§ 6.3.43 - Decisione 23 luglio 2001, n. 573.
Decisione n. 2001/573/CE del Consiglio che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione.


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.3 territorio, ambiente e risorse naturali
Data:23/07/2001
Numero:573


Sommario
Art. 1.      L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione
Art. 2.      La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002
Art. 3.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.3.43 - Decisione 23 luglio 2001, n. 573.

Decisione n. 2001/573/CE del Consiglio che modifica l'elenco di rifiuti contenuto nella decisione 2000/532/CE della Commissione.

(G.U.C.E. 28 luglio 2001, n. L 203).

 

     Il Consiglio dell'Unione europea,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

     vista la proposta della Commissione,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 2000/532/CE della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi, istituisce un elenco di rifiuti pericolosi.

     (2) L'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE prevede che gli Stati membri notifichino alla Commissione qualsiasi rifiuto, non compreso nell'elenco di sostanze pericolose, che essi ritengono presenti una o più delle caratteristiche indicate nell'allegato III. Diversi Stati membri hanno notificato rifiuti contenenti clorosilano, rifiuti contenenti silicone e materiali da costruzione contenenti amianto, chiedendo che l'elenco di rifiuti sia opportunamente aggiornato.

     (3) Per motivi di chiarezza, si dovrebbe espressamente indicare che solo le miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua e contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili non vanno considerate rifiuti pericolosi.

     (4) La decisione 2000/532/CE dovrebbe essere opportunamente modificata.

     (5) Le misure adottate dalla presente decisione non sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti. Tali misure devono pertanto, ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, della direttiva 75/442/CEE essere adottate dal Consiglio,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come indicato nell'allegato della presente decisione.

 

     Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2002.

 

     Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     L'allegato della decisione 2000/532/CE è modificato come segue:

     1) La voce 06 08 02, intitolata "rifiuti contenenti clorosilano", è sostituita dalla voce seguente:

     (Omissis).

     2) La voce 07 02 16, intitolata "rifiuti contenenti silicone", è sostituita dalla voce seguente:

     (Omissis).

     3) La voce 17 06 05, intitolata "materiali da costruzione contenenti amianto", è sostituita dalla voce seguente:

     (Omissis).

     4) La voce 19 08 09*, intitolata "miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua, contenenti oli e grassi commestibili", è sostituita dalla voce seguente:

     (Omissis).