§ 8.3.148 - Regolamento 25 ottobre 1993, n. 3118.
Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci [...]


Settore:Normativa europea
Materia:8. trasporti
Capitolo:8.3 trasporti terrestri
Data:25/10/1993
Numero:3118


Sommario
Art. 1.      1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e il cui conducente, se cittadino di un paese [...]
Art. 2.      1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui all'articolo 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 30 giugno [...]
Art. 3.      1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio
Art. 4.      I trasporti effettuati in base a un'autorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme all'autorizzazione, entro otto giorni dalla [...]
Art. 5.      1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui all'articolo 7, l'autorità o l'organismo competente di ciascuno Stato [...]
Art. 6.      1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello [...]
Art. 7.      1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi [...]
Art. 8.      1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento
Art. 9.      Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di un'autorizzazione di cabotaggio possa presentare un ricorso giurisdizionale contro la decisione di rifiutare o di ritirare detta [...]
Art. 10.      Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento
Art. 11.      Ogni due anni e, per la prima volta, al più ardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento
Art. 12.      1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994


§ 8.3.148 - Regolamento 25 ottobre 1993, n. 3118.

Regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio che fissa le condizioni per l'ammissione di vettori non residenti ai trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro.

(G.U.C.E. 12 novembre 1993, n. L 279).

 

Art. 1.

     1. Qualsiasi trasportatore di merci su strada per conto terzi che sia titolare della licenza comunitaria di cui al regolamento (CEE) n. 881/92 e il cui conducente, se cittadino di un paese terzo, è munito di un attestato di conducente alle condizioni previste da tale regolamento, è ammesso - alle condizioni fissate dal presente regolamento - ad effettuare, a titolo temporaneo, trasporti nazionali di merci su strada per conto terzi in un altro Stato membro, qui di seguito denominati rispettivamente "trasporti di cabotaggio" e "Stato membro ospitante", senza che vi disponga di una sede o di un altro stabilimento [1].

     2. Inoltre qualsiasi vettore abilitato nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, ad effettuare i trasporti di merci su strada per conto terzi di cui ai punti 1, 2 e 3 dell'allegato della prima direttiva è autorizzato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento, ad effettuare, a seconda dei casi, trasporti di cabotaggio dello stesso tipo o con veicoli della stessa categoria.

     Qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo deve essere munito di un attestato di conducente alle condizioni previste dal regolamento (CEE) n. 881/92 [2].

     3. L'ammissione ai trasporti di cabotaggio, nel quadro di trasporti di cui al punto 5 dell'allegato della prima direttiva, non è soggetta ad alcuna restrizione.

     4. Qualsiasi impresa abilitata ad effettuare, nello Stato membro di stabilimento, conformemente alla legislazione di quest'ultimo, trasporti di merci su strada per conto proprio è autorizzata ad effettuare trasporti di cabotaggio per conto proprio del tipo definito al punto 4 dell'allegato della prima direttiva.

La Commissione adotta le modalità d'applicazione del presente paragrafo.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della graduale instaurazione del regime definitivo di cui all'articolo 12, i trasporti di cabotaggio si effettuano, durante il periodo compreso tra il 1o gennaio 1994 e il 30 giugno 1998, nell'ambito di un contingente comunitario di cabotaggio, fatto salvo l'articolo 1, paragrafo 3.

     Le autorizzazioni di cabotaggio devono essere conformi al modello di cui all'allegato I.

     Il contingentamento comunitario di cabotaggio comprende le autorizzazioni di cabotaggio, della durata di due mesi ciascuna, indicate nella seguente tabella [3]:

 

Anno

n° di autorizzazioni

1994

30 000

1995

46 296

1996

60 191

1997

83 206

1° gennaio - 30 giugno 1998

54 091

 

     2. Un 'autorizzazione di cabotaggio può essere trasformata, a richiesta di uno Stato membro, da presentare entro il 1o novembre di ogni anno, in due autorizzazioni di breve durata valide un mese. Le autorizzazioni di cabotaggio di breve durata devono essere conformi al modello di cui all'allegato II.

     3. Il contingente comunitario di cabotaggio è ripartito come segue tra i vari Stati membri [4]:

 

 

1995

1996

1997

1° gennaio/

20 giugno 1998

Belgio

3647

4742

6223

4045

Danimarca

3538

4600

6037

3925

Germania

5980

7774

10203

6632

Grecia

1612

2096

2751

1789

Spagna

3781

4916

6452

4194

Francia

4944

6428

8436

5484

Irlanda

1645

2139

2808

1826

Italia

4950

6435

8445

5490

Lussemburgo

1699

2209

2899

1885

Paesi Bassi

5150

6695

8786

5711

Austria

0

0

4208

2736

Portogallo

2145

2789

3661

2380

Finlandia

1774

2307

3029

1969

Svezia

2328

3027

3973

2583

Regno Unito

3103

4034

5295

3442

 

     Art. 3.

     1. Le autorizzazioni di cabotaggio di cui all'articolo 2 consentono al titolare di effettuare i trasporti di cabotaggio.

     2. Le autorizzazioni di cabotaggio sono trasmesse dalla Commissione agli Stati membri di stabilimento e rilasciate ai vettori che ne fanno richiesta dall'autorità o dall'organismo competenti dello Stato membro di stabilimento.

Esse recano il segno distintivo dello Stato membro di stabilimento.

     3. L'autorizzazione di cabotaggio è rilasciata a nome del vettore. Essa non può essere da quest'ultimo trasferita a terzi. Ogni autorizzazione di cabotaggio può essere utilizzata solo per un veicolo alla volta. Per « veicolo » si intende un veicolo a motore immatricolato nello Stato membro di stabilimento o un complesso di veicoli accoppiati, adibiti esclusivamente al trasporto di merci, di cui almeno la motrice sia immatricolata nello Stato membro di stabilimento.

Il vettore non residente dispone del veicolo a titolo di piena proprietà o ad altro titolo, segnatamente in virtù di un contratto di acquisto a rate, di un contratto di noleggio o di un contratto di leasing.

In caso di noleggio il veicolo è noleggiato dal vettore nello Stato membro di stabilimento per effettuare trasporti di cabotaggio. Tuttavia, al fine di portare a termine l'operazione di cabotaggio interrotta a causa di un guasto o di un incidente, il vettore non residente può noleggiare un veicolo nello Stato membro ospitante alle stesse condizioni dei vettori residenti.

L'autorizzazione di cabotaggio e, se del caso, il contratto di noleggio devono accompagnare il veicolo a motore.

     4. L'autorizzazione di cabotaggio deve essere presentata ad ogni richiesta degli agenti incaricati del controllo.

     5. La data a decorrere dalla quale è valida l'autorizzazione di cabotaggio è obbligatoriamente apposta dall'autorità o dall'organismo competente dello Stato membro di stabilimento sull'autorizzazione prima della sua utilizzazione.

 

     Art. 4.

     I trasporti effettuati in base a un'autorizzazione di cabotaggio sono iscritti in un libretto dei resoconti i cui fogli vengono rispediti insieme all'autorizzazione, entro otto giorni dalla scadenza della validità di quest'ultima, all'autorità o all'organismo competente dello Stato membro di stabilimento che ha rilasciata l'autorizzazione.

Il modello del libretto figura nell'allegato III.

 

     Art. 5.

     1. Alla fine di ciascun trimestre ed entro un termine di tre mesi, che può essere ridotto dalla Commissione a un mese di cui all'articolo 7, l'autorità o l'organismo competente di ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i dati relativi alle operazioni di cabotaggio effettuate durante questo trimestre dai vettori residenti; questi dati sono espressi in tonnellate trasportate e in t/km.

Tale comunicazione è effettuata mediante una tabella il cui modello figura nell'allegato IV.

     2. La Commissione trasmette con la massima tempestività agli Stati membri prospetti riassuntivi elaborati in base ai dati comunicatili ai sensi del paragrafo 1.

 

     Art. 6.

     1. L'esecuzione dei trasporti di cabotaggio è soggetta, fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria, alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore nello Stato membro ospitante, nei seguenti settori:

     a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;

     b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali; se del caso, pesi e dimensioni possono eccedere quelli vigenti nello Stato membro di stabilimento del vettore, ma non possono in nessun caso violare i valori tecnici certificati della prova della conformità di cui all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 86/364/CE del Consiglio;

     c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci, in particolare merci pericolose, derrate deperibili, animali vivi;

     d) durata della guida e del riposo;

     e) IVA (imposta sul valore aggiunto) sui servizi di trasporto. In questo settore, l'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 77/388/CEE si applica alle prestazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

     2. Le norme tecniche di costruzione e di equipaggiamento a cui devono rispondere i veicoli utilizzati per effettuare trasporti di cabotaggio sono quelle imposte ai veicoli ammessi alla circolazione nei trasporti internazionali.

     3. Le disposizioni di cui al paragrafo 1 devono essere applicate ai vettori non residenti alle medesime condizioni che detto Stato membro impone ai propri cittadini, al fine di evitare qualsiasi discriminazione manifesta o dissimulata basata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento.

     4. Qualora si constati che è necessario, tenuto conto dell'esperienza pratica, modificare l'elenco dei settori delle disposizioni dello Stato membro ospitante di cui al paragrafo 1, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, modifica detto elenco.

 

     Art. 7.

     1. In caso di grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica, dovuta all'attività di cabotaggio o aggravata da tale attività, qualsiasi Stato membro può ricorrere alla Commissione ai fini dell'adozione di misure di salvaguardia comunicandole le informazioni necessarie e le misure che intende adottare nei confronti dei vettori residenti.

     2. Ai fini del paragrafo 1 per:

     - « grave perturbazione del mercato dei trasporti nazionali all'interno di una determinata zona geografica » si intende il manifestarsi, su tale mercato, di problemi ad esso specifici, tale da provocare un'eccedenza grave, e suscettibile di protrarsi nel tempo, dell'offerta rispetto alla domanda, eccedenza che implica una minaccia per l'equilibrio finanziario e la sopravvivenza di un gran numero di imprese di trasporto di merci su strada;

     - «zona geografica» si intende una zona comprendente tutto il territorio di uno Stato membro o parte di esso, o estesa a parte o all'insieme dei territori di altri Stati membri.

     3. Sulla base, in particolare, degli ultimi dati trimestrali di cui all'articolo 5, la Commissione esamina la situazione e, previa consultazione del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 3916/93, decide, entro il termine di un mese a decorrere dal ricevimento della richiesta dello Stato membro, se occorra o meno prendere misure di salvaguardia e, in caso affermativo, le adotta. Queste misure possono giungere fino ad escludere temporaneamente la zona in questione dal campo di applicazione del presente regolamento. Le misure prese a norma del presente articolo rimangono in vigore per un massimo di sei mesi, rinnovabili una sola volta entro gli stessi limiti di validità.

La Commissione notifica immediatamente agli Stati membri e al Consiglio le decisioni adottate in applicazione del presente paragrafo.

     4. Qualora la Commissione decida di adottare misure di salvaguardia concernenti uno o più Stati membri, le autorità competenti dei medesimi sono tenute a prendere provvedimenti di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Tali provvedimenti sono applicati al più tardi a decorrere dalla stessa data prevista per le misure di salvaguardia decise dalla Commissione.

     5. Ciascuno Stato membro può deferire al Consiglio la decisione della Commissione di cui al paragrafo 3, entro un termine di trenta giorni dalla notifica.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, nei trenta giorni successivi alla richiesta dello Stato membro o, qualora si tratti di più Stati membri, entro trenta giorni a decorrere dalla data in cui è stata presentata la prima richiesta, può prendere una decisione diversa. Alla decisione del Consiglio sono applicabili i limiti di validità previsti dal paragrafo 3, terzo comma.

Le autorità competenti degli Stati membri interessati sono tenute ad adottare misure di portata equivalente nei confronti dei vettori residenti e ne informano la Commissione.

Se entro il termine di cui al secondo comma il Consiglio non adotta alcuna decisione, la decisione della Commissione diviene definitiva.

     6. Se la Commissione ritiene che le misure di cui al paragrafo 3 debbano essere prorogate, essa presenta una proposta al Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata.

 

     Art. 8.

     1. Gli Stati membri si accordano mutua assistenza per l'applicazione del presente regolamento.

     2. Fatte salve le azioni penali, l'autorità competente dello Stato membro ospitante può applicare sanzioni contro il vettore non residente che nel corso di un trasporto di cabotaggio abbia commesso nel suo territorio infrazioni al presente regolamento o alle normative nazionali o comunitarie in materia di trasporti. Essa applica dette sanzioni senza discriminazioni e conformemente al paragrafo 3.

     3. Le sanzioni di cui al paragrafo 2 possono consistere segnatamente in un avvertimento o, in caso di infrazioni gravi o ripetute, in un divieto temporaneo di effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio dello Stato membro ospitante in cui è commessa l'infrazione.

Qualora venga presentata un'autorizzazione di cabotaggio falsificata, il documento falsificato viene immediatamente ritirato e trasmesso al più presto all'autorità competente dello Stato membro di stabilimento del vettore.

     4. L'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica a quella dello Stato membro di stabilimento le infrazioni constatate e le sanzioni eventualmente applicate nei confronti del vettore e può, in caso di infrazione grave o ripetuta, corredare detta notifica di una richiesta di sanzione.

In caso di infrazione grave o ripetuta, l'autorità competente dello Stato membro di stabilimento valuta l'opportunità di applicare una sanzione appropriata nei confronti del vettore in questione; essa deve tener conto della sanzione eventualmente applicata nello Stato membro ospitante e assicurarsi che le sanzioni adottate nei confronti del vettore siano complessivamente proporzionate all'infrazione o alle infrazioni che hanno dato luogo a dette sanzioni.

La sanzione adottata dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento, previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, può arrivare fino al ritiro dell'autorizzazione ad esercitare la professione di vettore di merci su strada.

L'autorità competente dello Stato membro di stabilimento può altresì, in applicazione del diritto interno, deferire il vettore in questione ad un organo nazionale competente.

Essa informa l'autorità competente dello Stato membro ospitante delle decisioni adottate in conformità dei commi precedenti.

 

     Art. 9.

     Gli Stati membri garantiscono che il richiedente o il titolare di un'autorizzazione di cabotaggio possa presentare un ricorso giurisdizionale contro la decisione di rifiutare o di ritirare detta autorizzazione nonché contro qualsiasi altra sanzione di carattere amministrativo adottata nei suoi confronti dall'autorità competente dello Stato membro di stabilimento o di quello ospitante.

 

     Art. 10.

     Gli Stati membri adottano in tempo utile e comunicano alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'esecuzione del presente regolamento.

 

     Art. 11.

     Ogni due anni e, per la prima volta, al più ardi il 30 giugno 1996, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 12.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1994.

     2. Il regime di autorizzazione e di contingentamento comunitari dei trasporti di cabotaggio di cui all'articolo 2 cessa di essere applicabile il 1o luglio 1998.

     3. A decorrere da tale data qualsiasi vettore non residente rispondente ai requisiti di cui all'articolo 1 è ammesso ad effettuare, a titolo temporaneo e senza restrizioni quantitative, trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro senza disporvi di una sede o di un altro stabilimento.

Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio, tenendo conto dell'esperienza acquisita, dell'evoluzione del mercato dei trasporti, nonché dei progressi compiuti in materia di armonizzazione nel settore dei trasporti, una proposta sulle modalità di accompagnamento del regime definitivo relative ad un idoneo sistema di osservazione dei mercati dei trasporti di cabotaggio e all'adeguamento delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 7.

 

 

ALLEGATO I [5]

 

(Omissis)

 

ALLEGATO II [6]

 

(Omissis)

 

ALLEGATO III [7]

 

(Omissis)

 

ALLEGATO IV [8]

 

(Omissis)

 


[1] Paragrafo così sostituito dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[2] Paragrafo così modificato dall'art. 2 del regolamento (CE) n. 484/2002.

[3] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3315/94.

[4] Paragrafo così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3315/94.

[5] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3315/94.

[6] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3315/94.

[7] Allegato così modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3315/94.

[8] Allegato così sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 3315/94.