§ 6.2.74 - Decisione 31 maggio 1999, n. 391.
Decisione n. 1999/391/CE della Commissione concernente il questionario sull'attuazione della direttiva n. 96/61/CE sulla prevenzione e la [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.2 inquinamento e perturbazioni ambientali
Data:31/05/1999
Numero:391

§ 6.2.74 - Decisione 31 maggio 1999, n. 391. [1]

Decisione n. 1999/391/CE della Commissione concernente il questionario sull'attuazione della direttiva n. 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (direttiva IPPC). (Testo rilevante ai fini del SEE).

(G.U.C.E. 15 giugno 1999, n. L 148).

 

    Art. 1.

    Il questionario allegato alla presente decisione, relativo alla direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento, è adottato.

 

    Art. 2.

    Gli Stati membri usano questo questionario come base per redigere la relazione da presentare alla Commissione ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 91/692/CEE e dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE.

 

    Art. 3.

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

 

ALLEGATO [2]

QUESTIONARIO SULL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/61/CE SULLA

PREVENZIONE E LA RIDUZIONE INTEGRATE DELL'INQUINAMENTO (IPPC)

 

     1. DESCRIZIONE GENERALE

     1.1. Quali sono stati i principali cambiamenti che è stato necessario apportare alla legislazione nazionale e al sistema di autorizzazione per conformarsi all'obiettivo generale di realizzare la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento causato dalle attività elencate nell'allegato I della direttiva?

 

     2. COPERTURA DELLE ATTIVITÀ E DEGLI IMPIANTI

     2.1. Per ciascuno dei sottoparagrafi dell'allegato I [1.1, 2.3.a), 6.4.b) ecc.] quanti impianti rientrano nelle categorie indicate qui di seguito?

     - Tutti gli impianti esistenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, in funzione al termine del periodo contemplato dalla relazione.

     - Gli impianti esistenti per i quali è stata notificata una modifica sostanziale all'autorità competente e per i quali è stata concessa una autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.

     - Gli impianti nuovi (compresi quelli non ancora in funzione) per i quali è stata concessa un'autorizzazione durante il periodo contemplato dalla relazione.

     Nel rispondere a questa domanda, occorre notare che gli stessi impianti possono svolgere attività ricomprese in diversi sottoparagrafi. Tutte le attività del caso devono essere indicate (anche se ciò significa conteggiare l'impianto più di una volta). Poiché molti impianti chimici effettuano più di una delle attività definite nei sottoparagrafi del paragrafo 4, dovrebbero essere forniti solo i dati complessivi del paragrafo 4 (cioè non quelli relativi a ogni sottoparagrafo).

 

     Tabella 1

     Categorie di attività per le quali deve essere riportato il numero complessivo degli impianti

 

 

Allegato I - Attività

1.1

Impianti di combustione con una potenza calorifica di combustione di oltre 50 MW

1.2

Raffinerie di petrolio e di gas

1.3

Cokerie

1.4

Impianti di gassificazione e liquefazione del carbone

2.1

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati

2.2

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all'ora

2.3 a)

Laminazione a caldo di metalli ferrosi con una capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

2.3 b)

Forgiatura di metalli ferrosi con magli la cui energia di impatto supera 50 chilojoule per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW

2.3 c)

Applicazione ai metalli ferrosi di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora

2.4

Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

2.5 a)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici

2.5 b)

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero, (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli

2.6

Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m3

3.1

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno

3.2

Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti dell'amianto

3.3

Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.4

Impianti per la fusione di sostanze minerali compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno

3.5

Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, e/o con una capacità di forno superiore a 4 m3 e con una densità di colata per giorno superiore a 300 kg/m3

4

Impianti chimici per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, prodotti chimici inorganici di base, fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti), prodotti di base fitosanitari e biocidi, esplosivi, impianti che utilizzano un procedimento chimico o biologico per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base

5.1

Impianti per l'eliminazione o il ricupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'articolo 1, paragrafo 4 della direttiva 91/689/CEE, quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R1, R5, R6, R8 e R9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno

5.2

Impianti di incenerimento dei rifiuti urbani quali definiti nella direttiva 89/369/CEE del Consiglio, dell'8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell'inquinamento atmosferico provocato dai nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, e nella direttiva 89/429/CEE del Consiglio, del 21 giugno 1989, concernente la riduzione dell'inquinamento atmosferico provocato dagli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani, con una capacità superiore a 3 tonnellate all'ora

5.3

Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno

5.4

Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25 000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti

6.1 a)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose

6.1 b)

Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno

6.2

Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno

6.3

Impianti per la concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 tonnellate al giorno di prodotto finito

6.4 a)

Macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 tonnellate al giorno

6.4 b)

Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da:

 

- materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno

 

- materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale)

6.4 c)

Trattamento e trasformazione del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annua)

6.5

Impianti per l'eliminazione o il ricupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno

6.6 a)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame con più di 40 000 posti pollame

6.6 b)

Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2 000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)

6.6 c)

Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 750 posti scrofe

6.7

Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno

6.8

Impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione

 

     2.2. Quale è il numero complessivo degli impianti IPPC alla fine del periodo di riferimento?

     Nel rispondere a questa domanda non si deve conteggiare lo stesso impianto più di una volta, anche se svolge diverse attività comprese nell'allegato I.

 

     3. OBBLIGHI FONDAMENTALI DEL GESTORE

     3.1. Quali misure sono state prese affinché le autorità competenti garantiscano che gli impianti funzionano conformemente ai principi generali fissati nell'articolo 3?

 

     4. IMPIANTI ESISTENTI

     4.1. Quali misure normative vincolanti o programmi amministrativi sono stati istituiti per garantire la conformità ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, entro la fine del periodo di transizione menzionato in detto articolo?

 

     5. DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

     5.1. Come assicura la legislazione nazionale che le domande di autorizzazione contengono tutte le informazioni richieste dall'articolo 6?

 

     6. COORDINAMENTO DELLA PROCEDURA E DELLE CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

     6.1. Quale(i) autorità competenti sono coinvolte nell'autorizzazione IPPC degli impianti?

     6.2. Come assicura la legislazione nazionale che la procedura e le condizioni di autorizzazione siano pienamente coordinate nel caso in cui sia coinvolta più di una autorità competente? Come funziona in pratica questo coordinamento?

 

     7. CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE

     7.1. Completezza delle condizioni di autorizzazione

     7.1.1. Come garantisce la legislazione nazionale che l'autorizzazione contenga tutti i requisiti specificati dall'articolo 9? In particolare, fornire dettagli su come viene trattato ciascuno dei seguenti punti:

     - valori limiti di emissione in aria e in acqua,

     - minimalizzazione dell'inquinamento a lunga distanza o transfrontaliero,

     - protezione del suolo e delle acque sotterranee,

     - gestione dei rifiuti,

     - uso efficiente dell'energia,

     - requisiti per il monitoraggio delle emissioni,

     - prevenzione degli incidenti e limitazione delle conseguenze,

     - misure relative a condizioni diverse da quelle di normale esercizio,

     - ripristino del sito al momento della cessazione definitiva delle attività (obbligo di garantire uno «stato soddisfacente»),

     - disposizioni particolari per gli impianti di cui al sottoparagrafo 6.6 dell'allegato I.

     7.2. Opportunità e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione

     7.2.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e i criteri per la fissazione dei valori limite di emissione e le altre condizioni dell'autorizzazione al fine di garantire un elevato livello di protezione per l'ambiente nel suo insieme? Sono state emanate linee guida specifiche per le autorità competenti? In caso affermativo fornire informazioni sul tipo di linee guida emanate.

     7.2.2. Che tipo di orientamenti (vincolanti o non vincolanti) esistono a livello nazionale per determinare le migliori tecniche disponibili?

     7.2.3. In termini generali, come si tiene conto, in generale o in casi specifici, nel determinare le migliori tecniche disponibili, delle informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, o da organizzazioni internazionali?

     7.2.4. Che utilità hanno le informazioni pubblicate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, come fonte di informazione per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili? Come possono essere migliorate?

     7.2.5. Quali misure sono state prese per garantire che i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche di cui all'articolo 9, paragrafo 3, siano basati sulle migliori tecniche disponibili, senza prescrivere l'uso di una determinata tecnica o di una tecnologia specifica, ma tenendo conto dei parametri tecnici dell'impianto, della sua ubicazione geografica e delle condizioni ambientali locali?

     7.2.6. Che tipo di linee guida (vincolanti o non vincolanti) esistono a livello nazionale relativamente agli obblighi di monitoraggio delle emissioni che devono essere inseriti nell'autorizzazione?

     7.2.7. Quale è la sua esperienza in merito all'interfaccia tra gli obblighi contenuti nell'autorizzazione prevista dalla direttiva IPPC e la direttiva che istituisce un sistema comunitario di scambio dei diritti d'emissione di gas ad effetto serra e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio?

     Nota: Gli Stati membri non sono obbligati a rispondere a questa domanda nel caso in cui il sistema comunitario di scambio dei diritti di emissione di gas ad effetto serra non entrerà in vigore entro il primo gennaio 2005, come previsto.

     7.3. Dati rappresentativi disponibili

     7.3.1. Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite fissati per ogni specifica categoria di attività in conformità dell'allegato I e, se opportuno, le migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori. Descrivere in che maniera questi dati sono stati scelti e raccolti.

     La Commissione può, prima o durante il periodo contemplato dalla relazione, proporre linee guida per rispondere a questa domanda.

     7.3.2. Quali tipi di condizioni di autorizzazione, oltre ai valori limite di emissione, sono stati stabiliti?

     Fornire in particolare esempi di:

     - parametri e misure tecniche equivalenti che integrano i valori limite di emissione stabiliti nell'autorizzazione,

     - parametri e misure tecniche equivalenti che sostituiscono i valori limite di emissione,

     - condizioni concernenti la protezione del suolo e delle acque sotterranee, la gestione dei rifiuti, l'uso efficiente dell'energia, i requisiti di monitoraggio delle emissioni, la prevenzione degli incidenti e la limitazione delle loro conseguenze, le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio e il ripristino del sito al momento delle cessazione definitiva delle attività,

     - condizioni relative ai sistemi di gestione ambientale.

 

     8. DISPOSIZIONI GENERALI VINCOLANTI

     8.1. La legislazione nazionale prevede la possibilità di stabilire determinate condizioni per talune categorie di impianti, sotto forma di disposizioni generali vincolanti, anziché introdurle nelle condizioni delle singole autorizzazioni?

     8.2. Per quali categorie di impianti sono state stabilite disposizioni generali vincolanti? Di che tipo sono queste disposizioni?

 

     9. NORME DI QUALITÀ AMBIENTALE

     9.1. Come affronta la legislazione nazionale la necessità di misure supplementari nei casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili è insufficiente a rispettare una norma di qualità ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in applicazione di questa?

     9.2. Vi sono stati casi di questo tipo? In caso affermativo fornire esempi di misure supplementari.

 

     10. SVILUPPI DELLE MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

     10.1. Quali iniziative sono state prese per garantire che le autorità competenti si tengano informate o siano informate in merito agli sviluppi delle migliori tecniche disponibili?

 

     11. MODIFICHE DEGLI IMPIANTI

     11.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche concernenti le modifiche apportate agli impianti dai gestori?

     11.2. Come determinano le autorità competenti se una modifica dell'impianto può avere conseguenze per l'ambiente (articolo 2, paragrafo 10, lettera a) e/o se tale modifica può avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente (articolo 2, paragrafo 10, lettera b)?

 

     12. RIESAME E AGGIORNAMENTO DELLE CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

     12.1. Quali sono le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche concernenti il riesame e l'aggiornamento delle condizioni di autorizzazione da parte dell'autorità competente?

     12.2. La frequenza dei riesami e, ove necessario, degli aggiornamenti delle condizioni di autorizzazione è specificata nella legislazione nazionale oppure è determinata altrimenti?

 

     13. CONFORMITÀ ALLE CONDIZIONI DI AUTORIZZAZIONE

     13.1. Descrivere in termini generali le disposizioni legislative, le procedure e le pratiche per garantire il rispetto dei requisiti di autorizzazione.

     13.2. Quali disposizioni legislative, procedure e pratiche garantiscono che i gestori informino regolarmente le autorità dei risultati del monitoraggio delle emissioni e tempestivamente di ogni inconveniente o incidente rilevante per l'ambiente?

     13.3. In che modo la legislazione nazionale conferisce alle autorità competenti il diritto e/o l'obbligo di effettuare ispezioni sul sito?

     13.4. Quali sono le procedure e le pratiche concernenti le ispezioni periodiche sul sito da parte delle autorità competenti? Se non sono effettuate ispezioni periodiche sul sito, come verificano le autorità competenti le informazioni fornite dal gestore?

     13.5. Quali sanzioni o altre misure sono disponibili in caso di mancata conformità alle condizioni di autorizzazione? Sono state applicate sanzioni o altre misure durante il periodo contemplato dalla relazione? (Se disponibili, indicare le statistiche relative, ad esempio utilizzando il modello fornito da un documento guida per la comunicazione delle informazionei previsto dalla raccomandazione che stabilisce i requisiti minimi delle ispezioni ambientali negli Stati membri).

 

     14. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

     14.1. Come provvede la legislazione nazionale all'informazione e alla partecipazione del pubblico nella procedura di autorizzazione? Quali sono i principali cambiamenti che è stato necessario apportare alla legislazione nazionale e al sistema di autorizzazione per conformarsi agli obblighi ulteriori introdotti dall'articolo 4 della direttiva che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive 85/337/CEE e 96/61/ CE del Consiglio?

     Nota: Gli Stati membri non sono obbligati a rispondere a questa domanda nel caso in cui la direttiva che prevede la partecipazione del pubblico entri in vigore dopo il 1° luglio 2005.

     14.2. Come è messa a disposizione del pubblico l'informazione sulle domande, sulle decisioni e sui risultati del monitoraggio delle emissioni? Fino a che punto è utilizzato Internet per questo scopo?

     14.3. Quali misure sono state prese per garantire che il pubblico sia al corrente del suo diritto di esprimere osservazioni sui documenti di cui all'articolo 15, paragrafo 1?

     14.4. Di quanto tempo dispone il pubblico per esprimere le sue osservazioni sulle domande di autorizzazione prima che l'autorità competente prenda la sua decisione?

     14.5. Come tengono conto le autorità delle osservazioni del pubblico nel prendere le loro decisioni?

     14.6. In quali circostanze il pubblico può presentare ricorso ad un'altra autorità o ad un tribunale contro una decisione di rilascio di un'autorizzazione?

     14.7. Quale influenza hanno avuto le restrizioni di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/313/CEE sull'accesso all'informazione e sulla partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione?

 

     15. COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA

     15.1. La legislazione nazionale assicura l'informazione e la cooperazione transfrontaliera oppure questo aspetto è affidato a relazioni bilaterali o multilaterali tra gli Stati membri o alla prassi amministrativa?

     15.2. Come si determina nella pratica se il funzionamento di un impianto può avere effetti negativi significativi sull'ambiente di un altro Stato membro?

     15.3. Come è garantito dalla legislazione nazionale e/o dalla pratica un accesso adeguato all'informazione e la partecipazione del pubblico alla procedura di autorizzazione nello Stato membro su cui potrebbero verificarsi effetti negativi? Questa partecipazione è abbinata ad un diritto di ricorso?

 

     16. RELAZIONE CON ALTRI STRUMENTI COMUNITARI

     16.1. Come considerano gli Stati membri l'efficacia della direttiva, anche rispetto ad altri strumenti ambientali della Comunità?

     16.2. Quali misure sono state prese per garantire che l'attuazione della direttiva sia coerente con l'attuazione di altri strumenti ambientali della Comunità?

 

     17. OSSERVAZIONI GENERALI

     17.1. Ci sono particolari problemi di attuazione che causano preoccupazione nel Suo paese? In caso affermativo, specificare.

 


[1] Decisione abrogata dall’art. 2 della decisione n. 2006/194/CE.

[2] Allegato così sostituito dall’art. 1 della decisione n. 2003/241/CE.