§ 6.2.233 - Decisione 20 settembre 2005, n. 673.
Decisione n. 2005/673/CE del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:20/09/2005
Numero:673


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     
Art. 3.     


§ 6.2.233 - Decisione 20 settembre 2005, n. 673.

Decisione n. 2005/673/CE del Consiglio che modifica l’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso. (Testo rilevante ai fini del SEE)

(G.U.U.E. 30 settembre 2005, n. L 254).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

     considerando quanto segue:

      (1) A norma della direttiva 2000/53/CE la Commissione è tenuta a valutare l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente vietato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) della stessa direttiva.

      (2) In esito alle consultazioni scientifiche e tecniche svolte, la Commissione è giunta a precise conclusioni.

      (3) Alcune esenzioni dal divieto non dovrebbero essere prorogate perché l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente in determinate applicazioni non è più inevitabile.

      (4) Determinati materiali e componenti contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente dovrebbero beneficiare o continuare a beneficiare dall’esenzione dal divieto d’impiego di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), poiché per essi l’uso di queste sostanze pericolose risulta ancora inevitabile. In alcuni casi è opportuno riesaminare la data di scadenza delle esenzioni per verificare se l’uso delle sostanze proibite continui a essere inevitabile anche in futuro.

      (5) Per quanto riguarda l’alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, fino all’1,5 % di piombo, di cui al punto 2, lettera a) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista in funzione della disponibilità di sostituti del piombo.

      (6) Per quanto riguarda i cuscinetti e pistoni contenenti piombo, di cui al punto 4 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che applicazioni non contenenti piombo possano essere montate in tutti i motori e le trasmissioni senza comprometterne il buon funzionamento.

      (7) Per quanto riguarda l’uso del cromo esavalente per i rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai, di cui al punto 13, lettera b) dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire che nel ciclo di vita del veicolo non si verifichi il distacco accidentale di componenti meccanici essenziali.

      (8) Per quanto riguarda l’uso del cadmio negli accumulatori dei veicoli elettrici, di cui al punto 17 dell’allegato, la Commissione valuterà, entro il 1° luglio 2007, se la data di scadenza dell’esenzione vada o meno rivista per garantire la disponibilità di tecnologie alternative per le batterie e i veicoli elettrici.

      (9) È opportuno dunque modificare di conseguenza la direttiva 2000/53/CE,

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

 

     Art. 1.

     Fatta salva la decisione n. 2005/438/CE della Commissione, l’allegato II della direttiva n. 2000/53/CE è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.

 

          Art. 2.

     La presente decisione si applica a decorrere dal 1° luglio 2005.

 

          Art. 3.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO

 

     «ALLEGATO II

     Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

 

Materiali e componenti

Ambito di applicazione e termine di scadenza dell’esenzione

Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

 

 

 

Piombo come elemento di lega

 

 

1. Acciaio destinato a lavorazione meccanica e acciaio zincato contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

 

 

2 a) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, l’1,5 % o meno di piombo

luglio 2008

 

2 b) Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

 

 

3. Leghe di rame contenenti, in peso, il 4 % o meno di piombo

 

 

4. Cuscinetti e pistoni

luglio 2008

 

 

 

 

Piombo e composti di piombo nei componenti

 

 

5. Batterie

 

X

6. Masse smorzanti

 

X

7 a) Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri nelle applicazioni destinate al controllo dei fluidi e all’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

luglio 2006

 

7 b) Agenti leganti per gli elastomeri nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

 

 

8. Saldature su schede elettroniche e altre applicazioni elettriche

 

X (i)

9. Rame materiali di attrito delle guarnizioni dei freni contenenti, in peso, più dello 0,4 % di piombo

luglio 2007

X

10. Sedi di valvole

Tipi di motore sviluppati tra il 1° luglio 2003 e il 1° luglio 2007

 

11. Componenti elettrici contenenti piombo inseriti in una matrice di vetro o ceramica, esclusi il vetro delle lampadine e delle candele

 

X (ii) (per i componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)

12. Inneschi pirotecnici

Veicoli omologati entro il 1° luglio 2006 e inneschi di ricambio per tali veicoli

 

 

 

 

Cromo esavalente

 

 

13 a) Rivestimenti anticorrosione

luglio 2007

 

13 b) Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai

luglio 2008

 

14. Frigoriferi ad assorbimento nei camper

 

X

 

 

 

Mercurio

 

 

15. Lampade a luminescenza e visualizzatori del quadro strumenti

 

X

 

 

 

Cadmio

 

 

16. Paste a film spesso

luglio 2006

 

17. Accumulatori per veicoli elettrici

Dopo il 31 dicembre 2008 l’immissione sul mercato di batterie NiCd sarà consentita solo come parti di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima di tale data

X

18. Componenti ottici nelle matrici di vetro utilizzate nei sistemi di assistenza alla guida

luglio 2007

X

 

(i) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 11, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

(ii) Rimozione se, in correlazione con la voce n. 8, si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

 

Note:

— È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso per materiale omogeneo, di cadmio.

— È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non rientra nell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).»