§ 7.3.120 - Decisione 27 marzo 2002, n. 247.
Decisione n. 2002/247/CE della Commissione relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.3 tutela della salute
Data:27/03/2002
Numero:247


Sommario
Art. 1.      1. E’ sospesa l'immissione sul mercato di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) [...]
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 7.3.120 - Decisione 27 marzo 2002, n. 247. [1]

Decisione n. 2002/247/CE della Commissione relativa alla sospensione dell'immissione sul mercato ed importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak.

(G.U.C.E. 28 marzo 2002, n. L 84).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

     considerando quanto segue:

     (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, la Commissione può sospendere l'immissione sul mercato o l'utilizzazione degli alimenti che possono comportare un grave rischio per la salute umana, qualora tale rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

     (2) L'allegato IV della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 1995, relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, autorizza l'impiego nei prodotti alimentari, in determinate condizioni, dell'additivo alimentare E 425 konjak.

     (3) Vari Stati membri e paesi terzi hanno adottato misure miranti a vietare temporaneamente l'immissione sul mercato di coppette di gelatina contenenti E 425 konjak in quanto responsabili in paesi terzi della morte di diversi bambini per soffocamento. La Commissione è stata informata di tali misure.

     (4) Il rischio per la salute umana è riconosciuto da alcuni produttori di coppette di gelatina, che appongono sulle confezioni un'avvertenza che indica il rischio per i bambini e gli anziani.

     (5) La Commissione ha esaminato le informazioni fornite dagli Stati membri e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

     (6) Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri che hanno adottato misure a livello nazionale si può concludere che le coppette di gelatina contenenti E 425 konjak espongono ad un rischio mortale. Oltre che per la loro forma e dimensioni le coppette di gelatina comportano un grave rischio per la salute umana a causa delle caratteristiche fisico-chimiche del konjak.

     (7) Nel caso di specie l'avvertenza sull'etichetta non è sufficiente ai fini della tutela della salute umana, soprattutto per quanto riguarda i bambini.

     (8) Per garantire un'adeguata tutela della salute umana sono necessarie misure a livello comunitario, data la differenza tra le misure adottate da alcuni Stati membri e considerato il fatto che altri Stati membri non hanno adottato alcuna misura.

     (9) Per tutelare la salute umana occorre sospendere l'immissione sul mercato delle coppette di gelatina contenenti konjak e l'impiego del konjak nelle coppette di gelatina, nonché l'importazione di coppette di gelatina contenenti konjak. La sospensione dovrebbe inoltre applicarsi ad ogni altro dolciume a base di sostanze gelatinose contenente konjak ed all'impiego del konjak in qualsiasi prodotto di questo genere, giacché il pericolo che essi possono presentare è analogo a quello delle coppette di gelatina.

     (10) La Commissione proporrà al Parlamento europeo ed al Consiglio una modifica della direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti, in modo da modificare l'autorizzazione all'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak conformemente alla presente decisione.

     (11) La Commissione valuterà la necessità di ulteriori interventi per contrastare il potenziale rischio di soffocamento derivante dall'uso generalizzato di gelificanti nei prodotti di confetteria a base di sostanze gelatinose e presenterà le proposte eventualmente necessarie.

     (12) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     1. E’ sospesa l'immissione sul mercato di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak.

     2. E’ sospeso l'impiego dell'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak nei dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina.

     3. E’ sospesa l'importazione di dolciumi a base di sostanze gelatinose, comprese le coppette di gelatina, contenenti l'additivo alimentare E 425 konjak: i) gomma di konjak e ii) glucomannano di konjak.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 


[1] Abrogata dall'art. 33 del Regolamento (CE) n. 1333/2008.