§ 7.2.43 - Direttiva 8 marzo 1999, n. 10.
Direttiva (CE) n. 1999/10 della Commissione che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio [...]


Settore:Normativa europea
Materia:7. consumatori
Capitolo:7.2 informazione, educazione e rappresentanza dei consumatori
Data:08/03/1999
Numero:10


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 


§ 7.2.43 - Direttiva 8 marzo 1999, n. 10. [1]

Direttiva (CE) n. 1999/10 della Commissione che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 marzo 1999, n. L 69).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE non si applica nei casi in cui le indicazioni «edulcorante/i» o «contenente zucchero/i ed edulcorante» accompagnino la denominazione di vendita di un prodotto alimentare, conformemente a quanto previsto nella direttiva 94/54/CE.

     2. L'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 79/112/CEE non si applica alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e minerali, nei casi in cui tali sostanze siano indicate nell'etichettatura nutrizionale.

 

     Art. 2.

     1. In deroga al principio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, della direttiva 79/112/CEE, l'indicazione della quantità degli ingredienti è effettuata in conformità alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

     2. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, la quantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in percentuale.

     Quando però la quantità di un ingrediente, o la quantità totale di tutti gli ingredienti indicata nell'etichettatura supera il 100 %, l'indicazione della percentuale è sostituita dall'indicazione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti usati per la preparazione di 100 gr di prodotto finito.

     3. La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito.

     La quantità degli ingredienti utilizzati in forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata in funzione del loro peso prima della concentrazione o disidratazione.

     Nel caso di alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua la quantità degli ingredienti può essere espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.

 

     Art. 3.

     Entro il 31 agosto 1999 gli Stati membri adottano, se del caso, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie:

     - per consentire il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 1° settembre 1999,

     - per vietare i prodotti non conformi alla presente direttiva al più tardi a decorrere dal 14 febbraio 2000. La commercializzazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva, immessi sul mercato o etichettati anteriormente a tale data, è tuttavia consentita fino ad esaurimento delle scorte.

     Gli Stati membri ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

     Art. 4.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1169/2011.