§ 7.3.269 - Decisione 5 agosto 2008, n. 721.
Decisione n. 2008/721/CE della Commissione, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:05/08/2008
Numero:721


Sommario
Art. 1.  Struttura consultiva e settori di competenza
Art. 2.  Missione
Art. 3.  Nomina dei membri dei comitati scientifici
Art. 4.  Istituzione del pool
Art. 5.  Mandato
Art. 6.  Ricorso all’assistenza del pool
Art. 7.  Gruppi di lavoro
Art. 8.  Partecipazione di tirocinanti
Art. 9.  Disposizioni speciali
Art. 10.  Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti
Art. 11.  Coordinamento dei comitati scientifici
Art. 12.  Regolamento interno
Art. 13.  Norme di voto
Art. 14.  Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi comunitari, nazionali o internazionali
Art. 15.  Indipendenza
Art. 16.  Trasparenza
Art. 17.  Riservatezza
Art. 18.  Segretariato dei comitati scientifici della Commissione
Art. 19.  Rimborsi e indennità
Art. 20.  Sostituzione dei comitati scientifici
Art. 21.  Abrogazioni


§ 7.3.269 - Decisione 5 agosto 2008, n. 721.

Decisione n. 2008/721/CE della Commissione, che istituisce una struttura consultiva di comitati scientifici ed esperti nel settore della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente e che abroga la decisione 2004/210/CE

(G.U.U.E. 10 settembre 2008, n. L 241)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 152 e 153,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Con la decisione 2004/210/CE della Commissione [1], modificata dalla decisione 2007/263/CE della Commissione [2], sono stati istituiti tre comitati scientifici: il comitato scientifico dei prodotti di consumo (CSPC), il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (CSRSA) e il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (CSRSERI).

 

(2) Poiché alcuni incarichi del CSRSA sono stati attribuiti all’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), istituita con il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio [3], è necessario riesaminare i settori di competenza di tale comitato.

 

(3) L’esperienza accumulata durante l’attività dei tre comitati scientifici fa prendere atto della necessità di apportare modifiche e miglioramenti alla struttura e alle procedure di lavoro dei comitati.

 

(4) Il mandato dei membri dei tre comitati scientifici istituiti con la decisione 2004/210/CE è stato prorogato con la decisione 2007/708/CE della Commissione [4] e scade il 31 dicembre 2008. I membri di detti comitati restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

 

(5) Pertanto, per motivi di chiarezza, è necessario sostituire la decisione 2004/210/CE con una nuova decisione.

 

(6) Pareri scientifici solidi e tempestivi sono il presupposto fondamentale per le proposte, le decisioni e la politica della Commissione in tema di sicurezza dei consumatori, di sanità pubblica e di ambiente. A questo riguardo è necessaria una struttura consultiva flessibile, in modo che sia garantito un più facile accesso a competenze scientifiche altamente qualificate in un ampio ventaglio di settori.

 

(7) I pareri scientifici formulati su questioni relative alla sicurezza dei consumatori, alla sanità pubblica e all’ambiente devono basarsi sui principi di eccellenza, indipendenza e imparzialità, nonché di trasparenza, quali sono esposti nella comunicazione della Commissione sulla raccolta e l’utilizzazione dei pareri degli esperti da parte della Commissione: principi ed orientamenti — "Una migliore base di conoscenze per delle politiche migliori" [5], e vanno organizzati conformemente ai principi delle pratiche ottimali di valutazione del rischio.

 

(8) È indispensabile che i comitati scientifici utilizzino nel modo migliore le competenze scientifiche presenti nell’UE e al di fuori dei suoi confini se necessario per una questione specifica. A questo scopo occorre istituire un pool di consulenti scientifici che assicuri un’adeguata copertura dei settori di competenza dei comitati.

 

(9) La riorganizzazione della struttura consultiva deve assicurare una maggiore flessibilità onde consentirle di fornire pareri alla Commissione su questioni che rientrano in settori di competenza definiti, nonché su materie e rischi sanitari emergenti e recentemente individuati che non rientrano nel campo di competenza di altri organismi di valutazione dei rischi della Comunità e deve essere in grado di garantire una consulenza rapida quando necessario, di assicurare la piena trasparenza e un elevato livello di coerenza e di collaborazione con altri organismi comunitari e con le competenti organizzazioni scientifiche.

 

(10) La necessità di una consulenza scientifica indipendente sia in settori in cui la Comunità è già attiva sia in settori nuovi che rientrano nella competenza dei comitati scientifici continuerà probabilmente ad aumentare. La struttura di consulenza scientifica sulla valutazione dei rischi va pertanto rafforzata sotto il profilo sia della sua composizione, sia di una maggiore efficacia delle sue procedure di lavoro.

 

(11) Sono stati istituiti diversi organismi comunitari con il compito, tra l’altro, di valutare i rischi in vari settori. È necessario garantire la coerenza e promuovere il coordinamento tra i comitati scientifici e tali organismi. I comitati scientifici devono accrescere la loro efficacia anche attraverso appropriati scambi di informazioni e di competenze nonché tramite la collaborazione con altri organismi scientifici e organizzazioni a livello nazionale e internazionale.

 

(12) Le prassi di lavoro dei comitati scientifici devono essere migliorate includendo, oltre alle attività interne, l’organizzazione di workshop e incontri scientifici e l’istituzione di reti.

 

(13) Pur salvaguardando una piena indipendenza è importante garantire l’apertura e la trasparenza dei lavori dei comitati scientifici attraverso l’istituzione di appropriate procedure di dialogo con le parti interessate.

 

(14) L’apertura e la trasparenza perseguite nell’attuazione della presente decisione devono essere assicurate nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nella legislazione comunitaria per quanto riguarda la protezione dei dati personali e l’accesso del pubblico ai documenti, compresa la tutela della riservatezza commerciale,

 

DECIDE:

 

CAPO 1

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. Struttura consultiva e settori di competenza

1. È istituita una struttura consultiva sulla valutazione dei rischi scientifici nei settori della sicurezza dei consumatori, della sanità pubblica e dell’ambiente. Tale struttura comprende:

 

a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (di seguito "CSSC");

 

b) il comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali (di seguito "CSRSA");

 

c) il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati (di seguito "CSRSERI");

 

d) un pool di consulenti scientifici sulla valutazione dei rischi (di seguito "il pool"), con il compito di fornire supporto alle attività dei comitati scientifici conformemente alle pertinenti prescrizioni della presente decisione.

 

2. I settori di competenza della struttura consultiva sono stabiliti nell’allegato I, fatte salve le competenze conferite dalla legislazione comunitaria ad altri organismi comunitari incaricati della valutazione dei rischi, quali in particolare l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, l’Agenzia europea per i medicinali, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche e il Centro europeo per il controllo delle malattie.

 

     Art. 2. Missione

1. La Commissione si rivolge ai comitati scientifici per ottenere un parere scientifico nei casi previsti dal diritto comunitario.

 

2. La Commissione può richiedere il parere dei comitati anche riguardo a questioni:

 

a) che presentano un particolare interesse per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica e per l’ambiente; e

 

b) che esulano dal mandato di altri organismi comunitari.

 

3. In casi urgenti la Commissione può anche chiedere ai comitati scientifici di fornire pareri rapidi sullo stato delle conoscenze scientifiche in merito a rischi specifici.

 

4. La Commissione può invitare un comitato scientifico a individuare bisogni di ricerca e a valutare i risultati della ricerca con riferimento a tematiche che rientrano nei suoi settori di competenza.

 

5. Su richiesta della Commissione, o di propria iniziativa e d’intesa con la Commissione, i comitati scientifici possono decidere di organizzare workshop tematici finalizzati ad analizzare dati e conoscenze scientifiche su particolari rischi o su questioni generali in tema di valutazione dei rischi. Su richiesta della Commissione, redigono relazioni, prese di posizione o conclusioni sulla base dei risultati di tali workshop.

 

All’occorrenza, a questi workshop possono partecipare, oltre ai membri dei comitati, consulenti scientifici del pool ed esperti esterni, compresi gli esperti di organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe.

 

I workshop sono organizzati dal segretariato dei comitati scientifici. Tale segretariato definisce e assicura, all’occorrenza, la diffusione delle relazioni, delle prese di posizione o delle conclusioni di detti workshop.

 

6. La Commissione può invitare i comitati scientifici a partecipare a reti tematiche insieme con altri organismi comunitari o altre organizzazioni scientifiche, allo scopo di monitorare e di contribuire allo sviluppo delle conoscenze scientifiche sui rischi nei settori di competenza definiti nell’allegato I.

 

7. I comitati scientifici, mediante l’adozione e la trasmissione alla Commissione di promemoria o prese di posizione, attirano l’attenzione di questa su problemi specifici o emergenti che rientrano nelle loro competenze e che, a loro avviso, possono comportare un rischio reale o potenziale per la sicurezza dei consumatori, per la sanità pubblica o per l’ambiente. La Commissione può decidere di pubblicare tali promemoria e documenti e definisce i provvedimenti da adottare, fra cui, all’occorrenza, una richiesta di parere scientifico in materia.

 

CAPO 2

 

COSTITUZIONE DEI COMITATI SCIENTIFICI E DEL POOL

 

     Art. 3. Nomina dei membri dei comitati scientifici

1. Il CSSC, il CSRSA e il CSRSERI sono composti ciascuno da non più di 17 membri e possono associare, di propria iniziativa, fino a 5 consulenti scientifici del pool per collaborare alle attività del comitato su questioni o discipline specifiche.

 

2. I membri dei comitati scientifici sono nominati dalla Commissione sulla base delle loro competenze e assicurando una distribuzione geografica tale da riflettere la molteplicità di problemi scientifici e la pluralità di strategie, in particolare in Europa. La Commissione determina il numero di membri di ogni comitato in funzione delle esigenze.

 

I membri di ciascun comitato scientifico sono esperti in uno o più settori di competenza del comitato stesso e, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline.

 

3. La Commissione nomina i membri dei comitati scientifici a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della Commissione di un invito a manifestare interesse.

 

4. Nessun membro di un comitato scientifico può essere nominato in più di uno dei comitati di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

 

     Art. 4. Istituzione del pool

1. Il pool è costituito da consulenti scientifici che sono esperti in uno o più dei settori di competenza definiti nell’allegato I o in materie correlate e che, insieme, coprono il più ampio ventaglio possibile di discipline.

 

2. La Commissione nomina i consulenti scientifici del pool a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e sul sito Internet della Commissione di un invito a manifestare interesse.

 

3. Il numero di consulenti scientifici del pool può essere deciso in qualunque momento dalla Commissione sulla base delle sue esigenze di consulenza scientifica.

 

     Art. 5. Mandato

1. Il mandato dei membri dei comitati scientifici dura tre anni e i membri non possono far parte dello stesso comitato per più di tre mandati consecutivi. Essi restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato.

 

Allo scopo di continuare ad assicurare la disponibilità delle competenze, la Commissione può, in casi eccezionali, prorogare il mandato dei membri di un comitato scientifico per un periodo non superiore a 18 mesi.

 

Al completamento di tre mandati consecutivi in seno a un comitato scientifico un membro può essere nominato membro di un altro comitato scientifico.

 

2. Qualora un membro non sia in possesso dei requisiti di partecipazione che saranno fissati nel regolamento interno di cui all’articolo 12 o intenda dimettersi, la Commissione può porre termine al suo mandato e nominare un sostituto tra i membri del pool.

 

3. I consulenti scientifici del pool sono nominati per un periodo di cinque anni e la loro nomina può essere rinnovata.

 

CAPO 3

 

FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA CONSULTIVA

 

     Art. 6. Ricorso all’assistenza del pool

1. Ciascun comitato scientifico può decidere di far intervenire nella formulazione di un parere scientifico fino a un massimo di cinque consulenti scientifici del pool. Tali membri associati partecipano alle attività e alle delibere sull’argomento in questione, con le stesse funzioni, responsabilità e diritti dei membri di detto comitato.

 

2. Ciascun comitato scientifico può decidere inoltre di invitare a intervenire nella formulazione di un parere scientifico altri consulenti scientifici del pool. Questi consulenti partecipano alle attività inerenti all’argomento considerato, ma le loro funzioni e loro responsabilità sono limitate alla formulazione del parere.

 

3. I comitati scientifici possono anche invitare i consulenti scientifici del pool ad assisterli nel fornire pareri rapidi, richiesti dalla Commissione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, o a partecipare ai workshop tematici di cui all’articolo 2, paragrafo 5.

 

4. I consulenti scientifici del pool possono essere invitati dalla Commissione a partecipare a riunioni scientifiche o a fornire ai servizi della Commissione informazioni ad hoc su questioni specifiche.

 

     Art. 7. Gruppi di lavoro

1. I comitati scientifici possono creare gruppi di lavoro specifici con il compito di formulare e redigere i loro pareri scientifici. Tali gruppi di lavoro sono istituiti soprattutto qualora occorra ricorrere a esperti esterni su un argomento particolare.

 

2. D’intesa con la Commissione, i comitati scientifici possono invitare a collaborare alle loro attività membri associati, altri consulenti scientifici del pool, esperti esterni specializzati, nonché esperti di altri organismi comunitari che si ritiene possiedano le idonee competenze e conoscenze scientifiche.

 

3. I gruppi di lavoro sono presieduti da un membro del comitato scientifico che li convoca, riferiscono a tale comitato e possono nominare un relatore tra i partecipanti. Per questioni particolarmente complesse di natura pluridisciplinare può essere nominato più di un relatore.

 

4. Qualora una questione interessi più di un comitato scientifico, viene istituito un gruppo di lavoro congiunto comprendente membri dei comitati interessati, nonché, all’occorrenza, membri associati, consulenti scientifici del pool ed esperti esterni.

 

     Art. 8. Partecipazione di tirocinanti

D’intesa con la Commissione e conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 12, i comitati scientifici possono far partecipare alle proprie riunioni tirocinanti allo scopo di contribuire allo sviluppo di capacità nel settore della valutazione dei rischi.

 

     Art. 9. Disposizioni speciali

1. La Commissione può chiedere a un comitato scientifico l’adozione di un parere scientifico entro un determinato termine.

 

2. La Commissione può chiedere l’adozione di un parere congiunto su questioni che non rientrano nei settori di competenza di un unico comitato scientifico o che devono essere valutate da più di un comitato. Un parere congiunto, a seguito della richiesta di un parere da parte della Commissione, può anche essere adottato dai comitati scientifici su iniziativa del gruppo di coordinamento dei comitati di cui all’articolo 11.

 

3. Nella richiesta di un parere scientifico la Commissione può definire le consultazioni, le audizioni o la collaborazione con altri organismi scientifici che essa giudichi necessarie per la stesura di tale parere. Consultazioni e audizioni possono anche essere decise da un comitato, d’intesa con la Commissione, se ritenute necessarie per completare un parere.

 

4. Un comitato scientifico può richiedere alle parti interessate informazioni aggiuntive necessarie a completare un parere scientifico. Un comitato scientifico può fissare un termine per la presentazione delle informazioni richieste. In tal caso il comitato scientifico può decidere di sospendere i propri lavori riguardo al parere scientifico in questione. Se le informazioni richieste non vengono trasmesse entro tale termine, il comitato in questione può adottare il proprio parere sulla base delle informazioni disponibili.

 

     Art. 10. Elezione dei presidenti e dei vicepresidenti

1. Ogni comitato scientifico elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L’elezione avviene a maggioranza semplice dei membri del comitato. Il mandato del presidente e del vicepresidente dura tre anni ed è rinnovabile.

 

2. La procedura di elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici è specificata nel regolamento interno di cui all’articolo 12.

 

     Art. 11. Coordinamento dei comitati scientifici

Un gruppo di coordinamento dei comitati, composto dai presidenti e dai vicepresidenti dei comitati scientifici, assicura il coordinamento dei tre comitati scientifici conformemente al regolamento interno di cui all’articolo 12.

 

     Art. 12. Regolamento interno

1. Su proposta della Commissione e d’intesa con questa, i comitati scientifici adottano un regolamento interno comune.

 

2. Il regolamento interno è inteso a garantire che i comitati scientifici esercitino le loro funzioni osservando i principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza, pur tenendo conto delle richieste legittime di tutela della riservatezza commerciale nonché dei principi di valutazione dei rischi che la Commissione può fissare alla luce dell’esperienza acquisita e in considerazione della sua politica in questo settore.

 

3. Il regolamento interno riguarda in particolare gli aspetti elencati nell’allegato II.

 

     Art. 13. Norme di voto

1. I comitati scientifici adottano pareri, pareri rapidi, promemoria e/o prese di posizione a maggioranza del numero complessivo di membri del comitato interessato unitamente al numero di membri associati.

 

2. Ogni comitato scientifico delibera a maggioranza dei suoi membri su tutte le altre materie.

 

3. I membri di un comitato che si sono dimessi o il cui mandato è scaduto ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, non sono presi in considerazione ai fini del calcolo della maggioranza per l’applicazione dei paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 14. Pareri divergenti, coordinamento e collaborazione con altri organismi comunitari, nazionali o internazionali

1. I comitati scientifici assistono la Commissione e contribuiscono all’individuazione precoce:

 

a) delle esigenze e delle possibilità di coordinamento dei lavori e di collaborazione;

 

b) delle divergenze potenziali o effettive nei pareri scientifici con altri pertinenti organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe, su questioni di valutazione dei rischi generali o specifiche.

 

Essi assistono la Commissione nell’evitare, risolvere o chiarire pareri divergenti e nell’avviare e nel mantenere rapporti di collaborazione con tali organismi.

 

2. La Commissione può assumere l’iniziativa di chiedere l’avvio e provvedere all’organizzazione di attività comuni dei comitati scientifici con organismi comunitari, nazionali o internazionali che svolgono funzioni analoghe. In particolare può chiedere ai comitati scientifici di redigere pareri congiunti con altri organismi comunitari, previo accordo di tali organismi.

 

3. Qualora sia stata individuata una divergenza sostanziale su questioni scientifiche e l’organismo in questione sia un organismo comunitario, il comitato scientifico interessato, su richiesta della Commissione, collabora con detto organismo allo scopo di risolvere la divergenza o di presentare alla Commissione un documento comune che chiarisca le questioni scientifiche controverse e che individui le incertezze nei dati. Tale documento è reso pubblico.

 

CAPO 4

 

PRINCIPI

 

     Art. 15. Indipendenza

1. I membri dei comitati scientifici, i membri associati, gli altri consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni sono nominati a titolo personale. Essi non possono delegare le proprie responsabilità a nessun’altra persona.

 

2. I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro si impegnano ad agire in piena indipendenza da condizionamenti esterni.

 

A tal fine essi sottoscrivono una dichiarazione con la quale si impegnano ad agire a tutela dell’interesse pubblico, nonché una dichiarazione di interessi specificante l’assenza o l’esistenza di interessi diretti o indiretti che potrebbero essere ritenuti pregiudizievoli alla loro indipendenza.

 

Tali dichiarazioni sono rese per iscritto. I membri dei comitati scientifici e i consulenti scientifici del pool presentano dichiarazioni annue.

 

3. I membri dei comitati scientifici, i membri associati e gli altri consulenti scientifici nonché gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro dichiarano ad ogni riunione ogni eventuale interesse specifico che potrebbe essere ritenuto pregiudizievole alla loro indipendenza in relazione ai punti all’ordine del giorno.

 

     Art. 16. Trasparenza

1. Le attività dei comitati scientifici sono condotte con un elevato grado di trasparenza. La Commissione in particolare mette a disposizione del pubblico sul suo sito Internet senza indugio:

 

a) le richieste di parere trasmesse ai comitati scientifici;

 

b) gli ordini del giorno e i verbali delle riunioni dei comitati scientifici, del gruppo di coordinamento dei comitati e dei gruppi di lavoro;

 

c) i pareri scientifici e i pareri rapidi adottati dai comitati scientifici, compresi i pareri di minoranza e i nominativi dei partecipanti ai gruppi di lavoro che hanno contribuito alla formulazione del parere in questione; i pareri di minoranza sono attribuiti ai membri o ai consulenti interessati;

 

d) il regolamento interno comune dei comitati scientifici;

 

e) i nominativi dei membri dei comitati scientifici nonché dei consulenti scientifici del pool, insieme a un breve curriculum vitae di ogni membro e consulente;

 

f) le dichiarazioni di interessi dei membri dei comitati scientifici, dei consulenti scientifici del pool e degli esperti esterni che hanno partecipato a un gruppo di lavoro.

 

2. Le norme sulla trasparenza di cui al paragrafo 1 si applicano conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati [6] e del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione [7], con riguardo in particolare alla riservatezza commerciale.

 

     Art. 17. Riservatezza

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici, gli esperti esterni e i tirocinanti non divulgano le informazioni acquisite nell’ambito delle attività dei comitati scientifici, dei workshop tematici o dei gruppi di lavoro o delle altre attività connesse all’applicazione della presente decisione, allorché sono stati avvertiti che si tratta di informazioni riservate.

 

CAPO 5

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 18. Segretariato dei comitati scientifici della Commissione

1. I comitati scientifici e i loro gruppi di lavoro, il gruppo di coordinamento dei comitati nonché le altre riunioni, workshop o iniziative in relazione all’applicazione della presente decisione sono convocati dalla Commissione.

 

2. La Commissione provvede alle funzioni di segreteria scientifica e amministrativa dei comitati scientifici e dei loro gruppi di lavoro nonché a tutte le altre attività inerenti all’applicazione della presente decisione.

 

3. Il segretariato è incaricato di fornire il supporto scientifico e amministrativo necessario ad agevolare l’efficace funzionamento dei comitati scientifici, di verificare il rispetto del regolamento interno, segnatamente in relazione alle prescrizioni in tema di eccellenza, indipendenza e trasparenza, di garantire la comunicazione sulle attività dei comitati e un dialogo appropriato con le parti interessate, inclusa in particolare l’organizzazione di audizioni sulle attività dei comitati, e la pubblicazione dei pareri e di altri documenti pubblici. Inoltre il segretariato fornisce assistenza ai comitati e organizza ed esegue un controllo di qualità sui pareri, come stabilito nel regolamento interno, con riferimento alla completezza, alla coerenza, alla chiarezza e alla corrispondenza alle richieste e alle norme editoriali.

 

4. Il segretariato garantisce il coordinamento scientifico e tecnico delle attività dei comitati scientifici e, all’occorrenza, il coordinamento delle loro attività con quelle di altri organismi comunitari, nazionali e internazionali, nonché l’applicazione della procedura di dialogo con le parti interessate definita nel regolamento interno e la comunicazione sulle attività dei comitati.

 

     Art. 19. Rimborsi e indennità

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop tematici, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione e per i servizi prestati in qualità di relatori per una questione specifica, come stabilito nell’allegato III.

 

Le spese di viaggio e di soggiorno sono rimborsate dalla Commissione.

 

     Art. 20. Sostituzione dei comitati scientifici

I comitati scientifici istituiti in forza dell’articolo 1, paragrafo 1, della presente decisione sostituiscono i comitati scientifici istituiti con la decisione 2004/210/CE secondo le seguenti modalità:

 

a) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori sostituisce il comitato scientifico dei prodotti di consumo;

 

b) il comitato scientifico dei rischi sanitari e ambientali sostituisce il comitato scientifico avente la stessa denominazione;

 

c) il comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati sostituisce il comitato scientifico avente la stessa denominazione.

 

     Art. 21. Abrogazioni

1. La decisione n. 2004/210/CE è abrogata.

 

I tre comitati istituiti con detta decisione restano tuttavia in funzione fino all’entrata in carica dei comitati scientifici istituiti con la presente decisione.

 

2. I riferimenti alla decisione abrogata s’intendono fatti alla presente decisione; i riferimenti a comitati istituiti con la decisione abrogata s’intendono fatti ai comitati istituiti con la presente decisione.

 

 

[1] GU L 66 del 4.3.2004, pag. 45.

 

[2] GU L 114 dell’1.5.2007, pag. 14.

 

[3] GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3.

 

[4] GU L 287 dell’1.11.2007, pag. 25.

 

[5] COM(2002) 713 def. dell’ 11 dicembre 2002.

 

[6] GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

 

[7] GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

 

 

ALLEGATO I

 

SETTORI DI COMPETENZA

 

1) Comitato scientifico della sicurezza dei consumatori

 

Formula pareri su questioni riguardanti qualunque tipo di rischio sanitario e di sicurezza (segnatamente rischi chimici, biologici, meccanici e altri rischi fisici) dei prodotti di consumo non alimentari (ad esempio: prodotti cosmetici e loro ingredienti, giocattoli, tessuti, capi di abbigliamento, prodotti per l’igiene personale e per la casa quali detergenti, ecc.) e dei servizi (ad esempio: tatuaggi, abbronzatura artificiale, ecc.).

 

2) Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali

 

Formula pareri su rischi sanitari e ambientali in relazione alla presenza di inquinanti nelle matrici ambientali e altri fattori fisici e biologici o alle mutevoli condizioni fisiche che possono esercitare un impatto negativo sulla salute e sull’ambiente, con riguardo ad esempio alla qualità dell’aria, alle acque, ai rifiuti e ai suoli, nonché sulla valutazione ambientale del ciclo di vita. Affronta inoltre questioni sanitarie e di sicurezza connesse alla tossicità e all’ecotossicità dei biocidi.

 

Fatte salve le competenze dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) e di altre agenzie di valutazione dei rischi europee, può anche essere invitato dalla Commissione a esaminare, segnatamente in collaborazione con altre agenzie europee, in particolare l’ECHA, questioni connesse all’esame della tossicità e dell’ecotossicità di composti chimici, biochimici e biologici il cui uso può avere effetti dannosi sulla salute umana e sull’ambiente. Il comitato esaminerà inoltre questioni connesse all’aspetto metodologico della valutazione dei rischi sanitari e ambientali delle sostanze chimiche, incluse le loro miscele, in funzione della necessità di fornire pareri solidi e coerenti sui suoi settori di competenza nonché al fine di dare un contributo in materia, in stretta collaborazione con altre agenzie europee.

 

3) Comitato scientifico dei rischi sanitari emergenti e recentemente identificati

 

Formula pareri su questioni riguardanti rischi sanitari e ambientali emergenti o recentemente identificati e su tematiche ampie, complesse o pluridisciplinari che richiedono una valutazione globale dei rischi per la sicurezza dei consumatori o per la sanità pubblica e questioni connesse non trattate da altri organismi comunitari di valutazione dei rischi.

 

Tra gli esempi di potenziali ambiti di attività figurano i rischi potenziali associati all’interazione dei fattori di rischio, gli effetti sinergici, gli effetti cumulativi, la resistenza antimicrobica, le nuove tecnologie come le nanotecnologie, i dispositivi medici compresi quelli che utilizzano sostanze di origine animale e/o umana, l’ingegneria dei tessuti, gli emoderivati, la riduzione della fertilità, i tumori degli organi endocrini, i rischi di natura fisica quali il rumore e i campi elettromagnetici (derivanti da telefoni cellulari, trasmettitori e ambienti domestici controllati elettronicamente) e le metodologie per la valutazione di nuovi rischi. Può anche essere invitato a esaminare i rischi connessi ai determinanti sanitari e alle malattie non trasmissibili.

 

 

ALLEGATO II

 

REGOLAMENTO INTERNO

 

Il regolamento interno comune che i comitati scientifici sono tenuti a adottare conformemente all’articolo 12 riguarda in particolare i seguenti aspetti:

 

1) Coordinamento dei comitati scientifici

 

a) la designazione del comitato scientifico responsabile per pareri scientifici che non rientrano nel settore di competenza di un unico comitato scientifico o che devono essere valutati da più di un comitato;

 

b) l’adozione di pareri congiunti, pareri rapidi, promemoria e/o prese di posizione;

 

c) le procedure intese a garantire il coordinamento dei comitati scientifici, anche per quanto riguarda gli aspetti relativi all’armonizzazione della valutazione del rischio e il funzionamento del gruppo di coordinamento dei comitati;

 

2) Procedure di decisione in seno ai comitati

 

a) l’elezione del presidente e dei vicepresidenti dei comitati scientifici;

 

b) le procedure per l’adozione di pareri:

 

- in condizioni normali,

 

- secondo la procedura scritta in condizioni normali, e

 

- secondo una procedura scritta accelerata qualora l’urgenza della questione renda necessaria una procedura di questo tipo;

 

c) la procedura per la fornitura di pareri rapidi quando richiesti dalla Commissione conformemente all’articolo 2, paragrafo 3; tale procedura deve garantire la qualità e l’opportuno avallo dei pareri da parte del comitato;

 

d) l’adozione di promemoria e di prese di posizione per attirare l’attenzione della Commissione su problemi specifici o emergenti;

 

3) Organizzazione delle attività scientifiche

 

a) la costituzione e l’organizzazione dei gruppi di lavoro dei comitati scientifici, inclusi i gruppi di lavoro congiunti;

 

b) l’associazione di consulenti scientifici del pool alle attività dei comitati e la partecipazione di esperti esterni;

 

c) la nomina di relatori e la descrizione dei loro compiti con riguardo all’elaborazione di progetti di pareri per i comitati scientifici;

 

d) il formato e il contenuto dei pareri scientifici e le procedure volte a garantirne e migliorarne la coerenza, nonché le norme editoriali;

 

e) l’organizzazione di — e la partecipazione a — riunioni, workshop tematici e reti;

 

f) l’associazione di tirocinanti;

 

4) Obblighi dei membri del comitato, dei consulenti associati e degli altri consulenti scientifici del pool, degli esperti esterni e dei tirocinanti

 

a) i criteri di partecipazione e le condizioni alle quali cessa il mandato di membro del comitato;

 

b) l’applicazione delle prescrizioni in materia di riservatezza di cui all’articolo 17;

 

c) le responsabilità e gli obblighi dei membri, dei consulenti associati, degli altri consulenti scientifici del pool e degli esperti esterni in relazione ai contatti con gli autori di petizioni, i gruppi di interesse speciale e le altre parti interessate;

 

d) le condizioni alle quali un membro di un comitato, un consulente associato, un altro consulente scientifico o un esperto esterno sono esclusi dalle delibere e/o dal voto su un tema particolare in seno al comitato o a un gruppo di lavoro allorché esistono ragionevoli dubbi sulla sua indipendenza, e la relativa procedura;

 

5) Relazioni con terzi

 

a) le procedure per individuare, risolvere o chiarire pareri divergenti con organismi comunitari, nazionali e internazionali che svolgono funzioni analoghe, compresi lo scambio di informazioni e l’organizzazione di riunioni congiunte;

 

b) la rappresentanza di un comitato scientifico nelle attività esterne, in particolare in relazione ad altri organismi comunitari o internazionali che svolgono funzioni analoghe;

 

c) l’organizzazione della procedura di dialogo con le parti interessate, in particolare l’organizzazione di audizioni con l’industria o con altri gruppi di interesse speciale o altri interessati;

 

d) la pubblicazione di pareri scientifici e altri documenti.

 

 

ALLEGATO III [1]

 

INDENNITÀ

I membri dei comitati scientifici, i consulenti scientifici del pool e gli esperti esterni hanno diritto a un’indennità per la loro partecipazione alle attività dei comitati scientifici, secondo le seguenti modalità.

 

Per la partecipazione alle riunioni dei comitati, ai workshop, ai gruppi di lavoro e ad altre riunioni e iniziative organizzate dalla Commissione:

 

- 385 EUR per ogni giorno di riunione alla quale hanno partecipato.

 

Per l’esercizio del mandato di relatore:

 

- l’indennità è modulata, a seconda del carico di lavoro relativo alla complessità della questione, alla durata del periodo necessario a completare il parere, alla quantità e all’accessibilità dei dati, della bibliografia scientifica e delle informazioni da raccogliere e da trattare, nonché alla portata e alla complessità delle consultazioni delle parti interessate, delle consultazioni pubbliche e dei contatti con altri organismi, alla luce dei seguenti criteri indicativi:

 

Importo

Criteri indicativi |

 

 

385 EUR

Questione semplice e di routine

Parere fondato sull’esame di un fascicolo, con limitate ricerche documentarie e bibliografiche

Nessuna consultazione pubblica

Non oltre 5 mesi tra la prima e l’ultima riunione |

 

 

770 EUR

Questione complessa

Parere fondato su significative analisi e ricerche documentarie e bibliografiche

Consultazione delle parti interessate e/o consultazioni pubbliche con limitato carico di lavoro per l’esame del feedback

Da 5 a 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione |

 

 

1155 EUR

Questione particolarmente complessa

Necessità di approfondite ricerche ed analisi documentarie e bibliografiche

Ampie e complesse consultazioni pubbliche, delle parti interessate e di altri organismi scientifici, con un importante carico di lavoro per l’esame del feedback

Oltre 9 mesi tra la prima e l’ultima riunione |

 

- in ognuno dei casi specifici, sulla base dei criteri sopra menzionati, la Commissione indica nella richiesta di parere qual è l’importo applicabile all’indennità del relatore. La Commissione può modificare la scelta dell’importo applicabile durante i lavori preparatori del parere richiesto, qualora ciò sia giustificato da cambiamenti imprevisti rispetto ai criteri pertinenti,

 

- la Commissione valuterà regolarmente la necessità di un adeguamento di tali indennità alla luce degli indici dei prezzi, dell’importo delle indennità corrisposte agli esperti in altri organismi europei e dell’esperienza acquisita con riguardo al carico di lavoro dei membri, dei membri associati, degli altri consulenti scientifici e degli esperti esterni.


[1] Allegato così sostituito dall'art. unico della Decisione n. 2009/566/CE.