§ 5.4.255 - Decisione 7 aprile 2006, n. 207.
Decisione n. 207 concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.4 politica e tutela del lavoro
Data:07/04/2006
Numero:207

§ 5.4.255 - Decisione 7 aprile 2006, n. 207.

Decisione n. 207 concernente l’interpretazione degli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 relativi al cumulo dei diritti a prestazioni e assegni familiari (Testo rilevante ai fini del SEE e per l'accordo UE/Svizzera (2006/442/CE)

(G.U.U.E. 29 giugno 2006, n. L 175).

 

     LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA DELLE COMUNITÀ EUROPEE PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI,

     visto l’articolo 81(a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, a norma del quale essa è incaricata di trattare ogni questione amministrativa derivante dal regolamento (CEE) n. 1408/71 e dai successivi regolamenti,

     visti gli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del suddetto regolamento e l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio,

     considerando quanto segue:

     (1) È fondamentale conoscere l’ambito in cui rientrano prestazioni o assegni familiari versati «a motivo dell’esercizio di un’attività professionale» oppure «in conseguenza dell’esercizio di un’attività professionale o commerciale» come citato agli articoli 76 e 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71.

     (2) Se, nel corso di un medesimo periodo sono dovuti prestazioni o assegni familiari a due persone per uno stesso familiare a norma della legislazione di uno Stato membro e anche a norma della legislazione dello Stato nel cui territorio i membri della famiglia sono residenti, l’erogazione delle prestazioni familiari e dei rimborsi a norma della legislazione del primo Stato è sospesa, fino a raggiungere le prestazioni familiari versate a norma della legislazione del secondo Stato, nell’ambito dell’articolo 76 del regolamento (CEE) n. 1408/71 se le prestazioni familiari sono erogabili «a motivo dell’esercizio di un’attività professionale» a norma della legislazione di quest’ultimo Stato. L’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 prevede misure simili per quanto riguarda le prestazioni per figli a carico del titolare di pensioni e per gli orfani.

     (3) L’articolo 76 e l’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 non fanno distinzione tra prestazioni e rimborsi erogabili per l’esercizio di un’attività professionale retribuita o non retribuita.

     (4) Inoltre la legislazione di taluni Stati membri prevede che i periodi di sospensione o interruzione dell'occupazione o dell'attività professionale o commerciale per vacanze, disoccupazione, temporanea incapacità al lavoro, scioperi o serrate, siano trattati come periodi di occupazione o attività professionale o commerciale per l’acquisizione dei diritti a prestazioni o ad assegni familiari oppure sono considerati come periodi di inattività che danno diritto, se del caso, sia in quanto tali sia come risultato di una precedente occupazione o attività professionale o commerciale, all’erogazione di prestazioni o assegni familiari.

     (5) Per evitare ogni incertezza o ogni divergenza d’interpretazione è importante definire l’ambito delle espressioni «a motivo dell’esercizio di un’attività professionale» e «in conseguenza dell’esercizio di un’attività professionale o commerciale».

     (6) È anche importante conoscere l’ambito del termine «attività professionale o commerciale» a cui si fa riferimento nell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72.

     (7) Se nel corso di un medesimo periodo sono dovuti prestazioni o assegni familiari a due persone per uno stesso familiare a norma della legislazione di uno Stato membro e anche a norma della legislazione di un altro Stato secondo cui l'acquisizione ai diritti e alle prestazioni non è subordinata a condizioni di assicurazione e di occupazione, il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari nell'ambito della legislazione del primo Stato è sospeso, fino a raggiungere le prestazioni previste dalla legislazione del secondo Stato, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, punto b) i) del regolamento (CEE) n. 574/72 quando l’attività professionale e commerciale è esercitata in quest'ultimo Stato. L'articolo 10, paragrafo 1 punto b) ii) del regolamento (CEE) n. 574/72 prevede norme simili per quanto riguarda le prestazioni per i figli a carico del titolare di pensioni e per gli orfani.

     (8) Per quanto riguarda il cumulo delle prestazioni o assegni familiari, l’articolo 10, paragrafo 1, ha lo scopo di dare all'esercizio di un'attività professionale in uno Stato membro dove il diritto alle prestazioni o agli assegni familiari non deriva da quest’ultimo, gli stessi effetti negli Stati membri dove questo diritto esiste. L’articolo 76 e l’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 oltre che l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 devono essere interpretati nello stesso modo.

     (9) In una causa in cui lo statuto di lavoratore attivo di una persona è stato sospeso in quanto questa era in congedo non pagato in seguito alla nascita di un figlio per l’educazione del medesimo, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha fatto riferimento alle disposizioni congiunte dell’articolo 73 e dell’articolo 13, paragrafo 2, punto a), del regolamento (CEE) n. 1408/71. Tale congedo non pagato deve quindi essere considerato come equivalente all’esercizio di un’attività professionale ai sensi dell’articolo 76 e dell’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71 oltre che ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72. In tale contesto la Corte ha ripetuto che le disposizioni sopra citate possono applicarsi unicamente nella misura in cui l’interessato abbia lo statuto di lavoratore subordinato o lavoratore autonomo ai sensi dell’articolo 1, punto a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 che prevede che la persona interessata sia coperta almeno da un settore della sicurezza sociale. Ciò esclude quindi le persone in congedo non pagato che non sono più coperte da un regime di sicurezza sociale nello Stato membro interessato.

     (10) Esiste una diversità dei sistemi dei congedi non pagati negli Stati membri e un’evoluzione costante delle legislazioni nazionali, può esistere quindi unicamente un elenco non esauriente dei casi in cui, durante un periodo di congedo, una persona è considerata nell’esercizio di un’attività professionale o commerciale. Di conseguenza non è utile definire la totalità dei casi nei quali tale congedo non pagato equivale a un’attività professionale o commerciale e quelli in cui la necessità di collegamento con l’attività retribuita non esiste.

     Agendo in conformità con le condizioni previste nell'articolo 80, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71,

     DECIDE:

 

     1) Ai fini dell’applicazione dell’articolo 76 e dell’articolo 79, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1408/71, le prestazioni o assegni familiari devono essere considerate come dovute «a motivo dell’esercizio di un’attività professionale» o «in conseguenza dell’esercizio di un’attività professionale o commerciale» in particolare:

     a) nel caso dell’esercizio effettivo di un’attività professionale o commerciale, subordinata o autonoma, e anche

     b) durante un periodo di sospensione temporanea di tale attività professionale,

     i) a causa di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione, nella misura in cui è mantenuta la retribuzione o il versamento delle prestazioni corrispondenti, ad esclusione delle pensioni e rendite; oppure

     ii) durate un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata, o

     iii) durante un congedo non pagato per l'educazione di un figlio per la durata assimilata all'attività professionale o commerciale in conformità con la legislazione applicabile.

     2) Ai fini dell'applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 è da considerare come «esercizio di un’attività professionale» in particolare:

     a) l’esercizio effettivo di un’attività professionale, subordinata o autonoma e anche

     b) la sospensione temporanea di tale attività professionale

     i) a causa di malattia, maternità, infortunio sul lavoro, malattia professionale o disoccupazione, nella misura in cui è mantenuta la retribuzione o il versamento delle prestazioni corrispondenti, ad esclusione delle pensioni e rendite, oppure

     ii) durante un congedo retribuito, uno sciopero o una serrata, o

     iii) durante un congedo non pagato per l’educazione di un figlio per la durata assimilata all’attività professionale o commerciale in conformità alla legislazione applicabile.

     3) La presente decisione sostituisce la decisione n. 119 del 24 febbraio 1983 ed entra in vigore il primo giorno che segue la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.