§ 7.2.149 - Direttiva 30 gennaio 2008, n. 5.
Direttiva n. 2008/5/CE della Commissione relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:30/01/2008
Numero:5


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 7.2.149 - Direttiva 30 gennaio 2008, n. 5. [1]

Direttiva n. 2008/5/CE della Commissione relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 31 gennaio 2008, n. L 27)

 

(Versione codificata)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

vista la direttiva 94/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sugli edulcoranti destinati a essere utilizzati nei prodotti alimentari, in particolare l’articolo 6, considerando quanto segue:

(1) La direttiva 94/54/CE della Commissione, del 18 novembre 1994, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 79/112/CEE del Consiglio è stata modificata in modo sostanziale a più riprese. A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore si rende necessario prevedere, per determinati prodotti alimentari, indicazioni obbligatorie complementari a quelle previste dall'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE.

(3) In particolare, alcuni gas d'imballaggio impiegati per il confezionamento di taluni prodotti alimentari non dovrebbero essere considerati quali ingredienti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/13/CE e non dovrebbero di conseguenza figurare nell'elenco degli ingredienti sull'etichetta.

(4) Tuttavia il consumatore deve essere informato dell'impiego di tali gas per consentirgli di capire la ragione della più lunga durata di conservazione del prodotto che acquista rispetto a prodotti analoghi confezionati in modo diverso.

(5) Per garantire un'informazione adeguata del consumatore è necessario rendere obbligatoria, sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono edulcoranti, un'indicazione che faccia risaltare tale caratteristica.

(6) È opportuno, inoltre, predisporre avvertenze sull'etichetta dei prodotti alimentari che contengono certe categorie di edulcoranti.

(7) Inoltre si rivela necessaria un'etichettatura che fornisca ai consumatori chiare indicazioni riguardo alla presenza di acido glicirrizico o del suo sale di ammonio nei prodotti dolciari e nelle bevande. In caso di elevato tenore di tali sostanze nei prodotti in questione, i consumatori, e in particolare quelli affetti da ipertensione, devono essere dissuasi da un consumo eccessivo. Per facilitare la comprensione di tali informazioni da parte dei consumatori, è preferibile utilizzare la dicitura generalmente diffusa di «liquirizia».

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(9) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell’allegato II, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

Salvo il disposto dell'articolo 3 della direttiva 2000/13/CE, l'etichettatura dei prodotti alimentari di cui all'allegato I della presente direttiva deve contenere le indicazioni obbligatorie supplementari, precisate nel medesimo.

 

     Art. 2.

La direttiva n. 94/54/CE, modificata dalle direttive di cui all'allegato II, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato II, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

 

     Art. 3.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 4.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti alimentari sulla cui etichetta devono comparire una o più indicazioni obbligatorie supplementari

 

Tipo o categoria di prodotti alimentari

Indicazione

 

 

Prodotti alimentari la cui durata è stata prolungata grazie a gas d'imballaggio autorizzati ai sensi della direttiva 89/107/CEE del Consiglio

«confezionato in atmosfera protettiva»

I prodotti alimentari che contengono edulcorante/i nella forma autorizzata dalla direttiva 94/35/CE

«con edulcorante/i» Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE

I prodotti alimentari che contengono sia zucchero/i aggiunto/i sia uno o più edulcoranti nella forma autorizzata dalla direttiva 94/35/CE

«con zucchero/i e edulcorante/i» Tale indicazione segue la denominazione di vendita di cui all'articolo 5 della direttiva 2000/13/CE

Prodotti alimentari contenenti aspartame

«contengono una fonte di fenilalanina»

Prodotti alimentari nei quali sono stati incorporati polioli per un tenore superiore al 10 %

«un consumo eccessivo può provocare effetti lassativi»

Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/l

La dicitura «contiene liquirizia» va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine «liquirizia» figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione di vendita del prodotto. In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto

Dolciumi contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto

Bevande contenenti acido glicirrizico o il suo sale di ammonio in seguito all'aggiunta delle sostanze stesse o di liquirizia (Glycyrrhiza glabra) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2 % per volume di alcol (1).

All'elenco di ingredienti va aggiunta la seguente indicazione: «contiene liquirizia — evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione». In assenza dell'elenco di ingredienti, l'indicazione segue la denominazione di vendita del prodotto

 

(1) Tale livello si applica ai prodotti proposti pronti per il consumo o per la ricostituzione conformemente alle istruzioni del produttore.

 

 

ALLEGATO II

 

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 2)

 

Direttiva 94/54/CE della Commissione (GU L 300 del 23.11.1994, pag. 14)

Direttiva 96/21/CE del Consiglio (GU L 88 del 5.4.1996, pag. 5)

Direttiva 2004/77/CE della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 76)

 

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 2)

 

Direttiva

Termine di attuazione

94/54/CE

30 giugno 1995 (*)

96/21/CE

30 giugno 1996 (**)

2004/77/CE

20 maggio 2005 (***)

 

(*) Conformemente all’articolo 2, primo comma della direttiva 94/54/CE:

«Se necessario gli Stati membri modificano le loro disposizioni legislative regolamentari e amministrative prima del 30 giugno 1995 in modo da:

— consentire, entro il 1° luglio 1995, il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva,

— vietare, dal 1° gennaio 1997, il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva. I prodotti immessi nel mercato o etichettati prima di questa data e non conformi alla presente direttiva possono tuttavia essere posti in commercio sino a esaurimento delle scorte.»

(**) Conformemente all’articolo 2, primo comma della direttiva 96/21/CE:

«Ove necessario, gli Stati membri modificano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 1° luglio 1996 in modo da:

— autorizzare la vendita dei prodotti conformi alla presente direttiva non oltre il 1° luglio 1996,

— vietare la vendita dei prodotti non conformi alla presente direttiva a partire dal 1° luglio 1997. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere venduti fino a esaurimento delle scorte.»

(***) Conformemente all’articolo 2 della direttiva 2004/77/CE:

«1. Gli Stati membri autorizzano il commercio di prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2005.

2. Gli Stati membri vietano il commercio dei prodotti alimentari non conformi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2006.

I prodotti non conformi alla presente direttiva ed etichettati prima di questa data possono tuttavia essere immessi in commercio sino a esaurimento delle scorte.»

 

 

ALLEGATO III

Tavola di concordanza

 

Direttiva 94/54/CE

Presente direttiva

 

 

Art. 1

Art. 1

Art. 2

Art. 2

Art. 3

Art. 3

Art. 4

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III

 


[1] Abrogata dall'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.