§ 6.2.198 – Direttiva 8 dicembre 2003, n. 108.
Direttiva n. 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:08/12/2003
Numero:108


Sommario
Art. 1.     
Art. 9.  Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici.
Art. 2.     
Art. 3.     
Art. 4.     


§ 6.2.198 – Direttiva 8 dicembre 2003, n. 108.

Direttiva n. 2003/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

(G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 345).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     previa consultazione del Comitato delle regioni,

     deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Durante la procedura di adozione della direttiva 2002/ 96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), hanno destato preoccupazioni le possibili conseguenze finanziarie dell'enunciato dell'articolo 9 della medesima direttiva per i produttori delle apparecchiature interessate.

     (2) Nella riunione del Comitato di conciliazione del 10 ottobre 2002 dedicata a detta direttiva, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno espresso l'intenzione, in una dichiarazione congiunta, di esaminare quanto prima le questioni relative all'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE concernenti il finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici.

     (3) Ai sensi della dichiarazione congiunta, la Commissione ha esaminato le conseguenze finanziarie per i produttori derivanti dall'enunciato attuale dell'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE e ne ha concluso che l'obbligo di ritiro di RAEE immessi sul mercato in passato crea un onere retroattivo non considerato che potrebbe esporre determinati produttori a gravi rischi economici.

     (4) Per prevenire tali rischi, è opportuno che la responsabilità finanziaria per la raccolta, il trattamento, il riutilizzo, il recupero e il riciclaggio dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 incomba ai produttori che forniscono prodotti nuovi in sostituzione di prodotti di tipo equivalente o adibiti alle medesime funzioni. Ove tali rifiuti non siano sostituiti da prodotti nuovi, la responsabilità dovrebbe ricadere su detti utenti. Gli Stati membri, i produttori e gli utenti possono stipulare accordi alternativi.

     (5) Ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2002/96/CE, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 13 agosto 2004. Per evitare che sia necessario modificare atti legislativi adottati dagli Stati membri entro quella data, è opportuno adottare la presente direttiva quanto prima, in modo che sia recepita negli ordinamenti nazionali degli Stati membri contemporaneamente alla direttiva 2002/96/CE.

     (6) È opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2002/96/CE,

 

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

     Art. 1.

     L'articolo 9 della direttiva 2002/96/CE è sostituito dal seguente:

     «     Art. 9. Finanziamento relativo ai RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici.

     1. Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005 i produttori debbano prevedere il finanziamento dei costi di raccolta, trattamento, recupero e smaltimento ecologicamente corretto dei RAEE provenienti da utenti diversi dai nuclei domestici e originati da prodotti immessi sul mercato dopo il 13 agosto 2005.

     Gli Stati membri provvedono affinché entro il 13 agosto 2005, per RAEE di prodotti immessi sul mercato prima del 13 agosto 2005 (“rifiuti storici”), il finanziamento dei costi di gestione obbedisca alle modalità di cui al terzo e quarto comma.

     Per i rifiuti storici sostituiti da nuovi prodotti equivalenti o da nuovi prodotti adibiti alla medesima funzione, il finanziamento dei costi incombe ai produttori di detti prodotti all'atto della fornitura. Gli Stati membri possono, in alternativa, disporre che gli utenti diversi dai nuclei domestici siano resi anch'essi parzialmente o totalmente responsabili di tale finanziamento.

     Per gli altri rifiuti storici, il finanziamento dei costi incombe agli utenti diversi dai nuclei domestici.

     2. I produttori e gli utenti diversi dai nuclei domestici possono, fatta salva la presente direttiva, concludere accordi che stabiliscano altre modalità di finanziamento.»

 

          Art. 2.

     Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 13 agosto 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

          Art. 3.

     La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

          Art. 4.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.