§ 6.2.166 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 752.
Decisione n. 2001/752/CE della Commissione che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:17/10/2001
Numero:752


Sommario
Art. 1.      Gli allegati della decisione 97/101/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione
Art. 2.      Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione


§ 6.2.166 - Decisione 17 ottobre 2001, n. 752.

Decisione n. 2001/752/CE della Commissione che modifica gli allegati della decisione 97/101/CE del Consiglio che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri.

Testo rilevante ai fini del SEE.

(G.U.C.E. 26 ottobre 2001, n. L 282).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     vista la decisione 97/101/CE del Consiglio, del 27 gennaio 1997, che instaura uno scambio reciproco di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell'inquinamento atmosferico negli Stati membri, in particolare l'articolo 7,

     considerando quanto segue:

     (1) La decisione 97/101/CE istituisce un sistema di scambio reciproco di informazioni e di dati sull'inquinamento dell'aria ambiente.

     (2) E’ opportuno modificare gli allegati della suddetta decisione per adeguare l'elenco degli inquinanti e le disposizioni in materia di informazioni supplementari, di convalida e di aggregazione dei dati.

     (3) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 96/62/CE del Consiglio,

     ha adottato la presente decisione:

 

Art. 1.

     Gli allegati della decisione 97/101/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato alla presente decisione.

 

     Art. 2.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

Allegato

     (Omissis).