§ 8.4.64 - Direttiva 10 luglio 2001, n. 53.
Direttiva n. 2001/53/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo.


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.4 trasporti marittimi
Data:10/07/2001
Numero:53


Sommario
Art. 1.      La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:
Art. 2.      L'equipaggiamento indicato come "nuova voce" nella colonna "denominazione" dell'allegato A.1 e costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere commercializzato e [...]
Art. 3.      1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e [...]
Art. 4.      La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 8.4.64 - Direttiva 10 luglio 2001, n. 53.

Direttiva n. 2001/53/CE della Commissione recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo.

(G.U.C.E. 28 luglio 2001, n. L 204).

 

     Art. 1.

     La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

     1) l'articolo 2 è modificato come segue: alle lettere c), d) e n) la dicitura "al 1° gennaio 1999" è sostituita da

     (Omissis);

     2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

 

          Art. 2.

     L'equipaggiamento indicato come "nuova voce" nella colonna "denominazione" dell'allegato A.1 e costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere commercializzato e utilizzato a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da o per conto di uno Stato membro conformemente alle convenzioni internazionali nei due anni successivi alla data in questione se è stato costruito conformemente alle procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in questione prima della data di adozione della presente direttiva.

 

          Art. 3.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua entrata in vigore e le comunicano alla Commissione. Essi le comunicano immediatamente alla Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo delle disposizioni legislative nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

 

          Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Allegato

     (Omissis).