§ 7.4.7 - Direttiva 10 maggio 1999, n. 34.
Direttiva (CE) n. 1999/34 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.4 tutela degli interessi economici
Data:10/05/1999
Numero:34


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. Gli Stati membri adottato e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la [...]
Art. 3.      La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee
Art. 4.      Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva


§ 7.4.7 - Direttiva 10 maggio 1999, n. 34.

Direttiva (CE) n. 1999/34 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi.

(G.U.C.E. 4 giugno 1999, n. L 141).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. Gli Stati membri adottato e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano queste disposizioni a decorrere dal 4 dicembre 2000. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.


[1] Modifica l'art. 2 della direttiva (CEE) n. 85/374.