§ 6.3.62 - Decisione 16 gennaio 2001, n. 118.
Decisione n. 2001/118/CE che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:16/01/2001
Numero:118


Sommario
Art. 1.      La decisione n. 2000/532/CE è modificata nel modo seguente:
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.


§ 6.3.62 - Decisione 16 gennaio 2001, n. 118.

Decisione n. 2001/118/CE che modifica l'elenco di rifiuti istituito dalla decisione 2000/532/CE. (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 16 febbraio 2001, n. L 47)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione, in particolare l'articolo 1, lettera a),

     vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, modificata dalla direttiva 94/31/CE, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, deve essere modificata alla luce delle notifiche presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, secondo trattino, della direttiva 91/689/CEE.

     (2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     La decisione n. 2000/532/CE è modificata nel modo seguente:

     1) Il testo dell'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

     "Articolo 2

     Si ritiene che i rifiuti classificati come pericolosi presentino una o più caratteristiche indicate nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE e, in riferimento ai codici da H3 a H8 e ai codici H10 e H11 (*) del medesimo allegato, una o più delle seguenti caratteristiche:

     - punto di infiammabilità ≤ 55 °C,

     - una o più sostanze classificate (**) come molto tossiche in concentrazione totale ≥ 0,1%,

     - una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale ≥ 3%,

     - una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale ≥25%,

     - una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale ≥ 1%,

     - una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale ≥ 5%,

     - una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale ≥ 10%,

     - una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale ≥ 20%,

     - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione ≥ 0,1%,

     - una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione ≥ 1%,

     - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione ≥ 0,5%,

     - una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione ≥ 5%,

     - una sostanza mutagena della categoria 1 o 2 classificata come R46 in concentrazione ≥ 0,1%,

     - una sostanza mutagena della categoria 3 classificata come R40 in concentrazione

     2) L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

 

(*) L'espressione “sostanza tossica per il ciclo riproduttivo” è stata introdotta con la direttiva 92/32/CEE recante settima modifica alla direttiva 67/548/CEE. Il termine “teratogena” è stato sostituito dall'espressione “sostanza tossica per il ciclo riproduttivo”, in quanto più confacente dando una definizione più precisa, senza tuttavia modificare il concetto alla base. Corrisponde dunque al codice H 10 dell'allegato III della direttiva 91/689/CEE.

(**) La classificazione e i numeri R si basano sulla direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose (GU L 196 del 16.8.1967, pag. 1) e successive modifiche. I limiti di concentrazione si riferiscono a quelli specificati nella direttiva 88/379/CEE per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (GU L 187 del 16.7.1988, pag. 14) e successive modifiche."

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

"ALLEGATO

Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a),

della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4,

della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi

 

Introduzione

 

     1. Il presente elenco armonizzato di rifiuti verrà rivisto periodicamente, sulla base delle nuove conoscenze ed in particolare di quelle prodotte dall'attività di ricerca, e se necessario modificato in conformità dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE. L'inclusione di un determinato materiale nell'elenco non significa tuttavia che tale materiale sia un rifiuto in ogni circostanza. La classificazione del materiale come rifiuto si applica solo se il materiale risponde alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE.

     2. Ai rifiuti inclusi nell'elenco si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 75/442/CEE, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva.

     3. I diversi tipi di rifiuto inclusi nell'elenco sono definiti specificatamente mediante un codice a sei cifre per ogni singolo rifiuto e i corrispondenti codici a quattro e a due cifre per i rispettivi capitoli. Di conseguenza, per identificare un rifiuto nell'elenco occorre procedere come segue:

     3.1. Identificare la fonte che genera il rifiuto consultando i titoli dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 per risalire al codice a sei cifre riferito al rifiuto in questione, ad eccezione dei codici dei suddetti capitoli che terminano con le cifre 99. È possibile che un determinato impianto o stabilimento debba classificare le proprie attività riferendosi a capitoli diversi. Per esempio un fabbricante di automobili può reperire i rifiuti che produce sia nel capitolo 12 (rifiuti dalla lavorazione e dal trattamento superficiale di metalli), che nel capitolo 11 (rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti da trattamento e ricopertura di metalli) o ancora nel capitolo 08 (rifiuti da uso di rivestimenti), in funzione delle varie fasi della produzione. Nota: I rifiuti di imballaggio oggetto di raccolta differenziata (comprese combinazioni di diversi materiali di imballaggio) vanno classificati alla voce 15 01 e non alla voce 20 01.

     3.2. Se nessuno dei codici dei capitoli da 01 a 12 o da 17 a 20 si presta per la classificazione di un determinato rifiuto, occorre esaminare i capitoli 13, 14 e 15 per identificare il codice corretto.

     3.3. Se nessuno di questi codici risulta adeguato, occorre definire il rifiuto utilizzando i codici di cui al capitolo 16.

     3.4. Se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16, occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività identificata al precedente punto 1.

     4. I rifiuti contrassegnati nell'elenco con un asterisco "*" sono rifiuti pericolosi ai sensi della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi e ad essi si applicano le disposizioni della medesima direttiva, a condizione che non trovi applicazione l'articolo 1, paragrafo 5.

     5. Ai fini della presente decisione per "sostanza pericolosa" si intende qualsiasi sostanza che è o sarà classificata come pericolosa ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche; per "metallo pesante" si intende qualunque composto di antimonio, arsenico, cadmio, cromo (VI), rame, piombo, mercurio, nichel, selenio, tellurio, tallio e stagno, anche quando tali metalli appaiono in forme metalliche classificate come pericolose.

     6. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio percentuale rispetto al peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE del Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applica l'articolo 2 della presente decisione. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 l'articolo 2 della presente decisione non prevede al momento alcuna specifica.

     7. Come dichiarato in uno dei considerando della direttiva 99/45/CE, occorre riconoscere che le caratteristiche delle leghe sono tali che la determinazione precisa delle loro proprietà mediante i metodi convenzionali attualmente disponibili può risultare impossibile: le disposizioni di cui all'articolo 2 non trovano dunque applicazione per le leghe di metalli puri (ovvero non contaminati da sostanze pericolose). Ciò in attesa dei risultati di ulteriori attività che la Commissione e gli Stati membri si sono impegnati ad avviare per studiare uno specifico approccio di classificazione delle leghe. I rifiuti specificamente menzionati nel presente elenco continuano ad essere classificati come in esso indicato.

     8. Per la numerazione delle voci contenute nell'elenco sono stati applicate le seguenti regole: per i rifiuti rimasti invariati sono stati utilizzati i numeri specificati nella decisione 94/3/CE della Commissione, mentre i codici dei rifiuti che hanno subito modifiche sono stati cancellati e rimangono inutilizzati per evitare confusioni dopo l'adozione del nuovo elenco. Ai rifiuti che sono stati aggiunti è stato attribuito un codice non ancora utilizzato nella decisione della Commissione 94/3/CE, né nella decisione della Commissione 2000/532/CE.

 

     INDICE [1]

     (Omissis)"


[1] Indice rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 20 agosto 2004, n. L 272.