§ 6.4.38 - Decisione 19 dicembre 2002, n. 106/2003.
Decisione n. 2003/106/CE del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.4 cooperazione internazionale
Data:19/12/2002
Numero:106


Sommario
Articolo 1.     
Articolo 2.     
Art. 1.  Obiettivo
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Campo di applicazione della convenzione
Art. 4.  Autorità nazionali designate
Art. 5.  Procedure relative ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni
Art. 6.  Procedure relative ai formulati pesticidi altamente pericolosi
Art. 7.  Inclusione di prodotti chimici nell'allegato III
Art. 8.  Prodotti chimici soggetti alla procedura volontaria di previo assenso informato
Art. 9.  Eliminazione di prodotti chimici dall'allegato III
Art. 10.  Obblighi connessi all'importazione di prodotti chimici elencati nell'allegato III
Art. 11.  Obblighi connessi all'esportazione di prodotti chimici elencati nell'allegato III
Art. 12.  Notifica di esportazione
Art. 13.  Informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici esportati
Art. 14.  Scambio di informazioni
Art. 15.  Attuazione della convenzione
Art. 16.  Assistenza tecnica
Art. 17.  Inadempienza
Art. 18.  La conferenza delle parti
Art. 19.  Il segretariato
Art. 20.  Composizione delle controversie
Art. 21.  Modifiche della convenzione
Art. 22.  Adozione e modifica degli allegati
Art. 23.  Votazione
Art. 24.  Firma
Art. 25.  Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
Art. 26.  Entrata in vigore
Art. 27.  Riserve
Art. 28.  Denuncia
Art. 29.  Depositario
Art. 30.  Testi autentici


§ 6.4.38 - Decisione 19 dicembre 2002, n. 106/2003. [1]

Decisione n. 2003/106/CE del Consiglio riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale.

(G.U.U.E. 6 marzo 2003, n. L 63).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La Commissione ha partecipato, a nome della Comunità, ai negoziati della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi, conformemente al mandato conferitole dal Consiglio.

     (2) Alla conclusione dei negoziati, la convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Rotterdam l'11 settembre 1998.

     (3) La convenzione rappresenta un importante passo ai fini di una più efficiente disciplina internazionale del commercio di taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi, con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente contro i potenziali pericoli che tali sostanze rappresentano e di contribuire ad incentivarne l'uso compatibile con l'ambiente.

     (4) La convenzione è aperta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale.

     (5) A norma della convenzione, nello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara l'ambito della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione.

     (6) Il 28 gennaio 2003 è stato adottato il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi.

     (7) La Comunità può pertanto approvare la convenzione,

     DECIDE:

 

     Articolo 1.

     La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam l'11 settembre 1998, è approvata a nome della Comunità europea.

     Il testo della convenzione è riportato nell'allegato A.

 

          Articolo 2.

     1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 1, della convenzione.

     2. La persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione depositano nel contempo la dichiarazione di competenza riportata nell'allegato B della presente decisione, in conformità dell'articolo 25, paragrafo 3, della convenzione.

 

 

ALLEGATO A

 

TRADUZIONE

 

     CONVENZIONE DI ROTTERDAM SULLA PROCEDURA DI PREVIO ASSENSO INFORMATO PER TALUNI PRODOTTI CHIMICI E PESTICIDI PERICOLOSI NEL COMMERCIO INTERNAZIONALE

 

          Art. 1. Obiettivo

     La presente convenzione ha lo scopo di promuovere la responsabilità solidale e la cooperazione tra le parti nel commercio internazionale di taluni prodotti chimici pericolosi, a tutela della salute umana e dell'ambiente contro i potenziali effetti nocivi di tali sostanze, nonché di contribuire al loro utilizzo ecologicamente razionale, favorendo gli scambi di informazioni sulle loro caratteristiche, istituendo una procedura di decisione nazionale per la loro importazione ed esportazione e prescrivendo la notifica delle relative decisioni alle parti.

 

          Art. 2. Definizioni

     Ai fini della presente convenzione, si intende per:

     a) “prodotto chimico”: qualsiasi sostanza, sia pura, sia sotto forma di miscela o di preparato, fabbricata o ricavata dalla natura, ad esclusione di qualsiasi organismo vivente. Comprende le seguenti categorie: prodotti pesticidi (inclusi i formulati pesticidi altamente pericolosi) e prodotti chimici industriali;

     b) “sostanza chimica vietata”: qualsiasi sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato per qualsiasi fine, in una o in più categorie, mediante un atto normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali. Comprende qualsiasi sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione all'immissione sul mercato o che sia stato ritirata dal fabbricante, dal mercato interno o da ogni ulteriore esame nell'ambito della procedura nazionale di autorizzazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente;

     c) “sostanza chimica soggetta a rigorose restrizioni”: qualsiasi sostanza chimica il cui impiego sia stato vietato, teoricamente per qualsiasi fine, in una o più categorie, mediante un atto normativo definitivo, per motivi sanitari o ambientali, ma il cui utilizzo sia ancora ammesso in alcuni casi particolari. Comprende qualsiasi sostanza chimica cui sia stata rifiutata l'autorizzazione, teoricamente per qualsiasi fine, o che sia stato ritirata dal fabbricante, dal mercato interno o da ogni ulteriore esame nell'ambito della procedura nazionale di autorizzazione, ove sia chiaramente dimostrato che tali provvedimenti sono stati presi al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente;

     d) “formulato pesticida altamente pericoloso”: qualsiasi sostanza chimica destinata ad essere utilizzata come pesticida, che provoca gravi danni alla salute umana o all'ambiente, osservabili entro un breve lasso di tempo dopo un'applicazione unica o ripetuta, effettuata in modo conforme alle prescrizioni d'uso;

     e) “atto normativo definitivo”: qualsiasi provvedimento adottato da una delle parti, che non necessita di ulteriori provvedimenti normativi della parte stessa, avente lo scopo di vietare o di assoggettare a rigorose restrizioni una sostanza chimica;

     f) “esportazione” ed “importazione”: qualsiasi movimento, nelle rispettive accezioni, di una sostanza chimica dal territorio di una parte verso il territorio di un'altra parte, ad esclusione delle mere operazioni di transito;

     g) “parte”: qualsiasi Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato(a) dalla presente convenzione e per il (la) quale sia in vigore la convenzione;

     h) “organizzazione d'integrazione economica regionale”: qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione, ovvero ad aderirvi;

     i) “comitato di esame per i prodotti chimici”: l'organo ausiliario menzionato all'articolo 18, paragrafo 6, della presente convenzione.

 

          Art. 3. Campo di applicazione della convenzione

     1. La presente convenzione si applica:

     a) ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni;

     b) ai formulati pesticidi altamente pericolosi.

     2. La presente convenzione non si applica:

     a) alle sostanze stupefacenti e psicotrope;

     b) alle materie radioattive;

     c) ai rifiuti;

     d) alle armi chimiche;

     e) ai prodotti farmaceutici, sia per uso umano che veterinario;

     f) ai prodotti chimici utilizzati come additivi alimentari;

     g) ai prodotti alimentari;

     h) ai prodotti chimici in quantità tali da non nuocere verosimilmente alla salute umana o all'ambiente, a condizione che siano importate:

     i) a fini di ricerca o di analisi; oppure

     ii) da un singolo individuo per uso personale in quantità ragionevoli per il suddetto uso.

 

          Art. 4. Autorità nazionali designate

     1. Ciascuna delle parti designa una o più autorità nazionali, che saranno abilitate ad espletare in suo nome le funzioni amministrative richieste dalla presente convenzione.

     2. Ciascuna delle parti provvede affinché la o le autorità da essa designate dispongano di mezzi sufficienti all'efficace adempimento delle loro attribuzioni.

     3. Al più tardi il giorno dell'entrata in vigore della presente convenzione, le parti notificano al segretariato il nome e l'indirizzo delle autorità designate. In seguito esse notificano al segretariato ogni eventuale cambiamento del nome o dell'indirizzo di dette autorità.

     4. Il segretariato informa immediatamente le parti delle notifiche ricevute in applicazione del paragrafo 3.

 

          Art. 5. Procedure relative ai prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni

     1. Qualsiasi parte che abbia adottato un atto normativo definitivo lo notifica per iscritto al segretariato. La notifica deve essere trasmessa al più presto possibile e comunque non oltre novanta giorni dopo l'entrata in vigore dell'atto normativo definitivo di cui trattasi e deve recare, se possibile, le informazioni richieste nell'allegato I.

     2. Al momento dell'entrata in vigore della presente convenzione per una parte, essa notifica per iscritto al segretariato i rispettivi atti normativi definitivi vigenti a quella data. Tuttavia, le parti che abbiano già notificato i loro atti normativi definitivi ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di condotta internazionale non devono più notificarli.

     3. Il segretariato verifica quanto prima possibile, e comunque non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una notifica ai sensi dei paragrafi 1 e 2, che la notifica stessa contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato I. Se la notifica contiene le informazioni richieste, il segretariato invia immediatamente a tutte le parti una sintesi delle informazioni ricevute. Se la notifica non contiene le informazioni richieste, il segretariato avvisa in merito la parte che ha trasmesso la notifica.

     4. Ogni sei mesi, il segretariato comunica alle parti una sintesi delle informazioni ricevute ai sensi dei paragrafi 1 e 2, comprese le informazioni relative alle notifiche non contenenti le informazioni richieste nell'allegato I.

     5. Dopo che il segretariato ha ricevuto almeno due notifiche provenienti da regioni partecipanti al sistema di previo assenso informato concernenti la stessa sostanza chimica, e ne ha verificato la corrispondenza ai requisiti dell'allegato I, esso trasmette le notifiche in questione al comitato di esame per i prodotti chimici. La composizione delle regioni aderenti al sistema internazionale di previo assenso informato sarà definita mediante decisione da adottarsi all'unanimità in occasione della prima riunione della conferenza delle parti.

     6. Il comitato di esame per i prodotti chimici esamina le informazioni contenute nelle notifiche suddette e, sulla base dei criteri enunciati nell'allegato II, raccomanda o meno alla conferenza delle parti di assoggettare la sostanza chimica in questione alla procedura di previo assenso informato e quindi di includerla nell'allegato III.

 

          Art. 6. Procedure relative ai formulati pesticidi altamente pericolosi

     1. Qualsiasi parte che sia un paese in via di sviluppo o un paese a economia in transizione e nel cui territorio si verifichino problemi dovuti all'impiego di un formulato pesticida altamente pericoloso nelle normali condizioni d'uso può proporre al segretariato l'inclusione di detto formulato pesticida nell'allegato III. Ai fini di tale proposta, la parte interessata può ricorrere a perizie tecniche di qualsiasi fonte attendibile. La proposta deve recare le informazioni richieste nell'allegato IV, parte 1.

     2. Il segretariato verifica quanto prima, e comunque non oltre sei mesi dopo il ricevimento di una proposta ai sensi del paragrafo 1, che la proposta stessa contenga tutte le informazioni richieste nell'allegato IV, parte 1. Se la proposta contiene le informazioni richieste, il segretariato invia immediatamente a tutte le parti una sintesi delle informazioni ricevute. Se la proposta non contiene le informazioni richieste, il segretariato avvisa in merito la parte proponente.

     3. Il segretariato provvede ad acquisire le informazioni supplementari menzionate nell'allegato IV, parte 2, in merito alle proposte trasmesse in applicazione del paragrafo 2.

     4. Se i requisiti di cui ai precedenti paragrafi 2 e 3 sono soddisfatti in relazione ad un formulato pesticida altamente pericoloso, il segretariato trasmette la proposta e le relative informazioni al comitato per l'esame dei prodotti chimici.

     5. Il comitato per l'esame dei prodotti chimici esamina le informazioni contenute nella proposta nonché le informazioni supplementari acquisite e, sulla base dei criteri enunciati nell'allegato IV, parte 3, raccomanda o meno alla conferenza delle parti di assoggettare il formulato pesticida in questione alla procedura di previo assenso informato e quindi di includerlo nell'allegato III.

 

          Art. 7. Inclusione di prodotti chimici nell'allegato III

     1. Quando il comitato per l'esame dei prodotti chimici ha deciso di raccomandare l'inclusione di una sostanza chimica nell'allegato III, esso elabora un progetto di documento orientativo per la decisione. Tale documento orientativo si basa, come minimo, sulle informazioni riportate nell'allegato I o, se del caso, nell'allegato IV e reca informazioni sugli usi della sostanza chimica in una categoria diversa da quella contemplata dall'atto normativo definitivo.

     2. La raccomandazione di cui al paragrafo 1 è trasmessa alla conferenza delle parti unitamente al progetto di documento orientativo. Se la conferenza delle parti decide che la sostanza chimica debba essere assoggettata alla procedura di previo assenso informato, essa ne autorizza l'inclusione nell'allegato III e approva il progetto di documento orientativo.

     3. Dopo che la conferenza delle parti ha deciso di includere una sostanza chimica nell'allegato III ed ha approvato il relativo documento orientativo, il segretariato ne informa immediatamente tutte le parti.

 

          Art. 8. Prodotti chimici soggetti alla procedura volontaria di previo assenso informato

     Per qualsiasi sostanza chimica diversa da quelle elencate nell'allegato III, già soggetta alla procedura volontaria di previo assenso informato anteriormente alla data della prima riunione della conferenza delle parti, questa decide, in occasione della sua prima riunione, di includere la sostanza stessa nell'allegato III, a condizione che siano soddisfatti tutti i requisiti all'uopo prescritti nel medesimo allegato.

 

          Art. 9. Eliminazione di prodotti chimici dall'allegato III

     1. Qualora una delle parti comunichi al segretariato delle informazioni che non erano disponibili al momento in cui era stata presa la decisione di includere una sostanza chimica nell'allegato III, dalle quali risulti che l'indicazione di detta sostanza nell'allegato III non è più giustificata in base ai criteri dell'allegato II o eventualmente dell'allegato IV, il segretariato trasmette tali informazioni al comitato per l'esame dei prodotti chimici.

     2. Il comitato per l'esame dei prodotti chimici esamina le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1. Se il comitato per l'esame dei prodotti chimici decide, alla luce dei pertinenti criteri enunciati nell'allegato II o, se del caso, nell'allegato IV, di raccomandare l'eliminazione di una sostanza chimica dall'allegato III, esso elabora un progetto modificato di documento orientativo per la decisione.

     3. La raccomandazione di cui al paragrafo 2 è trasmessa alla conferenza delle parti unitamente al progetto modificato di documento orientativo. La conferenza delle parti decide se la sostanza chimica debba essere eliminata dall'allegato III e se approvare il progetto di documento orientativo per la decisione.

     4. Dopo che la conferenza delle parti ha deciso di eliminare una sostanza chimica dall'allegato III ed ha approvato il relativo documento orientativo modificato, il segretariato ne informa immediatamente tutte le parti.

 

          Art. 10. Obblighi connessi all'importazione di prodotti chimici elencati nell'allegato III

     1. Le parti adottano gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per garantire che vengano prese decisioni tempestive in merito all'importazione di prodotti chimici figuranti nell'allegato III.

     2. Ciascuna delle parti trasmette al segretariato quanto prima possibile, e comunque non oltre nove mesi dopo la data di spedizione del documento orientativo di cui all'articolo 7, paragrafo 3, una risposta concernente le future importazioni della sostanza chimica in oggetto. Se una delle parti modifica tale risposta, essa trasmette immediatamente al segretariato il testo modificato.

     3. Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2, il segretariato invia una lettera di sollecito alle parti che non abbiano trasmesso la suddetta risposta. Qualora una parte sia impossibilitata a fornire la risposta in parola, il segretariato le presta assistenza, per quanto possibile, affinché la risposta venga inoltrata entro il termine fissato all'articolo 11, paragrafo 2, ultimo comma.

     4. La risposta di cui al paragrafo 2 può essere costituita da uno dei seguenti elementi:

     a) una decisione definitiva, conforme alle disposizioni legislative o amministrative applicabili, la quale:

     i) autorizza l'importazione;

     ii) non autorizza l'importazione; oppure

     iii) autorizza l'importazione solo a determinate condizioni; oppure

     b) una risposta provvisoria, la quale può contenere:

     i) una decisione provvisoria che autorizza l'importazione, con o senza condizioni, ovvero che vieta l'importazione per un periodo transitorio;

     ii) una dichiarazione attestante che è in preparazione una decisione definitiva;

     iii) una richiesta di ulteriori informazioni, rivolta al segretariato o alla parte che ha notificato l'atto normativo definitivo;

     iv) una richiesta di assistenza da parte del segretariato ai fini della valutazione della sostanza chimica.

     5. Una risposta redatta ai sensi del paragrafo 4, lettere a) o

     b), deve riferirsi alla o alle categorie indicate nell'allegato III per la sostanza chimica considerata.

     6. La decisione definitiva deve essere corredata di una descrizione delle misure legislative o amministrative su cui è basata.

     7. Al più tardi il giorno dell'entrata in vigore della presente convenzione, le parti trasmettono al segretariato le rispettive risposte riguardo a ciascuno dei prodotti chimici elencati nell'allegato III. Tuttavia, le parti che abbiano già inviato le loro risposte ai sensi degli orientamenti di Londra modificati o del codice di condotta internazionale non devono presentare nuove risposte.

     8. Le parti rendono note le risposte inviate ai sensi del presente articolo ai soggetti interessati nell'ambito della loro giurisdizione, conformemente alle disposizioni legislative o amministrative applicabili.

     9. Se una delle parti decide, ai sensi dei precedenti paragrafi 2 e 4 nonché dell'articolo 11, paragrafo 2, di non autorizzare l'importazione di una sostanza chimica o di autorizzarla soltanto a determinate condizioni, essa deve simultaneamente vietare o sottoporre alle medesime condizioni:

     a) l'importazione di detta sostanza da qualsiasi provenienza; nonché

     b) la produzione nel proprio territorio della sostanza per uso interno.

     10. Ogni sei mesi, il segretariato informa tutte le parti in merito alle risposte ricevute. Tale informazione comprende una descrizione delle misure legislative o amministrative su cui sono basate le decisioni, ove siano disponibili. Il segretariato informa inoltre le parti circa eventuali casi di mancato invio delle risposte.

 

          Art. 11. Obblighi connessi all'esportazione di prodotti chimici elencati nell'allegato III

     1. Ciascuna parte esportatrice:

     a) adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi al fine di comunicare ai soggetti interessati nell'ambito della propria giurisdizione le risposte inviate dal segretariato a norma dell'articolo 10, paragrafo 10;

     b) adotta gli opportuni provvedimenti legislativi o amministrativi per garantire che gli esportatori soggetti alla sua giurisdizione si conformino alle decisioni contenute nelle risposte al più tardi sei mesi dopo la data in cui il segretariato ha notificato per la prima volta le risposte stesse alle parti in virtù dell'articolo 10, paragrafo 10;

     c) ove necessario, consiglia e assiste le parti importatrici, dietro loro richiesta, al fine di:

     i) ottenere ulteriori informazioni che possano orientarle nelle decisioni da prendere a norma dell'articolo 10, paragrafo 4 e del paragrafo 2, lettera c), del presente articolo;

     ii) potenziare le loro competenze e capacità in materia di sicurezza nella gestione dei prodotti chimici durante il loro ciclo di vita.

     2. Le parti provvedono affinché i prodotti chimici elencati nell'allegato III non vengano esportati dal loro territorio verso il territorio di una parte importatrice la quale abbia eccezionalmente omesso di trasmettere la propria risposta o abbia trasmesso una risposta provvisoria non contenente una decisione provvisoria, salvo qualora:

     a) si tratti di una sostanza chimica che, al momento dell'importazione, risulti registrata come sostanza chimica nella parte importatrice; oppure

     b) si tratti di una sostanza chimica di cui sia comprovato che è già stata utilizzata o importata precedentemente nella parte importatrice e il cui impiego non è stato vietato da alcun atto normativo; oppure

     c) l'esportatore abbia chiesto e ottenuto l'esplicito consenso all'importazione tramite l'autorità nazionale designata della parte importatrice. La parte importatrice risponde a tale richiesta entro sessanta giorni e notifica la propria decisione al segretariato nel più breve tempo.

     Gli obblighi delle parti esportatrici in forza del presente paragrafo si applicano per un anno a decorrere dalla scadenza di un termine di sei mesi dalla data in cui il segretariato ha informato per la prima volta le parti, conformemente all'articolo 10, paragrafo 10, del fatto che una delle parti non ha trasmesso la propria risposta o ha trasmesso una risposta provvisoria non contenente una decisione provvisoria.

 

          Art. 12. Notifica di esportazione

     1. Qualora una sostanza chimica vietata o sottoposta a rigorose restrizioni da una delle parti sia esportata dal territorio della stessa, tale parte trasmette una notifica di esportazione alla parte importatrice. La notifica di esportazione deve recare le informazioni riportate nell'allegato V.

     2. La notifica di esportazione per la sostanza chimica summenzionata è rilasciata anteriormente alla prima esportazione successiva all'adozione del corrispondente atto normativo definitivo. In seguito, la notifica di esportazione sarà trasmessa anteriormente alla prima esportazione che ha luogo nel corso di un qualunque anno civile. L'autorità nazionale designata della parte importatrice può rinunciare ad esigere che la notifica preceda l'esportazione.

     3. La parte esportatrice invia una notifica di esportazione aggiornata dopo l'adozione di un atto normativo definitivo che introduce una modifica sostanziale del divieto o delle rigorose restrizioni cui è soggetta la sostanza chimica.

     4. Allorché la parte importatrice riceve la prima notifica dopo l'adozione dell'atto normativo definitivo, essa ne accusa ricevuta. Se la parte esportatrice non riceve l'avviso di ricezione entro trenta giorni dalla data di spedizione della notifica di esportazione, essa invia una seconda notifica. La parte esportatrice si adopera, nella misura delle sue possibilità, affinché la seconda notifica pervenga regolarmente alla parte importatrice.

     5. Gli obblighi delle parti in forza del paragrafo 1 cessano quando:

     a) la sostanza chimica viene inclusa nell'allegato III;

     b) la parte importatrice invia al segretariato una risposta relativa alla sostanza chimica in questione conformemente all'articolo 10, paragrafo 2;

     c) il segretariato comunica la risposta alle parti conformemente all'articolo 10, paragrafo 10.

 

          Art. 13. Informazioni che devono accompagnare i prodotti chimici esportati

     1. La conferenza delle parti invita l'Organizzazione mondiale delle dogane ad assegnare appositi codici doganali del sistema armonizzato ai singoli prodotti chimici o gruppi di prodotti chimici elencati nell'allegato III. Le parti esigono che, per ogni sostanza chimica alla quale è stato assegnato un codice, il relativo documento di spedizione rechi, all'atto dell'esportazione, lo stesso codice.

     2. Fatte salve eventuali pretese della parte importatrice, le parti esigono che sia i prodotti chimici elencati nell'allegato III, sia i prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni nel loro territorio siano sottoposti, all'atto dell'esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l'ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.

     3. Fatte salve eventuali pretese della parte importatrice, le parti possono esigere che i prodotti chimici soggetti a particolari obblighi di etichettatura per motivi ambientali o sanitari nel loro territorio siano sottoposti, all'atto dell'esportazione, a requisiti di etichettatura tali da fornire sufficienti informazioni circa i rischi e/o i pericoli per la salute umana o per l'ambiente, conformemente alle pertinenti norme internazionali in materia.

     4. Relativamente ai prodotti chimici di cui al paragrafo 2, destinati ad uso professionale, la parte esportatrice dispone che venga inviata a ciascun importatore una scheda informativa in materia di sicurezza compilata secondo un modello internazionalmente riconosciuto, recante le informazioni più aggiornate di cui si possa disporre.

     5. Le informazioni figuranti sull'etichetta e sulla scheda informativa dovrebbero essere redatte, per quanto possibile, in una o più delle lingue ufficiali della parte importatrice.

 

          Art. 14. Scambio di informazioni

     1. Le parti, ove necessario e in sintonia con gli obiettivi della presente convenzione, favoriscono:

     a) lo scambio di informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche concernenti i prodotti chimici oggetto della presente convenzione, comprese le informazioni in materia di tossicità, ecotossicità e sicurezza;

     b) la diffusione di informazioni di pubblico dominio sugli atti normativi di diritto interno pertinenti agli obiettivi della presente convenzione;

     c) la comunicazione alle altre parti, direttamente o tramite il segretariato, di informazioni relative agli atti normativi interni che sottopongono a sostanziali restrizioni uno o più usi di una sostanza chimica.

     2. Le parti che scambiano informazioni in virtù della presente convenzione provvedono a tutelare le informazioni riservate, secondo quanto convenuto.

     3. Le seguenti informazioni non sono considerate riservate ai fini della presente convenzione:

     a) le informazioni di cui agli allegati I e IV, trasmesse a norma degli articoli 5 e 6;

     b) le informazioni contenute nella scheda informativa in materia di sicurezza menzionata all'articolo 13, paragrafo 4;

     c) la data di scadenza della sostanza chimica;

     d) le informazioni sulle misure precauzionali, compresa la classe di rischio, la natura del rischio e le relative avvertenze di sicurezza;

     e) i risultati sintetici degli esami tossicologici ed ecotossicologici.

     4. La data di produzione non è generalmente considerata come un'informazione riservata ai fini della presente convenzione.

     5. Qualsiasi parte che desideri ricevere informazioni sui movimenti di transito attraverso il proprio territorio dei prodotti chimici elencati nell'allegato III può farne richiesta al segretariato, che ne informa tutte le parti.

 

          Art. 15. Attuazione della convenzione

     1. Le parti adottano le misure necessarie per creare e potenziare le rispettive infrastrutture e istituzioni nazionali ai fini dell'efficace attuazione della presente convenzione. Tra queste misure si annoverano eventualmente l'adozione o la modifica di atti legislativi o amministrativi nazionali, nonché, se del caso:

     a) la costituzione di registri e basi di dati nazionali contenenti informazioni sulla sicurezza dei prodotti chimici;

     b) la promozione di iniziative dirette ad accrescere la sicurezza dei prodotti chimici da parte dei fabbricanti;

     c) la promozione di accordi volontari, tenuto conto anche del disposto dell'articolo 16.

     2. Le parti provvedono, nella misura del possibile, affinché il pubblico sia adeguatamente informato sulle modalità di manipolazione dei prodotti chimici, sul modo di procedere in caso di incidente e sulle sostanze alternative che risultano più sicure per l'uomo o per l'ambiente rispetto a quelle dell'allegato III.

     3. Le parti convengono di cooperare all'attuazione della presente convenzione, direttamente o tramite le organizzazioni internazionali competenti a livello subregionale, regionale e mondiale.

     4. Nessuna disposizione della presente convenzione deve essere interpretata come limitativa del diritto delle parti di adottare provvedimenti più rigorosi di quelli prescritti dalla presente convenzione ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente, a condizione che tali provvedimenti siano compatibili con le disposizioni della presente convenzione e conformi al diritto internazionale.

 

          Art. 16. Assistenza tecnica

     Le parti, tenuto conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo e dei paesi a economia in transizione, cooperano alla prestazione di assistenza tecnica per lo sviluppo dell'infrastruttura e del potenziale necessari alla gestione dei prodotti chimici, onde favorire l'attuazione della presente convenzione. Le parti che dispongono di programmi più avanzati in materia di regolamentazione dei prodotti chimici prestano assistenza tecnica e formazione alle altre parti ai fini dello sviluppo della loro infrastruttura e capacità di gestione dei prodotti chimici durante tutto il loro ciclo di vita.

 

          Art. 17. Inadempienza

     La conferenza delle parti elabora e approva quanto prima possibile le procedure e i dispositivi istituzionali per l'accertamento dei casi di violazione delle disposizioni della presente convenzione, nonché le sanzioni applicabili alle parti inadempienti.

 

          Art. 18. La conferenza delle parti

     1. È istituita una conferenza delle parti.

     2. La prima riunione della conferenza delle parti è convocata congiuntamente dal direttore esecutivo del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente e dal direttore generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, al più tardi un anno dopo l'entrata in vigore della presente convenzione. In seguito, la conferenza delle parti tiene riunioni ordinarie ad intervalli regolari, la cui frequenza è determinata dalla conferenza stessa.

     3. La conferenza delle parti indice riunioni straordinarie ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta scritta di una delle parti, a condizione che tale richiesta sia appoggiata da almeno un terzo delle parti.

     4. In occasione della sua prima riunione, la conferenza delle parti delibera e adotta all'unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attività del segretariato.

     5. La conferenza delle parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla convenzione e, a questo fine, essa:

     a) istituisce, oltre agli organismi di cui al paragrafo 6, gli organi ausiliari che reputa necessari per l'attuazione della convenzione;

     b) coopera, ove necessario, con le competenti organizzazioni internazionali e con enti intergovernativi e non governativi;

     c) progetta e intraprende eventuali azioni complementari che ritenga necessarie per la realizzazione degli obiettivi della convenzione.

     6. In occasione della sua prima riunione, la conferenza delle parti istituisce un organo ausiliario denominato comitato per l'esame dei prodotti chimici, incaricato di espletare le funzioni ad esso conferite dalla convenzione. In particolare:

     a) i membri del comitato per l'esame dei prodotti chimici sono nominati dalla conferenza delle parti. Il comitato è composto di un numero ristretto di esperti in gestione dei prodotti chimici, designati dai governi delle parti. La nomina dei membri del comitato è basata su un'equa distribuzione geografica e su un congruo equilibrio tra paesi sviluppati e in via di sviluppo;

     b) la conferenza delle parti delibera sullo statuto, sull'organizzazione e sul funzionamento del comitato;

     c) il comitato si adopera per emettere le proprie raccomandazioni all'unanimità. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l'unanimità non possa essere raggiunta in seno al comitato, la raccomandazione è adottata a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti.

     7. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, nonché qualsiasi Stato che non sia parte della presente convenzione, possono essere rappresentati alle riunioni della conferenza delle parti in qualità di osservatori. Qualsiasi ente od organismo, sia nazionale che internazionale, governativo o non governativo, qualificato nelle materie disciplinate dalla presente convenzione, il quale abbia comunicato al segretariato il proprio desiderio di essere rappresentato ad una riunione della conferenza delle parti in veste di osservatore, può essere ammesso ad assistervi, salvo qualora almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga. L'ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla conferenza delle parti.

 

          Art. 19. Il segretariato

     1. È istituito un segretariato.

     2. Il segretariato ha le seguenti funzioni:

     a) organizzare le riunioni della conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e procurare i servizi all'uopo richiesti;

     b) fornire, su richiesta, l'assistenza alle parti, in particolare a quelle in via di sviluppo o a economia in transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;

     c) espletare il necessario coordinamento con i segretariati di altri organismi internazionali competenti;

     d) concludere, sotto la supervisione generale della conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o i contratti che siano necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni;

     e) svolgere le altre funzioni conferite al segretariato dalla presente convenzione, nonché eventuali altre funzioni determinate dalla conferenza delle parti.

     3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono eseguite sotto la responsabilità congiunta del direttore esecutivo dell'UNEP e del direttore generale della FAO, in base agli accordi tra essi conclusi e approvati dalla conferenza delle parti.

     4. La conferenza delle parti può decidere, a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del segretariato ad una o più organizzazioni internazionali competenti, qualora ritenga che il segretariato non adempia debitamente il proprio incarico.

 

          Art. 20. Composizione delle controversie

     1. Le parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

     2. All'atto della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione alla presente convenzione, o in qualsiasi altro momento successivo, le parti che non costituiscono un'organizzazione d'integrazione economica regionale possono dichiarare, in un documento scritto inoltrato presso il depositario, che, in relazione a qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione, esse riconoscono uno o entrambi i seguenti mezzi di composizione delle controversie come obbligatori nei confronti di qualsiasi parte che accetti lo stesso obbligo:

     a) arbitrato secondo una procedura adottata al più presto dalla conferenza delle parti in allegato alla presente convenzione;

     b) deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

     3. Qualsiasi parte che è un'organizzazione d'integrazione economica regionale può rilasciare una dichiarazione di effetto analogo relativamente all'arbitrato secondo la procedura di cui al paragrafo 2, lettera a).

     4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa.

     5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o di una nuova dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le parti della vertenza convengono diversamente.

     6. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura o una qualsiasi procedura ai sensi del paragrafo 2 e non sono addivenute ad una composizione della controversia nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una parte all'altra, la vertenza può essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La commissione di conciliazione stende una relazione corredata di raccomandazioni. Ulteriori procedure relative alla commissione di conciliazione saranno descritte in un allegato che verrà adottato dalla conferenza delle parti al più tardi nella sua seconda riunione.

 

          Art. 21. Modifiche della convenzione

     1. Qualsiasi parte può proporre di modificare la presente convenzione.

     2. Le modifiche della presente convenzione sono adottate in occasione di una riunione della conferenza delle parti. Il testo della modifica proposta è comunicato alle parti dal segretariato almeno sei mesi prima della riunione in cui si prevede di procedere alla sua adozione. Il segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

     3. Le parti si adoperano per raggiungere un'intesa unanime sulle proposte di modifica della presente convenzione. Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, l'unanimità non possa essere raggiunta, la modifica sarà adottata a maggioranza di tre quarti delle parti presenti e votanti.

     4. La modifica è notificata dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione.

     5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Una modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore per le parti che l'hanno accettata il novantesimo giorno successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti. In seguito, la modifica entra in vigore per qualsiasi altra parte il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della modifica.

 

          Art. 22. Adozione e modifica degli allegati

     1. Gli allegati della presente convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.

     2. Gli allegati hanno per oggetto esclusivamente questioni procedurali, scientifiche, tecniche o amministrative.

     3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la procedura seguente:

     a) gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura esposta all'articolo 21, paragrafi 1, 2 e 3;

     b) se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo, essa ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui il depositario ha notificato alle parti l'adozione dell'allegato. Il depositario notifica immediatamente a tutte le parti l'informazione ricevuta. Le parti possono ritirare in qualsiasi momento una dichiarazione di non accettazione di un allegato aggiuntivo precedentemente notificata, nel qual caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, fatta salva la lettera c) in prosieguo;

     c) al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato alle parti l'adozione di un nuovo allegato, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una dichiarazione di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

     4. Eccetto per l'allegato III, la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi.

     5. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche dell'allegato III si applica la procedura seguente:

     a) le modifiche dell'allegato III sono proposte e adottate secondo la procedura esposta agli articoli da 5 a 9 e all'articolo 21, paragrafo 2;

     b) la conferenza delle parti decide all'unanimità in merito all'adozione delle modifiche;

     c) la decisione di modificare l'allegato III è comunicata immediatamente alle parti dal depositario. La modifica entra in vigore per tutte le parti alla data fissata nella decisione stessa.

     6. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della convenzione, il nuovo allegato o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

 

          Art. 23. Votazione

     1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti della presente convenzione dispone di un voto.

     2. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente convenzione. L'organizzazione non esercita il diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

     3. Ai fini della presente convenzione, si intende per “Parti presenti e votanti” le parti che sono presenti alla votazione e che esprimono un voto favorevole o contrario.

 

          Art. 24. Firma

     La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e le organizzazioni d'integrazione economica regionale a Rotterdam l'11 settembre 1998 e presso la sede delle Nazioni Unite a New York dal 12 settembre 1998 al 10 settembre 1999.

 

          Art. 25. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

     1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non è più aperta alla firma. Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione vengono depositati presso il depositario.

     2. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Se invece uno o più degli Stati membri di siffatta organizzazione sono parti della convenzione, l'organizzazione e i suoi Stati membri stabiliscono le rispettive competenze quanto all'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione. In questo caso, l'organizzazione e gli Stati membri non possono esercitare parallelamente i diritti conferiti dalla convenzione.

     3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

 

          Art. 26. Entrata in vigore

     1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

     2. Per ciascuno Stato od organizzazione d'integrazione economica regionale che ratifica, accetta o approva la convenzione, ovvero vi aderisce dopo che è stato depositato il cinquantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione da parte di tale Stato od organizzazione.

     3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, qualsiasi strumento depositato da un'organizzazione d'integrazione economica regionale non si considera complementare agli strumenti depositati dagli Stati membri di detta organizzazione.

 

          Art. 27. Riserve

     Non vengono avanzate riserve alla presente convenzione.

 

          Art. 28. Denuncia

     1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della convenzione per una parte, quest'ultima può in qualsiasi momento denunciare la convenzione inviando notifica scritta al depositario.

     2. La denuncia di cui sopra ha effetto al termine di un anno dalla data in cui il depositario ha ricevuto la notifica della denuncia, oppure in data ulteriore precisata nella notifica stessa.

 

          Art. 29. Depositario

     Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente convenzione.

 

          Art. 30. Testi autentici

     L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il segretario generale delle Nazioni Unite.

 

 

Allegato I dell'Allegato A

REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE

PER LE NOTIFICHE AI SENSI DELL'ARTICOLO 5

 

     Le notifiche devono comprendere:

 

     1. Caratteristiche, identificazione e impieghi

     a) denominazione comune;

     b) denominazione chimica conformemente ad una nomenclatura internazionalmente riconosciuta, come quella dell'Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry), ove esista;

     c) denominazioni commerciali e denominazioni dei preparati;

     d) numeri di codice: numero CAS, codice doganale del sistema armonizzato e altri numeri;

     e) informazioni sulla classe di rischio, ove il prodotto chimico sia soggetto ai requisiti di classificazione;

     f) impiego o impieghi del prodotto chimico;

     g) caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche.

 

     2. Atto normativo definitivo

     a) informazioni riguardanti l'atto normativo definitivo:

     i) sintesi dell'atto normativo definitivo;

     ii) riferimento al documento normativo;

     iii) data di entrata in vigore dell'atto normativo definitivo;

     iv) indicazione se l'atto normativo definitivo sia stato adottato in base ad una valutazione del rischio o della pericolosità e, in tal caso, informazioni su tale valutazione, con il riferimento alla relativa documentazione;

     v) motivazione dell'atto normativo definitivo con riferimento alla salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, nonché all'ambiente;

     vi) descrizione sintetica dei pericoli e dei rischi che la sostanza chimica presenta per la salute umana, compresa la salute dei consumatori e dei lavoratori, o per l'ambiente e gli effetti previsti del suddetto atto normativo;

     b) categoria o categorie per le quali è stato adottato l'atto normativo definitivo, specificando per ciascuna categoria:

     i) l'impiego o gli impieghi vietati dall'atto normativo definitivo;

     ii) l'impiego o gli impieghi che continuano ad essere autorizzati;

     iii) la stima dei quantitativi dei prodotti chimici ottenuti, importati, esportati ed utilizzati, ove possibile;

     c) indicazione, per quanto possibile, degli effetti previsti dell'atto normativo definitivo sugli altri Stati e sulle altre regioni;

     d) altre informazioni concernenti:

     i) la valutazione degli effetti socioeconomici dell'atto normativo definitivo;

     ii) ove disponibili, le informazioni sulle alternative e sui relativi rischi, come:

     - le strategie integrate di lotta contro i parassiti,

     - le pratiche e le procedure industriali, comprese tecnologie più pulite.

 

Allegato II dell'Allegato A

CRITERI PER L'INSERIMENTO DI PRODOTTI CHIMICI VIETATI

O SOGGETTI A RIGOROSE RESTRIZIONI NELL'ALLEGATO III

 

     Nell'esaminare le notifiche trasmesse dal segretariato in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 5, il comitato per l'esame dei prodotti chimici deve:

     a) confermare che l'atto normativo definitivo è stato adottato al fine di proteggere la salute umana o l'ambiente;

     b) stabilire che l'atto normativo definitivo è stato adottato in seguito ad una valutazione dei rischi. Quest'ultima sarà basata sull'esame dei dati scientifici nell'ambito delle condizioni prevalenti nella parte interessata. A tal fine la documentazione presentata deve dimostrare che:

     i) i dati sono stati formulati secondo metodi scientificamente riconosciuti;

     ii) gli esami dei dati sono stati eseguiti e documentati secondo procedure e principi scientifici riconosciuti;

     iii) l'atto normativo definitivo si è basato su una valutazione dei rischi che tiene conto delle condizioni prevalenti nella parte che adotta l'atto;

     c) valutare se l'atto normativo definitivo costituisca una base sufficientemente ampia da giustificare l'inclusione della sostanza chimica nell'allegato III, tenendo conto dei seguenti fattori:

     i) se l'atto normativo definitivo ha portato o potrebbe portare ad una diminuzione significativa della quantità della sostanza chimica usata o del numero dei suoi impieghi;

     ii) se l'atto normativo definitivo ha portato ad una effettiva riduzione del rischio o se potrebbe prevedibilmente portare ad una significativa riduzione del rischio per la salute umana o per l'ambiente nella parte che ha presentato la notifica;

     iii) se le considerazioni che hanno motivato l'adozione dell'atto normativo definitivo sono applicabili soltanto in una zona geografica circoscritta o in altre circostanze limitate;

     iv) se vi siano prove del fatto che è in corso un commercio internazionale della sostanza chimica in questione;

     d) tener conto del fatto che l'uso illecito intenzionale di una sostanza chimica non rappresenta di per sé motivo sufficiente per includere la sostanza nell'allegato III.

 

Allegato III dell'Allegato A

PRODOTTI CHIMICI CUI SI APPLICA LA PROCEDURA DI PREVIO ASSENSO INFORMATO

 

Sostanza chimica

Numero

CAS Categoria

2,4,5-T

93-76-5

Pesticida

Aldrin

309-00-2

Pesticida

Captafol

2425-06-1

Pesticida

Clordano

57-74-9

Pesticida

Clordimeform

6164-98-3

Pesticida

Clorobenzilato

510-15-6

Pesticida

DDT

50-29-3

Pesticida

Dieldrin

60-57-1

Pesticida

Dinoseb e suoi sali

88-85-7

Pesticida

1,2-dibromoetano (EDB)

106-93-4

Pesticida

Fluoroacetamide

640-19-7

Pesticida

HCH (isomeri misti)

608-73-1

Pesticida

Eptacloro

76-44-8

Pesticida

Esaclorobenzene

118-74-1

Pesticida

Lindano

58-89-9

Pesticida

Composti del mercurio, compresi i composti inorganici di mercurio, i composti alchilmercurici, i composti alchilossiachil- ed arilmercurici

Pesticida

 

Pentaclorofenolo

87-86-5

Pesticida

Monocrotofos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)

6923-22-4

Formulato pesticida altamente pericoloso

Methamidophos (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 600 g di ingrediente attivo/l)

10265-92-6

Formulato pesticida altamente pericoloso

Fosfamidone (Formulati liquidi solubili della sostanza con oltre 1 000 g di ingrediente attivo/l)

13171-21-6 (miscela, (E)&(Z) isomeri) 23783-98-4 ((Z)-isomero) 297-99-4 ((E)-isomero)

Formulato pesticida altamente pericoloso

Metilparatione (alcuni formulati di concentrati emulsionabili (EC) con 19,5 %, 40 %, 50 %, 60 % di ingrediente attivo e polveri contenenti 1,5 %, 2 % e 3 % di ingrediente attivo)

298-00-0

Formulato pesticida altamente pericoloso

Paratione [sono inclusi tutti i formulati della sostanza - aerosol, polvere per aspersione (DP), concentrato emulsionabile (EC), granuli (GR) e polveri bagnabili (WP) - escluse le sospensioni in capsule (CS)]

56-38-2

Formulato pesticida altamente pericoloso

Crocidolite

12001-28-4

Industriale

Bifenili polibromurati (PBB)

36355-01-8 (esa-)

27858-07-7 (otta-)

13654-09-6 (deca-)

Industriale

Bifenili policlorurati (PCB)

1336-36-3

Industriale

Trifenili policolorurati (PCT)

61788-33-8

Industriale

Fosfato tris (2,3-dibromopropil)

126-72-7

Industriale

 

Allegato IV dell'Allegato A

INFORMAZIONI E CRITERI PER L'ELENCAZIONE DI FORMULATI

PESTICIDI ALTAMENTE PERICOLOSI NELL'ALLEGATO III

 

     Parte 1: Documentazione che deve essere fornita dalla parte proponente

     Le proposte presentate conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, devono essere corredate dell'opportuna documentazione recante le seguenti informazioni:

     a) il nome del formulato pesticida pericoloso;

     b) il nome della sostanza o delle sostanze attive contenute nel formulato;

     c) il tenore relativo di ciascuna sostanza attiva nel formulato;

     d) il tipo di formulato;

     e) la denominazione commerciale e il nome del fabbricante, ove disponibili;

     f) le condizioni comuni e riconosciute d'impiego del formulato nella parte proponente;

     g) in caso di problemi, una descrizione chiara degli inconvenienti, compresi gli effetti negativi e il modo nel quale il formulato è stato utilizzato;

     h) eventuali misure normative, amministrative o di altro tipo che la parte proponente ha adottato o intende adottare in relazione a tali inconvenienti.

 

     Parte 2: Informazioni da raccogliere a cura del segretariato

     Conformemente all'articolo 6, paragrafo 3, il segretariato assume informazioni utili in merito al formulato, tra cui:

     a) le caratteristiche fisico-chimiche, tossicologiche ed ecotossicologiche del formulato;

     b) l'esistenza di restrizioni alla manipolazione o all'applicazione del prodotto in altri Stati;

     c) informazioni sugli inconvenienti occasionati dal formulato in altri Stati;

     d) informazioni presentate da altre parti, da organizzazioni internazionali, organizzazioni non governative o da altre fonti autorevoli, sia nazionali che internazionali;

     e) valutazioni del rischio e/o della pericolosità, ove disponibili;

     f) ove disponibili, indicazioni sull'entità dell'uso del formulato, quali il numero di registrazioni o la quantità prodotta o venduta;

     g) altri formulati del pesticida considerato e gli eventuali problemi legati a tali formulati;

     h) pratiche alternative di lotta antiparassitaria;

     i) altre informazioni ritenute rilevanti dal comitato per l'esame dei prodotti chimici.

 

     Parte 3: Criteri per l'elencazione dei formulati pesticidi altamente pericolosi nell'allegato III

     Nell'esaminare le proposte presentate dal segretariato in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 5, il comitato per l'esame dei prodotti chimici terrà conto di quanto segue:

     a) l'attendibilità delle prove che indicano come l'uso del formulato, secondo le condizioni comuni o riconosciute nella parte proponente, abbiano dato luogo agli inconvenienti denunciati;

     b) la rilevanza di tali inconvenienti per altri Stati che hanno lo stesso clima, condizioni e modalità d'uso del formulato;

     c) l'esistenza di restrizioni alla manipolazione o all'applicazione che presuppongono l'impiego di tecniche o di tecnologie che non possono essere applicate in maniera sufficientemente ampia o corretta nei paesi sprovvisti dell'infrastruttura necessaria;

     d) l'entità degli effetti denunciati in rapporto alla quantità di prodotto utilizzato;

     e) l'uso illecito intenzionale di un formulato non rappresenta di per sé un motivo sufficiente per includere il prodotto nell'allegato III.

 

Allegato V dell'Allegato A

INFORMAZIONI RICHIESTE PER LA NOTIFICA DI ESPORTAZIONE

 

     1. Le notifiche di esportazione devono recare le seguenti informazioni:

     a) il nome e l'indirizzo delle autorità nazionali designate della parte esportatrice e della parte importatrice;

     b) la data prevista dell'esportazione verso la parte importatrice;

     c) la denominazione della sostanza chimica vietata o soggetta a rigorose restrizioni ed una sintesi delle informazioni specificate nell'allegato I, da presentare al segretariato a norma dell'articolo 5. Qualora più di uno di tali prodotti chimici siano inclusi in una miscela o in un preparato, tali informazioni devono essere presentate per ciascuna sostanza chimica;

     d) un attestato indicante la categoria prevista della sostanza chimica, se conosciuta, e la sua utilizzazione prevista nell'ambito di quella categoria nella parte importatrice;

     e) informazioni sulle misure precauzionali volte a ridurre l'esposizione alla sostanza chimica e la sua emissione;

     f) nel caso di una miscela o di un preparato, la concentrazione della sostanza chimica o dei prodotti chimici vietati o soggetti a rigorose restrizioni;

     g) il nome e l'indirizzo dell'importatore;

     h) eventuali informazioni supplementari facilmente reperibili dall'autorità nazionale designata della parte esportatrice e che potrebbero essere utili all'autorità nazionale designata della parte importatrice.

     2. Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la parte esportatrice fornisce i complementi di informazione di cui all'allegato I eventualmente richiesti dalla parte importatrice.

 

 

ALLEGATO B

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ EUROPEA AI SENSI

DELL'ART. 25, PARAGRAFO 3, DELLA CONVENZIONE DI ROTTERDAM

 

      “La Comunità europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dell'articolo 175, paragrafo 1, a stipulare e ad adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:

     - salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,

     - protezione della salute umana,

     - utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

     - promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

     La Comunità europea dichiara inoltre che ha già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione agli aspetti disciplinati dalla presente convenzione, tra cui il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'esportazione ed importazione dei prodotti chimici pericolosi, e che presenterà, aggiornandolo come opportuno, un elenco di tali strumenti giuridici al segretariato della convenzione.

     La Comunità europea, è responsabile dell'adempimento degli obblighi risultanti dalla convenzione che sono contemplati dal diritto comunitario vigente.

     L'esercizio della competenza comunitaria è soggetto, per la sua stessa natura, ad una continua evoluzione.”

 


[1] Decisione annullata dalla sentenza della Corte di Giustizia CE 10 gennaio 2006, Causa C-94/03.