§ 6.1.27 - Decisione 24 settembre 1998, n. 2179.
Decisione (CE) n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a [...]


Settore:Normativa europea
Materia:6. ambiente e tutela della salute
Capitolo:6.1 questioni generali
Data:24/09/1998
Numero:2179

§ 6.1.27 - Decisione 24 settembre 1998, n. 2179.

Decisione (CE) n. 2179/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riesame del programma comunitario di politica ed azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile».

(G.U.C.E. 10 ottobre 1998, n. L 275).

 

    Art. 1.

    La Comunità conferma l'impegno all'impostazione generale e alla strategia del programma «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» adottato dalla Commissione il 18 marzo 1992, accolto favorevolmente nella risoluzione del Parlamento europeo del 17 novembre 1992 e approvato dalla risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 1° febbraio 1993. Le istituzioni comunitarie, gli Stati membri, le imprese e i cittadini sono invitati ad assumersi le proprie responsabilità partecipando pienamente al proseguimento dell'attuazione del programma e cercando di accelerarne lo sviluppo.

Al fine di accelerare il conseguimento degli obiettivi del programma e di assicurare una maggiore efficienza della sua impostazione, tenendo conto della relazione intermedia della Commissione sull'applicazione del programma nonché della relazione aggiornata sullo stato dell'ambiente presentata dall'Agenzia europea dell'ambiente, la Comunità, mirando nel contempo ad un alto livello di protezione e tenendo conto della diversità delle situazioni esistenti nelle sue varie regioni, intensificherà i propri sforzi su cinque priorità fondamentali e su altre cinque questioni che daranno un impulso supplementare all'attuazione del programma. Oltre a queste priorità specifiche, la Comunità proseguirà attivamente tutte le altre azioni avviate nel quadro del programma.

Nell'attuare il programma la Comunità opererà nei limiti delle proprie competenze. La presente decisione fa salva la base giuridica delle misure che, pur rispondendo agli obiettivi delle azioni previste dalla presente decisione, sono adottate nel quadro della politica dell'ambiente e di altre politiche comunitarie.

Al termine del programma la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale dell'attuazione del programma, rivolgendo particolare attenzione a ogni necessaria revisione e aggiornamento degli obiettivi e delle priorità, accompagnata, se del caso, da proposte in merito agli obiettivi prioritari e alle misure che saranno necessari oltre l'anno 2000.

SEZIONE 1

PRIORITA' FONDAMENTALI

    Art. 2. Integrazione delle esigenze ambientali in altre politiche.

    La Comunità svilupperà strategie migliori e più coerenti per integrare le esigenze in materia  di protezione dell'ambiente in altri settori di intervento, al fine di facilitare l'avanzamento verso uno sviluppo sostenibile.

Per quanto riguarda i settori considerati dal programma, la Comunità si concentrerà a tale fine sui seguenti problemi prioritari che possono essere risolti in modo più efficiente agendo a livello comunitario.

    1. Per quanto riguarda l'agricoltura, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) integrare meglio le politiche commerciali, di sviluppo rurale e dell'ambiente al fine di assicurare un'agricoltura sostenibile, in particolare nel quadro del processo di riforma avviato dalle proposte della Commissione contenute nell'Agenda 2000, mediante:

    - l'integrazione nella politica agricola delle considerazioni di carattere ambientale e l'adozione di provvedimenti opportuni per garantire il raggiungimento di obiettivi ambientali specifici, in linea col processo di riforma della politica agricola comune;

    - un esame dell'opportunità di inserire ulteriori considerazioni ambientali nelle politiche agricole; tutte le misure comprenderanno adeguati obblighi di controllo, relazione e valutazione;

    b) provvedere alla regolare presentazione di relazioni e alla produzione di dati comparabili sulle pressioni e sugli effetti sull'ambiente, inclusa la diversità biologica, di pratiche agricole quali l'impiego dei fertilizzanti e dei pesticidi, nonché di dati sulla qualità e l'utilizzazione dell'acqua e sull'utilizzazione del suolo;

    c) promuovere l'agricoltura sostenibile inclusi le tecnologie agricole integrate, l'agricoltura biologica e, se del caso, i metodi di produzione estensiva (nel rispetto, per esempio, della diversità biologica) in stretta collaborazione con i soggetti interessati; la Comunità continuerà ad incoraggiare lo sviluppo di iniziative locali e a diffondere informazioni al riguardo;

    d) sviluppare ulteriormente una strategia integrata al fine di ridurre i rischi per la salute e per l'ambiente derivanti dall'utilizzazione di fitofarmaci e pesticidi, che preveda disposizioni più precise sulla distribuzione e la vendita di tali sostanze e restrizioni al loro uso nonché, se del caso, la sostituzione di quelli più pericolosi;

    e) sviluppare ulteriormente strategie globali di sviluppo rurale che tengano conto delle considerazioni ambientali, compresa la conservazione della diversità biologica, mediante, per esempio, il controllo e il coordinamento dei vari strumenti politici in materia;

    f) considerare misure per internalizzare i costi ambientali nei costi dei prodotti agricoli e dei processi produttivi.

La Comunità promuoverà un migliore coordinamento ed una maggiore coerenza delle azioni e delle politiche che incidono sulle foreste al fine di facilitarne la gestione (compreso il rimboschimento e la protezione contro gli incendi boschivi), la conservazione e lo sviluppo sostenibile ed anche per far fronte agli sviluppi internazionali concernenti le foreste.

    2. Per quanto riguarda i trasporti, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) rendere ancor più rigorose le disposizioni sulle emissioni e sul rumore causati dai veicoli stradali e fuoristrada e, tenendo debitamente conto degli sviluppi registrati nelle pertinenti sedi internazionali, dagli aerei, nonché sulla qualità dei carburanti; sviluppare azioni intese a ridurre le emissioni di CO2 provenienti dai veicoli stradali, in particolare promuovendo l'utilizzo di veicoli che presentino un buon rendimento sul piano del consumo e le tecnologie che producono scarse emissioni; rendere più rigorose le disposizioni comunitarie sull'ispezione e sulla manutenzione degli autoveicoli;

    b) considerare con maggiore attenzione i fattori che determinano la domanda di trasporto, tenendo conto della diversità di situazioni nelle varie regioni della Comunità:

    - sviluppando e promuovendo misure atte a realizzare una migliore internalizzazione dei costi esterni nei prezzi dei trasporti, in particolare per i modi di trasporto meno rispettosi dell'ambiente, quale presupposto per influenzare le scelte degli utenti al fine di raggiungere un livello più sostenibile della domanda di trasporto;

    - promuovendo una politica dei trasporti più integrata, che comprenda miglioramenti dell'efficienza economica del settore dei trasporti nonché miglioramenti degli aspetti ambientali, di sicurezza e di accessibilità, fra l'altro incoraggiando una migliore integrazione della pianificazione territoriale e della programmazione dei trasporti e favorendo misure relative alla gestione della domanda, quali l'uso della telematica;

    c) perseguire gli obiettivi della Comunità di ridurre gli squilibri tra i diversi modi di trasporto e incoraggiare l'uso di modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, in particolare:

    - sviluppando potenziali metodi di analisi per valutare in modo strategico l'impatto ambientale della rete transeuropea dei trasporti nonché potenziali metodi di analisi dei corridoi per tutti i modi di trasporto pertinenti, tenendo conto della necessità di collegare tutti gli Stati membri e le regioni nella rete transeuropea dei trasporti e in particolare della necessità di collegare alle regioni centrali della Comunità le regioni insulari, quelle prive di sbocchi al mare e quelle periferiche;

    - esaminando le possibilità di utilizzazione dei fondi della Comunità al fine di promuovere un migliore equilibrio tra i modi di trasporto facilitando l'intermodalità dei trasporti e le commutazioni modali adeguate;

    - elaborando un quadro normativo mirante alla soluzione dei problemi ambientali causati dal traffico di veicoli pesanti per trasporto merci;

    - promuovendo l'uso di modi di trasporto più rispettosi dell'ambiente, ad esempio incoraggiando i trasporti pubblici e/o collettivi e i veicoli che producono scarse emissioni.

    3. Per quanto riguarda l'energia, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzo razionale dell'energia; sostenere lo sviluppo e l'applicazione di tecnologie e metodi che consentano di risparmiare energia, ivi comprese le fonti di energia rinnovabili e la produzione combinata di calore ed energia, mediante adeguati programmi e misure e campagne di sensibilizzazione e di informazione; sviluppare criteri che consentano di vagliare i sistemi di sussidio, al fine di compensare gli effetti negativi di taluni incentivi;

    b) promuovere l'attuazione delle misure relative alla gestione della domanda di energia, incluse le misure di conservazione dell'energia, l'internalizzazione dei costi e dei benefici esterni, applicando strumenti economici e altri strumenti, ed un migliore coordinamento delle iniziative intese a sensibilizzare i consumatori nei programmi della Comunità sul risparmio energetico;

    c) rendere più severe le norme sul rendimento energetico degli elettrodomestici e prevedere che la loro etichettatura rechi indicazioni sull'efficienza energetica.

    4. Per quanto riguarda l'industria, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) promuovere lo sviluppo continuo dei sistemi di gestione ecologica attualmente in corso nel settore dell'industria e sviluppare programmi intesi a promuovere una maggiore consapevolezza dei problemi ambientali nell'industria ed in particolare nelle piccole e medie imprese (PMI) e a sostenere la formazione professionale e l'assistenza tecnica; riesaminare il sistema di ecogestione e audit;

    b) sviluppare un contesto a favore di una politica dei prodotti integrata e orientata al ciclo di vita, che affronti, tra l'altro, l'approfondimento dell'analisi del ciclo di vita, compresa la riduzione dei rifiuti prodotti, e che tenga conto dei possibili effetti sul mercato interno, al fine di promuovere lo sviluppo di prodotti più puliti che accolgano le considerazioni ambientali e riducano al minimo l'uso di sostanze organiche persistenti, metalli pesanti e sostanze con effetti irreversibili sulla salute;

    c) migliorare la normativa e gli altri strumenti per assicurare un controllo coerente e generale dell'inquinamento causato dagli impianti industriali; sviluppare opzioni relative a un quadro che completi il controllo integrato dell'inquinamento degli impianti di dimensioni minori, tenendo conto dei loro problemi specifici; promuovere una migliore integrazione dei costi esterni;

    d) adottare, prendendo atto della risoluzione del Parlamento europeo del 14 maggio 1997 e della risoluzione del Consiglio del 7 ottobre 1997, ambedue sull'attuazione e l'osservanza del diritto comunitario dell'ambiente, misure per migliorare l'attuazione di tutte le normative intese a ridurre le emissioni e l'inquinamento causati dall'industria nonché l'applicazione di sanzioni in caso di mancato rispetto, garantendo una migliore integrazione del principio «chi inquina paga» nella legislazione comunitaria; in tale contesto il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto che la Commissione presenterà un Libro bianco sulla responsabilità in materia ambientale;

    e) sviluppare azioni intese a sensibilizzare maggiormente il settore dell'industria in merito ai problemi ambientali, ad esempio elaborando strumenti atti a migliorare l'informazione delle imprese, in particolare sulle migliori tecniche disponibili, tra l'altro con l'utilizzo dei documenti EuroBAT, a migliorare la diffusione delle tecnologie più pulite ed a promuovere le migliori prassi ambientali;

    f) precisare la definizione di eco-industria e favorirne lo sviluppo;

    g) trattare in modo prioritario i problemi tecnici e finanziari delle PMI che ostacolano lo sviluppo e l'applicazione delle tecnologie pulite sotto il profilo ambientale;

    h) promuovere un controllo efficace e, là dove esistano valide alternative rispettose dell'ambiente, la riduzione progressiva o il divieto degli inquinanti organici persistenti (POP), dannosi per l'ambiente e per la salute, tenendo conto dei progressi compiuti nei negoziati internazionali al riguardo;

    i) sviluppare ed attuare politiche volte ad uno sviluppo industriale sostenibile, che comporti la formulazione del concetto di efficienza ecologica e si concentri sull'associazione tra governi e industria, sfruttando le capacità innovative dell'industria, incentivi appropriati e condizioni stimolanti, sia sul fronte della domanda che dell'offerta.

    5. Per quanto riguarda il turismo, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) prevedere periodici scambi di informazioni sugli effetti del turismo sull'ambiente;

    b) sostenere campagne di sensibilizzazione intese a promuovere l'uso delle risorse turistiche nel rispetto dell'ambiente;

    c) promuovere l'applicazione di buone pratiche innovative nel settore dello sviluppo sostenibile del turismo, anche attraverso progetti pilota, nel quadro degli strumenti finanziari esistenti, rispettando il principio «chi inquina paga»;

    d) assicurare che i Fondi strutturali contribuiscano a forme sostenibili di turismo, sulla base

    - dei requisiti fissati dai regolamenti dei Fondi strutturali comprese le disposizioni concernenti l'analisi dell'impatto ambientale delle operazioni, e

    - delle altre disposizioni giuridiche comunitarie in materia, quali le misure riguardanti la valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

    e) promuovere, ove opportuno, l'inserimento del tema «ambiente e turismo» negli accordi internazionali.

 

    Art. 3. Ampliamento dello strumentario.

    La Comunità svilupperà, applicherà o incoraggerà in altro modo una gamma più vasta di strumenti, al fine di indurre sostanziali cambiamenti nelle tendenze e nelle pratiche attuali riguardanti lo sviluppo sostenibile, tenendo conto del principio di sussidiarietà.

    1. Per quanto riguarda lo sviluppo, al livello appropriato, di efficaci strumenti di mercato e di altri strumenti economici, quali mezzi per attuare le misure politiche, saranno considerati con particolare attenzione:

    a) la contabilità riferita all'ambiente;

    b) l'esame degli ostacoli all'introduzione di strumenti economici e l'individuazione di eventuali soluzioni;

    c) l'applicazione di oneri ambientali;

    d) l'individuazione dei sistemi di sussidio che hanno un'incidenza negativa sulle pratiche sostenibili di produzione e di consumo al fine di riformarli;

    e) la promozione dell'applicazione del concetto di responsabilità ambientale a livello degli Stati membri;

    f) gli accordi volontari per il conseguimento di obiettivi ambientali, nel rispetto delle regole della concorrenza;

    g) la promozione del ricorso a strumenti fiscali per il conseguimento degli obiettivi ambientali, tra l'altro prendendo in considerazione eventuali iniziative legislative in tale settore nel corso del programma e continuando a valutare i più ampi vantaggi potenziali di tali strumenti, in particolare nel quadro degli obiettivi economici generali della Comunità, quali l'occupazione, la competitività e la crescita.

    2. Per quanto riguarda gli strumenti orizzontali, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) esaminare, tra l'altro alla luce della proposta della Commissione del 25 marzo 1997 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale, in che modo sia possibile valutare l'impatto ambientale delle politiche, dei piani e dei programmi comunitari nonché, ove opportuno, delle proposte della Commissione concernenti i programmi e la normativa comunitaria;

    b) elaborare strategie per la valutazione dell'impatto ambientale di piani e programmi e promuovere lo sviluppo di metodologie, materiali di formazione e materiale guida per la valutazione sia dei progetti che dei piani e dei programmi;

    c) prendere in considerazione l'applicazione del sistema di ecogestione e audit ad altri settori oltre l'industria manifatturiera;

    d) se del caso, promuovere la normalizzazione in relazione alle questioni ambientali e rafforzare l'integrazione degli aspetti ambientali nell'elaborazione delle norme industriali;

    e) formulare criteri intesi a valutare la compatibilità delle attuali politiche e degli attuali strumenti della Comunità, ivi compresi gli strumenti finanziari, con le esigenze dello sviluppo sostenibile;

    f) valutare la normativa comunitaria in materia di appalti pubblici in modo da integrare meglio le considerazioni ambientali nell'applicazione di tale normativa, badando a mantenere un'equa concorrenza.

    3. Sarà considerato prioritario il miglioramento dell'utilizzazione dei meccanismi di sostegno finanziario della Comunità al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile. Questo comporta una migliore integrazione delle considerazioni ambientali, compresa la protezione della natura, ed una valutazione dell'impatto ambientale di tali meccanismi, al fine di migliorare la qualità dell'attività di sostegno sul piano ambientale ed economico.

    4. La Comunità porterà avanti le azioni in corso volte ad assicurare la piena realizzazione delle possibilità offerte dalle nuove tecniche e tecnologie ai fini dello sviluppo sostenibile in settori quali l'agricoltura, la trasformazione dei prodotti agricoli, i prodotti chimici e farmaceutici, il risanamento ambientale e lo sviluppo di nuovi materiali e di nuove fonti di energia.

 

    Art. 4. Applicazione e osservanza della normativa.

    La Comunità intensificherà gli sforzi a tutti i livelli allo scopo di assicurare una migliore applicazione e osservanza della normativa ambientale.

Gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) migliorare il quadro normativo della politica ambientale mediante l'adozione di strategie più coerenti, generali e integrate in determinati settori, semplificando, se del caso, le procedure legislative e amministrative e facendo ricorso a direttive quadro, nonché prestando particolare attenzione affinché le misure da adottare possano essere effettivamente recepite e osservate;

    b) potenziare gli sforzi per garantire che gli Stati membri osservino maggiormente i requisiti per la presentazione delle relazioni previste dalla normativa comunitaria, fra l'altro razionalizzando e standardizzando maggiormente tali requisiti, ed aumentare l'uso delle relazioni in quanto strumento del processo decisionale, intensificando inoltre i lavori su tali questioni in seno ai pertinenti comitati di gestione;

    c) mirare a rendere più efficace la cooperazione tra le autorità degli Stati membri competenti per l'applicazione e il controllo sull'osservanza della normativa comunitaria in materia ambientale, fra l'altro tramite la rete degli ispettori dell'ambiente; cercare di conseguire in tale contesto una maggiore trasparenza per quanto riguarda gli sforzi in fatto di vigilanza e di effettiva osservanza della normativa nei singoli Stati membri, e di intensificare gli sforzi comuni in fatto di cooperazione, tramite la rete suddetta, mediante progetti pilota e attività sul campo;

    d) esaminare opzioni volte ad accrescere l'efficacia dell'ispezione ambientale in Europa sulla base di una relazione, presentata dalla Commissione prima della fine del programma, contenente una valutazione, in particolare, della possibilità di stabilire criteri comuni di ispezione sulla base di norme minime; la Commissione pubblicherà una relazione annuale sull'ambiente che illustra fra l'altro i risultati conseguiti dagli Stati membri nell'applicazione e nel controllo dell'osservanza della normativa comunitaria in materia ambientale;

    e) prendere in considerazione il modo di facilitare una maggiore partecipazione dei cittadini all'applicazione e all'osservanza delle politiche ambientali, ed esaminare se sussista la necessità di un migliore accesso alla giustizia, tenendo conto del principio di sussidiarietà e dei diversi sistemi giuridici degli Stati membri;

    f) incoraggiare, in relazione a proposte di revisione di atti legislativi in vigore o a proposte di una nuova normativa nel settore ambientale, disposizioni che impongano agli Stati membri di far osservare le norme in materia ambientale e di stabilire le sanzioni da infliggere qualora tali norme siano violate;

    g) accelerare gli sforzi, a livello di Comunità e di Stati membri, per quanto concerne l'applicazione efficace delle procedure previste in caso di violazione della normativa comunitaria in materia ambientale, a norma del trattato CE, in particolare degli articoli 155 e 171.

 

    Art. 5. Sensibilizzazione.

    La Comunità sottolinea l'importanza della comunicazione, dell'informazione, dell'istruzione e della formazione, come strumenti per stimolare la consapevolezza dei problemi dello sviluppo sostenibile e per promuovere il mutamento dei comportamenti in tutti i settori della società. Essa intensificherà i propri sforzi tesi ad aumentare il livello di consapevolezza e di informazione dei cittadini comunitari in merito ai problemi dello sviluppo sostenibile.

Gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) rendere accessibili le informazioni sullo stato dell'ambiente e sull'applicazione della normativa comunitaria relativa all'ambiente;

    b) promuovere l'integrazione della nozione di sviluppo sostenibile nei programmi comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione;

    c) promuovere l'educazione e la formazione ambientale a tutti i livelli pertinenti al fine, tra l'altro, di contribuire all'evoluzione del comportamento individuale verso modelli maggiormente sostenibili;

    d) sfruttare in modo ottimale il sistema per la valutazione e la corretta diffusione su base continua dei risultati dei progetti LIFE nel settore della salvaguardia della natura e in altri settori ambientali;

    e) raccogliere e diffondere ampiamente le informazioni e le conoscenze riguardanti il nesso esistente tra lo stato dell'ambiente e la salute umana;

    f) promuovere ulteriormente una gestione ecologica in seno alle istituzioni comunitarie e favorire lo scambio delle prassi migliori nonché l'accesso alle informazioni in tale settore e la loro diffusione nel modo più ampio possibile;

    g) promuovere una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nel settore della comunicazione e dell'informazione in materia ambientale; sviluppare una strategia di comunicazione comunitaria in cooperazione con gli Stati membri, sfruttando fra l'altro le iniziative di cooperazione esistenti;

    h) offrire al consumatore maggiori possibilità di tener conto delle considerazioni ambientali tramite il marchio di qualità ecologica e la fornitura di informazioni in materia ambientale sui prodotti, compresi i prodotti chimici;

    i) incoraggiare i fornitori di servizi finanziari, quali le banche e le compagnie di assicurazione, ad integrare considerazioni ambientali nelle loro attività.

 

    Art. 6. Cooperazione internazionale.

    La Comunità, riconoscendo il carattere transfrontaliero di gravi problemi ambientali nonché le buone possibilità di cui dispone per fungere da forza motrice nell'ulteriore sviluppo delle norme internazionali in materia ambientale, si sforzerà di rafforzare il proprio ruolo e di svolgere una funzione di guida, in particolare per quanto concerne gli impegni internazionali da essa assunti con convenzioni e protocolli. Ciò comporta, in particolare, il rafforzamento della sua strategia di cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e del Mediterraneo e del suo ruolo in relazione ai problemi ambientali elencati nell'Agenda 21 ed alla cooperazione bilaterale e multilaterale su temi connessi con lo sviluppo sostenibile.

La Comunità deve assicurare il proprio ruolo di forza motrice per il futuro lavoro da svolgere in relazione alle convenzioni sulla biodiversità e sul clima, e inoltre la propria funzione di guida negli sforzi a livello internazionale per la creazione di un sistema globale di regolamentazione, giuridicamente vincolante, per quanto concerne gli inquinanti organici persistenti (POP).

    1. Per quanto riguarda i paesi dell'Europa centrale e orientale, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) sviluppare ulteriormente un'impostazione generale relativa alle questioni ambientali nel quadro della strategia di preparazione all'adesione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale; grazie a una cooperazione tecnico-amministrativa e a un sostegno finanziario, la Comunità si impegna ad aiutare i paesi candidati a raggiungere, al momento dell'adesione, il livello di protezione ambientale richiesto; in tale contesto va data priorità alla formulazione e attuazione di piani di azione ambientali per ciascuno dei paesi in relazione ad una loro eventuale adesione;

    b) proseguire la cooperazione con i paesi dell'Europa centrale e orientale e promuovere la cooperazione fra i medesimi in questo settore, nel quadro fornito dagli accordi europei; ciò implica il rafforzamento della cooperazione nel settore dello sviluppo delle capacità, il proseguimento della cooperazione finanziaria, ivi compresa l'assistenza tecnica particolarmente per il ravvicinamento delle legislazioni e per la loro applicazione e osservanza, il sostegno all'investimento in infrastrutture ambientali e la cooperazione al fine di promuovere migliori prassi ambientali, anche tramite trasferimenti di tecnologia.

    2. Per quanto riguarda i paesi e il bacino del Mediterraneo, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) sviluppare, nel quadro della dichiarazione di Barcellona del novembre 1995, una impostazione regionale basata su un dialogo regolare, tra l'altro mediante conferenze ministeriali, e su una cooperazione più ampia e più adeguata, in particolare sul piano dell'assistenza finanziaria e tecnica;

    b) elaborare un programma di azioni prioritarie a breve e medio termine per il bacino del Mediterraneo e sviluppare un sistema per controllarne l'attuazione.

    3. Per quanto riguarda la regione baltica, gli obiettivi prioritari della Comunità sono il rafforzamento della cooperazione in materia ambientale nella regione nell'ambito dei quadri regionali esistenti e il miglioramento del coordinamento dei fondi pertinenti per sostenere le attività della Commissione di Helsinki (HELCOM) e, in particolare, l'attuazione del programma comune d'azione ambientale globale (PCG).

    4. Relativamente al processo di Rio, gli obiettivi prioritari della Comunità sono: garantire una partecipazione attiva della Comunità al processo e al follow-up della sessione straordinaria del 1997 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite e, tra l'altro, contribuire:

    a) al rafforzamento della convenzione quadro sui cambiamenti climatici secondo il mandato di Berlino e le successive decisioni;

    b) allo sviluppo della convenzione sulla diversità biologica, comprese la promozione di strategie di attuazione nazionali e la tempestiva elaborazione di un protocollo relativo alla sicurezza biologica;

    c) al rafforzamento della cooperazione internazionale nel contesto della convenzione sulla lotta contro la desertificazione.

    5. Per quanto riguarda le altre questioni ambientali a carattere internazionale, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) svolgere una valutazione politica relativa all'integrazione della nozione di sviluppo sostenibile nell'attuazione della IV convenzione ACP-CE ed esaminare l'intero sistema comunitario di assistenza allo sviluppo al fine di assicurare che siano applicati i metodi di valutazione ambientale;

    b) rafforzare la componente ambientale nella cooperazione con i nuovi Stati indipendenti, in particolare concentrandosi sulla costruzione di capacità e sull'assistenza tecnica nel quadro del programma TACIS;

    c) consolidare la componente ambientale della cooperazione con i paesi dell'Asia e dell'America latina in linea con il regolamento (CEE) n. 443/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, riguardante l'aiuto finanziario e tecnico per i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia nonché la cooperazione economica con tali paesi, e con gli orientamenti generali per la cooperazione tra la Comunità e le regioni in questione;

    d) promuovere una partecipazione attiva alle conferenze e ai trattati regionali in Europa e al processo «Un ambiente per l'Europa»;

    e) sostenere l'attività internazionale nel settore degli indicatori dello sviluppo sostenibile;

    f) adoperarsi, in sede di revisione degli accordi internazionali, al fine di rafforzare le disposizioni sull'osservanza delle norme e sulla risoluzione delle controversie;

    g) partecipare attivamente ai negoziati per l'adozione di uno strumento giuridicamente vincolante relativo ad una procedura di assenso preliminare in conoscenza di causa per il commercio di determinati pesticidi e prodotti chimici pericolosi.

    6. Per quanto riguarda il commercio e l'ambiente, gli obiettivi prioritari della Comunità sono:

    a) cercare di garantire che le regole, le disposizioni e le procedure dell'OMC tengano pienamente conto della necessità di promuovere un alto livello di protezione dell'ambiente, in particolare per quanto concerne le disposizioni generali;

    b) partecipare attivamente alle discussioni internazionali sul commercio e l'ambiente, in particolare in sede di OMC, nelle quali la Comunità, secondo l'obiettivo generale di uno sviluppo sostenibile, promuoverà una strategia equilibrata per affrontare i vari problemi dei due settori, con particolare riguardo all'integrazione dei requisiti ambientali nel sistema di scambi multilaterali;

    c) dare la preferenza alle soluzioni multilaterali per i problemi riguardanti il commercio e l'ambiente, rispettando i principi in materia ambientale e commerciale e promuovendo la trasparenza nella definizione e nell'attuazione delle misure ambientali, ivi compresi nuovi strumenti di politica ambientale.

SEZIONE 2

ALTRI PROBLEMI CHE SARANNO CONSIDERATI

CON PARTICOLARE ATTENZIONE

    Art. 7. Miglioramento degli elementi di base per la politica ambientale.

    La Comunità assicurerà che la propria politica ambientale sia basata su dati, statistiche e indicatori affidabili e comparabili, su informazioni scientifiche attendibili e su una valutazione dei costi e dei benefici derivanti dall'azione o dall'assenza di azione. Essa assicurerà il coordinamento e la cooperazione fra le istituzioni e gli organi comunitari appropriati e collaborerà con le pertinenti istituzioni a livello internazionale. L'Agenzia europea dell'ambiente riveste un ruolo essenziale nel vigilare e riferire sulla situazione dell'ambiente.

Particolare attenzione sarà rivolta a:

    a) individuare e colmare le lacune presenti negli attuali dati statistici di base sull'ambiente; sviluppare l'integrazione degli aspetti ambientali nei dati e nelle statistiche di altre politiche ed assicurare l'accessibilità di tali dati;

    b) promuovere lo sviluppo di indicatori ambientali, di indicatori di efficienza su tutte le questioni politiche rilevanti e di indicatori dello sviluppo sostenibile, che serviranno a misurare i progressi in direzione dello sviluppo sostenibile e a fornire una base per la definizione di obiettivi generali e operativi;

    c) assicurare un feed-back reciproco tra ricerca scientifica, politiche di sviluppo e politica ambientale e migliorare il coordinamento del loro sviluppo;

    d) sviluppare ulteriormente il ricorso a tecniche di valutazione economica per l'ambiente (valutazione costo/efficacia, costi/benefici e impatto commerciale);

    e) mettere a punto un sistema di conti satellite o di sostegno relativi all'ambiente a fianco della contabilità nazionale, quale primo passo verso l'integrazione degli aspetti ambientali nei concetti e nei metodi di contabilità degli Stati membri e della Comunità con l'obiettivo di elaborare un sistema globale di contabilità nazionale verde per il 1999.

 

    Art. 8. Modelli di produzione e di consumo sostenibili.

    La Comunità svilupperà ulteriormente i propri sforzi volti a favorire e a potenziare l'innovazione in merito allo sviluppo sostenibile nell'industria e a promuovere la consapevolezza ed il mutamento dei comportamenti nell'industria e presso i consumatori al fine di progredire verso modelli più sostenibili di produzione e di consumo.

 

    Art. 9. Ripartizione della responsabilità e compartecipazione.

    La Comunità favorirà lo sviluppo di metodi pratici per migliorare i sistemi di ripartizione delle azioni e di compartecipazione al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile. Essa svilupperà migliori metodi di dialogo ed assicurerà che un'adeguata gamma di attori partecipi alla preparazione e all'attuazione delle proprie politiche e azioni.

 

    Art. 10. Promozione di iniziative locali e regionali.

    La Comunità incoraggerà maggiormente le attività a livello locale e regionale su temi fondamentali per conseguire lo sviluppo sostenibile. A tal fine, una particolare attenzione sarà rivolta a:

    a) promuovere ulteriormente le possibilità della pianificazione territoriale ai fini dello sviluppo sostenibile, portando avanti le iniziative riguardanti Europa 2000+ e favorendo l'elaborazione dello schema di sviluppo dello spazio comunitario al fine di creare un consenso tra i responsabili delle decisioni politiche, fra l'altro in merito all'impatto ambientale delle politiche di sviluppo settoriale;

    b) sviluppare un approccio globale ai problemi urbani, sottolineando in particolare la necessità di sostenere le azioni delle autorità locali intese ad attuare il programma e l'Agenda 21 locale;

    c) promuovere lo scambio di esperienze tra le autorità locali in merito a iniziative di trasporto sostenibile;

    d) sviluppare un programma dimostrativo sulla gestione integrata delle zone costiere, che serva a mostrare l'utilità di migliori meccanismi d'informazione e di concertazione ai fini della realizzazione dello sviluppo sostenibile e ad individuare le azioni necessarie in futuro a livello della Comunità e ad altri livelli;

    e) sviluppare una strategia intesa a far sì che le iniziative locali a favore della crescita e dell'occupazione contribuiscano alla conservazione delle aree naturali, se del caso con l'appoggio dei Fondi strutturali;

    f) incoraggiare misure nelle aree vulnerabili, in armonia con la convenzione sulla lotta contro la desertificazione, dirette principalmente a ridurre il fenomeno mediante una politica di gestione e l'impiego sostenibile delle risorse naturali nonché una migliore diffusione delle informazioni ed un più efficace coordinamento delle azioni in corso.

 

    Art. 11. Temi ambientali.

    La Comunità svilupperà ulteriormente le proprie politiche in relazione ai temi ambientali del programma sulla base di livelli elevati di protezione ambientale, rivolgendo al riguardo particolare attenzione alle azioni che possono essere svolte nel modo più efficace a livello comunitario.

    1. Per quanto riguarda il cambiamento del clima e la riduzione della fascia di ozono, la Comunità intensificherà i suoi sforzi volti a rispettare gli obiettivi della convenzione sul clima e del protocollo di Montreal.

    Particolare attenzione sarà rivolta:

    a) alle politiche e alle misure necessarie per realizzare, secondo il mandato di Berlino, gli obiettivi di riduzione per il biossido di carbonio (CO2) e gli altri gas ad effetto serra da conseguire entro determinati termini quali il 2005, il 2010 e il 2020;

    b) a rafforzare le misure comunitarie di controllo delle sostanze che riducono la fascia di ozono e ad intensificare la ricerca volta a trovare adeguate sostanze sostitutive.

    2. Per quanto riguarda l'acidificazione e la qualità dell'aria, particolare attenzione sarà rivolta alle seguenti azioni:

    a) sviluppare e attuare una strategia volta ad assicurare che non vengano superati i carichi critici per quanto riguarda l'esposizione agli inquinanti atmosferici acidificanti, eutrofizzanti e fotochimici;

    b) stabilire o modificare gli obiettivi di qualità in merito ad inquinanti specifici, allo scopo di assicurare che non vengano superati i carichi/livelli critici per gli ecosistemi, ed elaborare procedure comuni per la valutazione e il controllo della qualità dell'aria.

    3. Per quanto riguarda la protezione delle risorse idriche, particolare attenzione sarà rivolta a sviluppare un quadro globale che preveda un sistema integrato di pianificazione e di gestione delle risorse idriche sotterranee e di superficie, il quale si concentrerà sia sugli aspetti quantitativi che su quelli qualitativi; inoltre esso contribuirà alla gestione sostenibile dei mari che bagnano l'Europa.

    4. Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, la Comunità assumerà iniziative volte ad aggiornare e sviluppare la propria strategia alla luce della risoluzione del Parlamento europeo del 14 novembre 1996 e della risoluzione del Consiglio del 24 febbraio 1997, compresa la gerarchia proposta e nel quadro delle disposizioni legislative in materia.

    5. Per quanto riguarda l'inquinamento acustico, sarà dedicata considerazione particolare all'elaborazione di un programma di riduzione del rumore, che potrebbe ricomprendere le informazioni al pubblico, gli indici comuni di esposizioni al rumore nonché gli obiettivi per la qualità del rumore e le emissioni sonore provenienti dai prodotti.

    6. Per quanto riguarda la protezione della natura e la diversità biologica, la Comunità elaborerà una strategia per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della diversità biologica tramite piani, programmi e politiche settoriali o plurisettoriali, e assicurerà la piena integrazione degli aspetti della protezione della natura e della diversità biologica nell'attuazione delle altre sue politiche. Per quanto riguarda l'attuazione di nuove riforme, la Comunità assicurerà la valutazione della loro incidenza sulla diversità biologica. Verrà presa in considerazione la possibilità della messa a riposo di terreni agricoli per ricostituire zone naturali permanenti. Verranno presi in considerazione la creazione di vie di migrazione e il ruolo di zone «cuscinetto» nel quadro della rete europea di siti protetti (Natura 2000) e dell'applicazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

    7. Per quanto riguarda la gestione dei rischi e degli incidenti, particolare attenzione sarà rivolta alle seguenti azioni:

    a) riesaminare l'attuale normativa sull'esportazione e l'importazione di sostanze chimiche pericolose, particolarmente in relazione al principio dell'assenso preliminare in conoscenza di causa;

    b) mettere a punto altre misure nel settore degli antiparassitari a uso agricolo e ad altri usi, al fine di assicurarne un uso sostenibile;

    c) elaborare e presentare una strategia che permetta, fra l'altro, di sviluppare ulteriormente politiche volte a dare pienamente seguito all'Agenda 21 per quanto concerne le sostanze chimiche pericolose, con particolare attenzione al principio di precauzione, all'informazione sui rischi per gli utilizzatori e alla necessità di rendere più efficaci le azioni concernenti la sostituzione o eliminazione graduale dei prodotti chimici pericolosi; occorre migliorare la gestione sicura di tutte le sostanze chimiche pericolose;

    d) elaborare un piano d'azione per accelerare la valutazione dei rischi posti da sostanze pericolose figuranti nell'elenco EINECS, dando la priorità alle sostanze più pericolose;

    e) riesaminare ulteriormente il quadro normativo relativo alle nuove tecnologie.

    8. La Comunità si adopererà per adottare, secondo il programma, iniziative concrete volte a ridurre del 50 % entro il 2000 il numero di animali vertebrati utilizzati per esperimenti e a rendere disponibili statistiche sulla sperimentazione animale, in particolare per quanto concerne l'impiego di primati, con l'obiettivo a breve termine di vietare l'utilizzazione di primati catturati in natura.

    9. La Comunità terrà in particolare conto della quarta relazione della Commissione al Consiglio sulla situazione e sulle prospettive della gestione dei rifiuti radioattivi nell'Unione europea.

    10. Per quanto riguarda la revisione della legislazione comunitaria vigente prevista entro la scadenza del periodo transitorio in conformità dell'atto relativo alle condizioni di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare, rispettivamente, gli articoli 69, 84 e 112, il Parlamento europeo e il Consiglio prendono atto dell'intenzione della Commissione di presentare loro, successivamente a tale revisione, una relazione sui suoi risultati e sulle azioni che essa ha ritenuto necessario adottare e le eventuali implicazioni per altre disposizioni legislative e per il programma.