n. 179/98 della Commissione, in particolare l'articolo 9,

     considerando quanto segue:

      (1) Il regolamento (CE) n. 3051/95 dispone che le società di navigazione e gli Stati membri devono rispettare le disposizioni dell'International Safety Management Code [Codice internazionale per la gestione della sicurezza (codice ISM)] adottato dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.741 (18) del 4 novembre 1993 in relazione ai traghetti passeggeri roll-on/roll-off che operano in direzione o in provenienza dei porti degli Stati membri della Comunità.

     (2) Al fine di garantire un'attuazione uniforme del codice ISM, il regolamento (CE) n. 3051/95 contiene disposizioni destinate alle amministrazioni che si ispirano alle Guidelines on implementation of the International Safety Management Code (ISM) by Administrations (Linee guida sull'attuazione del codice internazionale ISM per la gestione della sicurezza da parte delle amministrazioni) adottate dall'assemblea dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) mediante la risoluzione A.788 (19) del 23 novembre 1995.

     (3) Le suddette risoluzioni sono state modificate dall'Organizzazione marittima internazionale mediante la risoluzione MSC.104 (73), adottata il 5 dicembre 2000, e la risoluzione A.913 (22), adottata il 29 novembre 2001.

     (4) Occorre tener conto degli sviluppi intervenuti a livello internazionale introducendo disposizioni precise in materia di certificazione e verifica.

     (5) Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato menzionato all'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio, modificata da ultimo dalla direttiva 98/74/CE della Commissione,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 3051/95 è modificato come segue:

     1) l'articolo 2, lettera e), è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     2) l'articolo 2, lettera h), è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     3) l'articolo 4, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     4) l'articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis);

     5) l'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

     ALLEGATO

     (Omissis)