§ 6.6.37 - Regolamento 14 maggio 2009, n. 407.
Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.6 protezione degli animali
Data:14/05/2009
Numero:407


Sommario
Art. 1. L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea


§ 6.6.37 - Regolamento 14 maggio 2009, n. 407.

Regolamento (CE) n. 407/2009 della Commissione, che modifica il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

(G.U.U.E. 19 maggio 2009, n. L 123)

 

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio [1], in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Il regolamento (CE) n. 338/97 elenca le specie animali e vegetali il cui commercio è soggetto a restrizioni o a controlli. Tali elenchi comprendono le liste riportate nelle appendici della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (di seguito: "la convenzione CITES").

 

(2) Le specie seguenti sono state aggiunte all’appendice III della convenzione CITES su richiesta della Cina: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi e Corallium secundum.

 

(3) Le specie Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Pteroglossus castanotis, Ramphastos dicolorus e Selenidera maculirostris, attualmente comprese nell’allegato B dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, benché non soggette a livelli di scambi internazionali tali da risultare incompatibili con la loro sopravvivenza, sono comprese nell’appendice III della convenzione CITES su richiesta di Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Malaysia e Argentina; tali specie vanno quindi trasferite dall’allegato B all’allegato C dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

 

(4) Le specie Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limnonectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolitoglossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni, Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira e Tylototriton spp., attualmente non comprese nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, sono importate nella Comunità in quantità tali da esigere un monitoraggio. Tali specie vanno pertanto incluse nell’allegato D dell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97.

 

(5) In occasione della quattordicesima Conferenza delle parti della CITES del giugno 2007 sono stati adottati nuovi riferimenti della nomenclatura delle specie animali. Sono state rilevate alcune incongruenze tra le appendici della convenzione CITES e i nomi scientifici che figurano nei riferimenti della nomenclatura per quanto riguarda le specie Asarcornis scutulata e Pezoporus occidentalis, le famiglie Rheobatrachidae e Phasianidae nonché l’ordine SCANDENTIA. Poiché tali incongruenze figurano anche nell’allegato del regolamento (CE) n. 338/97, quest’ultimo deve essere adeguato di conseguenza.

 

(6) Considerata l’entità delle modifiche, è opportuno, a fini di chiarezza, sostituire l’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 nella sua totalità.

 

(7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio delle specie di fauna e flora selvatiche istituito a norma dell’articolo 18 del regolamento (CE) n. 338/97,

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

L’allegato del regolamento (CE) n. 338/97 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

 

     Art. 2.

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

[1] GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1.

 

 

ALLEGATO [1]

(Omissis)


[1] Rettificato in G.U.U.E. 5 giugno 2009, n. L 139 e in G.U.U.E. 7 luglio 2009, n. L 176.